CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 agosto 1955
Cassazione n. 01092/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1955 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/03/1985 avverso la sentenza del 11/03/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Messina ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 582 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 585 cod. pen., condannando il primo alla pena di euro 600 di multa e il secondo alla pena di euro 300 di multa. 2. Avverso la sentenza hanno proposto appello gli imputati, con separati atti a firma del comune difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania. 3. Il Tribunale, condivisibilmente, ha qualificato gli atti di appello come ricorsi per cassazione, in quanto la sentenza del giudice di pace non era appellabile ex art. 37 d. Igs. n. 274 del 2000, vedendosi in ipotesi di condanna a pena pecuniaria, senza statuizioni civili. 4. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Gli atti di impugnazione sono sottoscritti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catania, che non risulta iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ricorre, pertanto, la causa di inammissibilità di cui all'ad. 613 cod. proc. pen. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 3.000,00, a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]