CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 ottobre 2021
Cassazione n. 41368/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2019 del TRIBUNALE di LAGONEGROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG chiede l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 15 ottobre 2019 il Tribunale di Lagonegro ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Elia alla pena dell'ammenda di € 4.000 di ammenda per il reato ex art. 256 d.lgs. 152/2006, perché, in assenza di autorizzazione, effettuò un'attività di deposito incontrollato di rifiuti speciali ferrósi per circa 20 mc. (in Sant'Arsenio, accertato il 11 novembre 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione degli artt. 256, comma 1, lett. a), e 255 d.lgs. 152/2006 e della motivazione, tenuto conto della occasionalità dell'attività di deposito/raccolta di rifiuti non pericolosi, stipati presso un garage per un brevissimo lasso di tempo. Il fatto concretizzerebbe l'illecito amministrativo di cui all'art. 255 digs. 152/2006. 2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione quanto alla qualificazione dei rifiuti (trattandosi di lavatrici, lavastoviglie ed altri rifiuti domestici, avrebbero dovuto essere qualificati quali rifiuti urbani) e del fatto: si sarebbe verificato un deposito temporaneo di rifiuti ex art. 183, lett. b), d.lgs. 152/2006. Tenuto conto che la polizia giudiziaria intervenne il 11 novembre 2014 dopo I segnalazione di una persona dell'attività di raccolta di rifiuti ferrosi in corso, il ricorrente, a cui sono stati rinvenuti 20 mc. di rifiuti, avrebbe potuto provvedere al loro stoccaggio nel limite di 3 mesi previsto dall'art. 183 d.lgs. 152/2006. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è manifestamente infondato, poiché dalla sentenza impugnata, pur in presenza della descrizione di una diversa condotta, risulta che l'imputato è stato condannato per il reato di deposito incontrollato di rifiuti (cfr. pag. 4-5): il Tribunale ha fatto riferimento, dunque, al comma 2 dell'art. 256 d.lgs. 152 del 2006. Tale reato, però, è punibile solo se commesso da titolari di imprese o responsabili di enti: cfr. Sez. 3, n. 15234 del 23/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278853 - 01, per cui, in tema di gestione dei rifiuti, il reato cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l'illecito amministrativo previsto dall'art. 255, comma 1, del medesimo d.lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti. Nel caso de quo all'imputato non è stato contestato di aver agito nello svolgimento di un'attività d'impresa né risultano le qualifiche soggettive rilevanti ex art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006. Deve però prendersi atto del decorso del termine di prescrizione al 22 ottobre 2020, compresi i periodi di sospensione della prescrizione per 346 giorni (dal 26 giugno 2008 al 9 ottobre 2018 e da tale data al 7 giugno 2019). La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. Né emergono in modo assolutamente non contestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, per pronunciare la sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen.: l'eventuale accoglimento dei motivi di ricorso imporrebbe una nuova motivazione in punto di fatto ed una nuova verifica delle prove. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 15/10/2021. Il C i