CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17411/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 118, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F . [OSCURATO:PERSONA] 50, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difend ono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]-controricorrentee ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BOLOGNA n. 1071/2018depositata il 05/12/2018 , R.G. n. 79/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Bologna, in parziale riforma di sentenza del locale Tribunale, ha dichiarato nullo il licenziamento intimato ad [OSCURATO:PERSONA], con lettera [OSCURATO:DATA_NASCITA] , da [OSCURATO:SOCIETA]. (alle cui dipendenze lavorava come barista in un locale, denominato [OSCURATO:PERSONA], affittato a detta società dal proprietario dell’immobile [OSCURATO:SOCIETA].); ha condannato [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria del ramo d'azienda [OSCURATO:PERSONA]) a pagargli la retribuzione maturata in base all'inquadramento 4° livello CCNL [OSCURATO:PERSONA] dalla messa in mora ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) al 31/5/2014; ha rigettato nel resto l’appello del lavoratore; ha dichiarato, in accoglimento dell'appello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. a tenerla indenne di quanto è stata condannata a pagare ad [OSCURATO:PERSONA]; 2.la Corte di merito, dato atto dell'interruzione e riassunzione del processo per la cancellazione del [OSCURATO:SOCIETA]., e dell'accoglimento di domanda cautelare di [OSCURATO:PERSONA] poi rigettata in sede di reclamo, per quanto qui rileva ha, in particolare, osservato: - che [OSCURATO:PERSONA] era assegnato al ramo di azienda locato fino al momento in cui vi era stata la risoluzione transattiva del contratto di affitto (6/2/2014);- nel contenuto della transazione erano indicati quali dipendenti altri tre colleghi trasferiti, mentre non era menzionato il Paci; - non era ravvisabile (qui riformando la statuizione di primo grado) un’acquiescenza del ricorrente (che aveva continuato a lavorare alle dipendenze della cedente sino al licenziamento oltre due mesi dopotale data) alla complessiva operazione ed alla sua ma ncata inclusione tra i lavoratori trasferiti, quantunquetitolare di quote sociali di [OSCURATO:SOCIETA]; - dovevano, invece, essere applicati i principi secondo cui, i n materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, anche mediante altro concessionario (richiamandosi Cass. n. 23765/2018 e precedenti conformi); - era da qualificarsi nullo per violazione dell’art. 2112 c.c. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato dalla cedente, in quanto il lavoratore era addetto a ramo d'azienda ceduto senza soluzione di continuità, mediante retrocessione al concedente ed immediato subentro della nuova affittuaria [OSCURATO:SOCIETA]; - tuttavia, non poteva essere ordinato il ripristino del rapporto, perché il subentro era stato collegato ad una mostra temporanea cessata il 31/5/2014, ed il ramo d'azienda era rimasto successivamente inoperativo per un anno, fino a nuovo contatto di affitto sempre con [OSCURATO:SOCIETA]; - era fondata la domanda di manleva formulata dalla cessionaria nei confronti del locatore [OSCURATO:SOCIETA], perché derivante da contenzioso di lavoro e non rientrante nella clausola compromissoria contenuta nel contratto di affitto di ramo d'azienda;3.avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] , con unico motivo; r esiste [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione con controricorso spie gando, a sua volta, ricorso incidentale, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso ex art. 370 c.p.c. al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e con controricorso ex art. 371, comma 4, c.p.c. al ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]. con contestuale ricorso incidentale; tutte le parti hanno comunicato successiva memoria; 4.il P.G. ha depositato memoria scritta, concludendo per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dei ricorsi incidentali [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente principale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., di conseguenza dell’art. 1 legge n. 604/1966 e dei primi tre commi dell’art. 18 legge n. 300/1970; argomenta che erroneamente la Corte di merito ha escluso il ripristino del rapporto di lavoro in capo a [OSCURATO:SOCIETA], per difetto di continuità dell'attività commerciale venuta meno in occasione della seconda retrocessione, non essendovi prova che fosse operante nei suoi confronti e mancando un atto di risoluzione del rapporto di lavoro con [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva oltre 30 dipendenti e gestiva svariate attività commerciali analoghe in Bologna; chiede, dunque, che la sentenza impugnata venga cassata e che venga accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 7/2/2014 o diversa data, con condanna, per l'effetto, di [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle mensilità sino all'effettiva reintegrazione; 2.