CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 01375/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma in data 18 ottobre 2021, che, in riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Roma in data 15 marzo 2021, ha ridotto le pene (quella principale e le accessorie) applicategli per i delitti di associazione per delinquere (capo A), bancarotta fraudolenta (capi B, C ed E) ed autoriciclaggio (capo F), dei quali era stato riconosciuto responsabile. 2. Affida il ricorso a due atti di impugnativa. 2.1. L'atto depositato in data 17 febbraio 2022 consta di tre motivi. - Il primo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione al capo E) dell'imputazione. Assume che la Corte territoriale aveva ritenuto integrata l'operazione distrattiva in danno della 'Eredi di [OSCURATO:PERSONA].', dichiarata fallita con sentenza del 5 marzo 2019 - realizzata distogliendone dal patrimonio il bene aziendale costituito dal ristorante all'insegna 'Virgilio', mediante locazione dello stesso alla '[OSCURATO:PERSONA].' senza che la locatrice ne conseguisse i relativi canoni, posto che i soci della società conduttrice avevano emesso quattro assegni circolari (dell'ammontare di Euro 50.000,00 cadauno) a favore della 'Taverna del [OSCURATO:PERSONA].', che aveva ceduto le quote della 'Taverna del [OSCURATO:PERSONA].' a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - sulla base di una mera illazione. Infatti, per un verso, gli assegni circolari in questione erano intestati alla 'Taverna del Cavaliere' ed erano stati emessi il 31 gennaio 2017, data della stipula del contratto di cessione dell'azienda della 'Taverna del Moro', come del resto emergente dal tenore della conversazione telefonica richiamata in sentenza; per altro verso, il contratto di affitto del ristorante Virgilio alla Sarofab', rogato in data 15 febbraio 2017, dava atto soltanto della pattuizione di un canone annuo di Euro 240.000,00, da corrispondersi in canoni mensili di Euro 20.000,00, senza alcun riferimento ad un precedente pagamento di Euro 200.000,00. Tali evidenze probatorie, offerte alla valutazione della Corte di appello, poiché decisive, avrebbero meritato una specifica confutazione e ciò non era accaduto. - Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo F) dell'imputazione. E' dedotto, a sostegno, che l'utilizzo degli assegni circolari sopramenzionati, puntualmente identificati, tanto da essere indicati nell'atto notarile di acquisto delle quote della 'Taverna del Moro' non poteva dirsi operazione atta ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza illecita del denaro, posto che l'operazione stessa si era esaurita proprio con la condotta distrattiva contestata al capo E), senza alcuna ulteriore attività dissinnulatoria al di là del trasferimento verso altra società della somma oggetto di distrazione.- Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere omesso, la Corte territoriale, di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, il Tribunale avendo condannato il ricorrente per il delitto di cui al capo E) senza spiegare le ragioni sottese a tale statuizione, come, invece, sarebbe stato necessario, avendo ritenuto che il fatto che l'integrava non fosse stato contestato a Xhiaj. 2.2. L'atto depositato in data 25 febbraio 2022 consta di un solo motivo, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena e la violazione degli artt. 27, comma 3, Cost. e 132 e 81, comma 2, cod. pen., per omessa indicazione, in riferimento a ciascuno dei reati posti in continuazione, dello specifico aumento di pena applicato, secondo quanto imposto dal diritto vivente. 3. Con richiesta tempestivamente inoltrata in cancelleria (tramite PEC in data 7 ottobre 2022), il difensore del ricorrente ha istato per la trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata. 4. Con requisitoria in data 27 ottobre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il giudice della sentenza impugnata ha spiegato che [OSCURATO:PERSONA], agendo quale persona di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], dominus sia della 'Eredi di [OSCURATO:PERSONA].' che della '[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].', aveva avuto un ruolo determinante nell'operazione distrattiva realizzata in danno della '[OSCURATO:PERSONA].'. Quest'ultima, infatti, era stata avviata al fallimento in quanto gravata da un'irrimediabile situazione debitoria, di modo che se ne era deciso ed attuato il depauperamento mediante il distoglimento dal patrimonio sociale dell'unico bene aziendale suscettibile di creare la liquidità necessaria a soddisfare le pretese dei creditori sociali, ossia il ristorante all'insegna 'Virgilio', che era stato locato alla '[OSCURATO:PERSONA].' la quale non aveva corrisposto il pattuito canone di locazione. In effetti, come documentato dalle intercettazioni telefoniche e dalle acquisizioni bancarie, i soci della conduttrice '[OSCURATO:PERSONA]'. avevano tratto dal loro conto corrente personale quattro assegni dell'ammontare complessivo di Euro 200.000,00 intestandoli non alla locatrice '[OSCURATO:PERSONA]' ma alla società '[OSCURATO:PERSONA] del Cavaliere', pure riferibile a [OSCURATO:PERSONA], con la quale non avevano, però, intrattenuto alcun rapporto negoziale. 