CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 gennaio 2021
Cassazione n. 38419/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2019 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; .udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; trattato il giudizio con le modalità della trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Macerata ha confermato la sentenza di condanna con cui il Giudice di pace di Macerata ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 600,00 di multa, oltre alla sospensione della patente per 60 giorni, ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, con una provvisionale di euro 2.000,00, per il reato di cui all'art. 590 cod.proc.pen. (per avere cagionato, alla guida del proprio veicolo, in data 1° giugno 2012, lesioni a [OSCURATO:PERSONA], per imprudenza ed inosservanza della disciplina della circolazione stradale, in quanto, spostandosi nella corsia di sorpasso, ometteva di dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo: 1) il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che ha superato la propria versione alternativa (secondo cui l'imputato si trovata già nella corsia di sorpasso al momento del tamponamento), nonostante il quadro probatorio complessivo (in particolare la sentenza civile n. 36 del 2013, avente ad oggetto lo stesso sinistro, e le scuse della persona offesa, riferite dal teste [OSCURATO:PERSONA]) ed il principio dell'al di là del ragionevole dubbio); 2) la violazione degli artt. 538 cod.proc.pen. e 1917 cod.civ., essendo stata omessa la condanna del responsabile civile, in solido con l'imputato, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello. 3.La Procura Generale presso la Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. In via preliminare deve ricordarsi che, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod.proc. pen., contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c). Si è anche precisato che la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per cui è inammissibile la relativa censura avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace per le quali il ricorso può essere proposto, ai sensi dell'art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen., solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c) cod. proc. pen. Sez. 4, n. 2132 del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245). Da tali premesse deriva che la prima censura, che denuncia un asserito vizio motivazionale della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità penale dell'imputato, è inammissibile. Né risulta applicabile, nel caso di specie, il principio recentemente affermato da Sez. 5, n. 20877 del 23/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281113, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la preterizione da parte del giudice di appello di un tema potenzialmente decisivo configura un profilo di violazione di legge, deducibile anche nel procedimento per reati di competenza del giudice di pace, per i quali l'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, ha limitato i motivi di ricorso per cassazione a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. Difatti, nella sentenza impugnata, il giudice di appello ha superato le doglianze difensive dell'appellante, in modo esaustivo e coerente, sia pure sintetico, in base agli indizi gravi, precisi e concordanti derivanti dal punto di urto e dalle tracce di frenata. 3. In ordine alla seconda censura, avente ad oggetto l'omessa condanna solidale del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute nel grado di appello dalla parte civile, deve ricordarsi che l'imputato non ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia omesso di pronunciare la condanna solidale al risarcimento del danno anche a carico del responsabile civile, e che abbia escluso l'applicazione della manleva dell'assicurato ai sensi dell'art. 1917 cod. civ. da parte del responsabile civile, in quanto il vincolo di solidarietà tra quest'ultimo e l'imputato ha efficacia ope legis e, per il pagamento delle spese in favore della parte civile, è previsto dall'art. 541, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 3347 del 22/12/2016, dep. 2017, Mirenda, Rv. 269004 - 01; già in questo senso Sez. 3, n. 22118 del 09/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240046). A ciò si aggiunga che l'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile, presente nel giudizio di primo grado, integra una nullità di ordine generale a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (Sez. 4, n. 47288 del 09/10/2014, Pandolfi, Rv. 261071 - 01). Difatti, l'imputato, anche laddove sia citato il responsabile civile, condannato in solido insieme a lui, è, comunque, destinatario della condanna nei confronti della parte civile. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo alcuna ragione di esonero ai sensi della sentenza della Corte cost. n. 186 del 2000, al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo determinare in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19