[OSCURATO:SOCIETA] censura in via incidentale la sentenza impugnata per violazione dell'art. 2112 c.c., che assume non essere operativo con riferimento al passaggio del ramo d'azienda da [OSCURATO:SOCIETA] a [OSCURATO:SOCIETA], contestando l'effetto “a cascata” attribuitole, senza considerare che dopo la restituzione del [OSCURATO:PERSONA] al Museo il ricorrente era rimasto alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA], di cui era anche socio di minoranza, per 74 giorni fino al 22/4/2014; 3.con ulteriore motivo deduce violazione dell'art. 92 c.p.c. riguardo alla mancata condanna alle spese di lite di [OSCURATO:SOCIETA] in suo favore; 4.Museo della Città di [OSCURATO:PERSONA] unipersonale osserva che nei suoi confronti non è stata proposta in questa sede alcuna domanda dal ricorrente principale, e deduce violazione degli artt. 32, 38 (o 37), 808 c.p.c., 25 Cost., ribadendo che l'art. 17 del contratto d'affitto di ramo d'azienda tra essa e [OSCURATO:SOCIETA] stabiliva che ogni controversia relativa a tale contratto fosse devoluta ad arbitrato rituale, nel quale rientrava anche la domanda di garanzia impropria proposta dalla locataria; 5.il ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], connessi e speculari, non sonofondati; 6.osserva il Collegio che la Corte di merito ha correttamente applicato i principi di cui all’art. 2112 c.c., norma di tutela in caso di trasferimento di azienda, quale fenomeno circolatorio di impresa caratterizzato dal passaggio da un soggetto ad un altro di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, essenziale o accessoria, in conformità alla definizione di cui all'art. 1, n. 1, della Direttiva UE 2001/23/CE del 12 marzo 2001 (concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti); 7.secondo il costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presupposti fattuali che consentono l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 7364/2021, n. 6649/2020, n. 2315/2020, n. 25382/2017, n.22688/2014, n. 10925/2014, n. 24262/2013, n. 2151/2013, n. 20422/2012); 8.nel caso in esame, la ratio decidendi della sentenza impugnata è collegata alla continuità del rapporto di lavoro in relazione alla continuità di attività del ramo d’azienda, ovvero dell’entità economica organizzata, costituita da struttura immobiliare, marchio, personale, gerente il “[OSCURATO:PERSONA]”, presso il quale ha lavorato l’odierno ricorrente, in esito alla prima retrocessione con immediato subentro di nuovo affittuario; condivisibilmente, la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha applicato a tale fenomeno circolatorio di impresa i principi espressi da Cass. n. 23765/2018, in base ai quali, in materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica anche nell'ipotesi di cessazione del contratto di affitto d'azienda e conseguente retrocessione della stessa all'originario cedente, purché quest'ultimo prosegua l'attività già esercitata in precedenza, mediante l'immutata organizzazione aziendale, con onere della prova a carico di chi invoca gli effetti dell'avvenuto trasferimento (cfr. anche Cass. n. 26808/2018, secondo cui la disciplina dell'art.2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario, proprio in ipotesi di stessa concedente che aveva concluso due successivi contratti d'affitto della medesima azienda con due diversi affittuari; cfr. anche Cass. n. 8039/2022); 9.nella specie, risulta avvenuta una doppia retrocessione, con la conseguenza che la continuità del rapporto, fondata sulla continuità nella gestione del locale “[OSCURATO:PERSONA]”, è stata, con accertamento in fatto non criticato, interrotta con la nuova retrocessione del ramo di azienda dal secondo affittuario [OSCURATO:SOCIETA] alla società proprietaria dell’immobile [OSCURATO:SOCIETA], questa volta con una soluzione di continuità di oltre un anno nella gestione dell'attività aziendale; nei confronti