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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2021

Cassazione n. 34593/2021

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22708-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato- avverso la sentenza n. 1013/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. con ricorso depositato il 2 settembre 2010, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale gli è stato intimato il pagamento di una somma di denaro per omesso versamento di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005;

2. la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha accolto l'opposizione, annullando la cartella impugnata;

3. la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1013-16-17, depositata il 20 marzo 2017, ha rigettato l'appello dell'agente della riscossione e confermato la sentenza impugnata;

4. avverso la sentenza di secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 0.,,,,cht LIA O 1,14- e_ _

5. il contribuente e 'l'Agenzia delle entrate, benché nei loro confronti il ricorso sia stato ritualmente notificato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla data di notifica della cartella, avendo la CTR considerato irrilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'originario ricorso la notifica eseguita il 28 dicembre 2009;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla data di notifica della cartella, avendo la CTR considerato irrilevante ai fini della valutazione della decadenza triennale ex art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , la notifica eseguita il 28 dicembre 2009;

3. i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili;

4. parte ricorrente ha allegato di aver eccepito, tanto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado quanto con l'atto d'appello avverso la sentenza di primo grado, che la prima notifica della cartella oggetto del presente giudizio, sarebbe avvenuta il 18 (o 28, in altri passaggi del ricorso) dicembre 2009;

5. la considerazione di tale data - e non di quella del 7 luglio 2010 - determinerebbe, ad avviso della società ricorrente, una duplice conseguenza: da un lato, sarebbe data idonea a determinare la tardività dell'impugnazione proposta contro la cartella, avvenuta con ricorso spedito dal contribuente il 25 agosto 2010; dall'altro lato, consentirebbe di considerare rispettato il termine triennale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973;

6. parte ricorrente trascura tuttavia che la CTR, nella parte narrativa della motivazione (pag. 3, quarto capoverso), ha dato atto che l'appello dell'agente della riscossione era fondato sulla presunta esistenza di una prima notifica della cartella, anteriore al 31 dicembre 2009, salvo poi ritenere (a pag. 5, penultimo capoverso) che l'unica notifica da prendere in considerazione fosse quella avvenuta il 7 luglio 2010;

7. ciò è sufficiente a escludere che possa dirsi integrato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nuovo testo, poiché tale fattispecie presuppone che il giudice della sentenza impugnata abbia completamente trascurato il fatto segnalato e non comprende dunque l'ipotesi, che si è invece verificata nella specie, in cui il giudice abbia esaminato il fatto controverso, ma, anche implicitamente, lo abbia considerato irrilevante o non provato;

8. il ricorso va dunque rigettato;

9. nulla va disposto sulle spese, essendo le altre parti rimaste intimate;10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13i se _ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22708-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2021 contro [OSCURATO:PERSONA];- intimato- avverso la sentenza n. 1013/2017 della COMM.TRIB.REG.[OSCURATO:PERSONA].DIST. di SIRACUSA, depositata il 20/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. con ricorso depositato il 2 settembre 2010, il signor [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso una cartella di pagamento con la quale gli è stato intimato il pagamento di una somma di denaro per omesso versamento di IRPEF relativa all'anno d'imposta 2005; 2. la Commissione tributaria provinciale di Siracusa ha accolto l'opposizione, annullando la cartella impugnata; 3. la Commissione tributaria regionale della Sicilia, con sentenza n. 1013-16-17, depositata il 20 marzo 2017, ha rigettato l'appello dell'agente della riscossione e confermato la sentenza impugnata; 4. avverso la sentenza di secondo grado, la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 0.,,,,cht LIA O 1,14- e_ _ 5. il contribuente e 'l'Agenzia delle entrate, benché nei loro confronti il ricorso sia stato ritualmente notificato, sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla data di notifica della cartella, avendo la CTR considerato irrilevante ai fini della valutazione della tempestività dell'originario ricorso la notifica eseguita il 28 dicembre 2009; 2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dalla data di notifica della cartella, avendo la CTR considerato irrilevante ai fini della valutazione della decadenza triennale ex art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , la notifica eseguita il 28 dicembre 2009; 3. i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono inammissibili; 4. parte ricorrente ha allegato di aver eccepito, tanto in sede di costituzione nel giudizio di primo grado quanto con l'atto d'appello avverso la sentenza di primo grado, che la prima notifica della cartella oggetto del presente giudizio, sarebbe avvenuta il 18 (o 28, in altri passaggi del ricorso) dicembre 2009; 5. la considerazione di tale data - e non di quella del 7 luglio 2010 - determinerebbe, ad avviso della società ricorrente, una duplice conseguenza: da un lato, sarebbe data idonea a determinare la tardività dell'impugnazione proposta contro la cartella, avvenuta con ricorso spedito dal contribuente il 25 agosto 2010; dall'altro lato, consentirebbe di considerare rispettato il termine triennale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; 6. parte ricorrente trascura tuttavia che la CTR, nella parte narrativa della motivazione (pag. 3, quarto capoverso), ha dato atto che l'appello dell'agente della riscossione era fondato sulla presunta esistenza di una prima notifica della cartella, anteriore al 31 dicembre 2009, salvo poi ritenere (a pag. 5, penultimo capoverso) che l'unica notifica da prendere in considerazione fosse quella avvenuta il 7 luglio 2010; 7. ciò è sufficiente a escludere che possa dirsi integrato il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nuovo testo, poiché tale fattispecie presuppone che il giudice della sentenza impugnata abbia completamente trascurato il fatto segnalato e non comprende dunque l'ipotesi, che si è invece verificata nella specie, in cui il giudice abbia esaminato il fatto controverso, ma, anche implicitamente, lo abbia considerato irrilevante o non provato; 8. il ricorso va dunque rigettato; 9. nulla va disposto sulle spese, essendo le altre parti rimaste intimate;10. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13i se _ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12
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