di tale ultima società ([OSCURATO:SOCIETA]), peraltro, non è stata proposta dal lavoratore alcuna domanda; 10.deve dunque rilevarsi che, se a d integrare le condizioni per l'operatività della tutela del lavoratore, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell'esercizio dell'impresa, ossia la continuità nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell'impresa e l'oggetto di quest'ultima, costituendo l'impiego del medesimo personale e l'utilizzo dei medesimi beni aziendali un indice probatorio di tale continuità (v. Cass. n. 8039/2002 cit., n 26808/2018, n. 12771 del 2012), in coerenza con la nozione di trasferimento di azienda o di ramo d'azienda di derivazione UE (trasferimento di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica), l’interruzione di tale continuità di esercizio dell’attività imprenditoriale impedisce nel caso concreto di ravvisare l’applicabilità del principio di continuità del rapporto lavorativo, per le circostanze di fatto (doppia retrocessione, soluzione di continuità nella gestione, assenza di domande nei confronti del cedente) sopra descritte; 11.né è consentita , in sede di legittimità , la ri - valutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. S.U. n. 34476/2019), in contrasto con il principio secondo cui la denuncia di violazione di legge non può surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata); 12.inoltre, ribadita la corretta applicazione, nella sentenza impugnata, della normativa di cui all’art. 2112 c.c., il primo motivo di ricorso incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], nella misura in cui insiste sulla prosecuzione dell’attività lavorativa dell’odierno ricorrente con la precedente datrice di lavoro, pur dopo l’atto di transazione intercorso con [OSCURATO:SOCIETA], presenta profili di inammissibilità, in quanto – al di là dell’errata modalità di deduzione del vizio di violazione di legge, non indicando quale affermazione della Corte sarebbe in contrasto con la norma citata - mira inammissibilmente a mettere in discussione la ricostruzione della vicenda circolatoria come delineata dal giudice del merito, il quale ha pure dato conto della circostanza relativa alla prosecuzione dell’attività del Paci alle dipendenze della [OSCURATO:SOCIETA], escludendone motivatamente ogni valore di rinuncia al passaggio ex art. 2112 cod.civ.; 13.neppure è meritevole di accoglimento la censura relativa alla compensazione delle spese tra [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA], specificamente motivata, nella sentenza impugnata, con riferimento alla complessità della questione trattata ed ai rapporti intercorsi tra le parti; il sindacato della Corte di cassazione è, in materia, limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale lespese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte lespese di lite, tanto nell’ipotesi disoccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. n. 19613/2017, n. 1329/2019); 14.il motivo di ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] di Bologna non è fondato; come evidenziato dal P.G., il foro stabilito dalle parti (convenzionale), essendo di origine pattizia e non legale, dà luogo ad un'ipotesi di competenza derogata, e non inderogabile, e, anche quando sia stabilito come esclusivo (art. 29 c.p.c.), non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, che questa possa essere modificata per ragioni di connessione (Cass. n. 19714/2018); d’altra parte, la Corte di merito ha fornito un’interpretazione della clausola compromissoria, dalla quale escludere il presente contenzioso di lavoro, non censurabile in questa sede, posto che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - censurare in sede di legittimità il fatto che sia stata privilegiata l'altra; per il principio di autonomia delricorso per cassazione ed il carattere limitato di tale mezzo di impugnazione, si deve escludere l’ammissibilità di una sostanziale prospettazione di tesi difformi da quelle recepite dal giudice di merito, di cui si chiede a tale stregua un riesame, inammissibile in sede di legittimità (v. Cass. n. 27702/2020, n. 16368/2014, n. 24539/2009, n. 10131/2006); 15.la reciproca soccombenza in questa sede determina la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite del grado, dandosi atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di tutte le medesime parti, ove dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e delle ricorrenti incidentali, dell’ulte