2. La riportata ricostruzione appare, allora, tutt'altro che apodittica e illogica. Dal patrimonio della fallita 'Eredi di [OSCURATO:PERSONA].' è stato, infatti, distaccato l'unico "asset" aziendale senza che vi abbia fatto seguito l'immissione di un corrispettivo, posto che il canone di locazione annuo fissato in Euro 204.000,00 oltre Iva (cfr. estratto informativa GDF del 23 maggio 2017, pag. 237-239, allegato al ricorso) non risulta essere stato versato alla locatrice. Donde, per sgretolare la tenuta dell'argomentazione sottoposta al vaglio di questa Corte, il ricorrente avrebbe dovuto spiegare per quale ragione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui era riferibile la '[OSCURATO:PERSONA].' - la quale in data 15 febbraio 2017 avrebbe stipulato il contratto di fitto dell'azienda della '[OSCURATO:PERSONA]' -, avevano emesso dal loro conto corrente bancario quattro assegni circolari [nn. 5900135769, 5900135770, 5900135771, 5900135772], dell'ammontare di Euro 50.000,00 cadauno, all'ordine di '[OSCURATO:PERSONA] del Cavaliere' - utilizzati da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per acquistare le quote della '[OSCURATO:PERSONA] del Moro', come attestato dal relativo rogito in data 31 gennaio 2017, allegato al ricorso -, società con la quale non avevano intrattenuto alcun rapporto. Chiarimento, questo, vieppiù necessario alla luce del tenore della conversazione telefonica richiamata in sentenza [progr.27947 RIT 5964/2016) dalla quale emerge che [OSCURATO:PERSONA], socia al 34% della '[OSCURATO:PERSONA].' (pronnissaria conduttrice del ristorante 'Virgilio'), era stata indotta da [OSCURATO:PERSONA], cui erano riferibili entrambe le compagini coinvolte nella vicenda, ad intestare gli assegni circolari menzionati alla '[OSCURATO:PERSONA] del Cavaliere'. Il mancato assolvimento nei termini illustrati dell'onere censorio posto a carico del ricorrente conduce alla stigmatizzazione del primo motivo del ricorso in data 17 febbraio 2022 per genericità. 3. E', peraltro, destituito di fondamento il terzo motivo dello stesso ricorso, con il quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, che contraddittoriamente aveva affermato che al ricorrente non era stato contestato il delitto di cui al capo E) e che, ciò nonostante, l'aveva per esso condannato. Vale, infatti, il pacifico principio di diritto secondo il quale, in caso di difetto di motivazione della decisione di primo grado, il giudice di secondo grado non può dichiarare la nullità della prima pronuncia ma deve decidere, sanandone i difetti e le mancanze, in quanto la carenza di motivazione della sentenza di primo grado non integra uno dei casi di nullità del giudizio espressamente sanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017, Rv. 270070; Sez. 1, n. 4490 del 03/11/1992, Rv. 192430). 4. Aspecifico è il secondo motivo del ricorso in data 17 febbraio 2022. La Corte di appello ha ritenuto che il delitto di autoriciclaggio di cui al capo F) si dovesse ritenere integrato, nel caso di specie, perché il provento della distrazione consumata in danno della '[OSCURATO:PERSONA].', ossia il corrispettivo che le sarebbe spettato in ragione del fitto di azienda alla '[OSCURATO:PERSONA].', era stato impiegato per l'acquisto delle quote della 'Taverna del Moro', la cui azienda era stata poi oggetto di fitto da parte della neo-costituita (in data 27 febbraio 2017) '[OSCURATO:PERSONA]., della quale Xhiaj era socio al 50% e legale rappresentante: donde, attraverso questa complessa operazione societaria, l'imputato ed i concorrenti avevano «allontanato la possibilità di ricostruire i passaggi di denaro e la provenienza illecita dello stesso, nonché intrapreso e svolto l'attività commerciale successiva, con la gestione dell' 'Hosteria II Moro', dalla quale avevano ricavato ulteriori proventi», di modo che si era verificato «un doppio ed ulteriore passaggio» rispetto alla condotta distrattiva di cui al capo E). Ne viene che è rispettato il principio di diritto secondo il quale il trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative integra la condotta di autoriciclaggio a condizione che sussista un "quid pluris" che denoti l'attitudine dissimulatoria della condotta rispetto alla provenienza delittuosa del bene (Sez. 5, n. 38919 del 05/07/2019, Rv. 276853): condotta dissimulatoria che è configurabile allorché, successivamente alla consumazione del delitto presupposto, il reinvestimento del profitto illecito in attività economiche, finanziarie o speculative sia attuato attraverso la sua intestazione ad un terzo, persona fisica ovvero società di persone o capitali, poiché, mutando la titolarità giuridica del profitto illecito, la sua apprensione non è più immediata e richiede la ricerca ed individuazione del successivo trasferimento (Sez. 2, n. 16059 del 18/12/2019 - dep. 27/05/2020, Rv. 279407). 5. Il motivo sul trattamento sanzionatorio articolato con il motivo del ricorso depositato in data 25 febbraio 2022 non è consentito in questa sede ed è generico. Quanto al profilo della determinazione della pena per il più grave delitto di bancarotta fraudolenta aggravata ex art 219, comma 2, n. 1, L.F. (di cui ai capi B, C ed E), fissata in anni quattro di reclusione, occorre ripetere che, nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti di molto dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., adoperando espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero richiamandosi alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Rv. 237402; Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Rv. 207050).Quanto al profilo dell'omessa specifica indicazione degli aumenti di pena praticati per i reati di cui ai capi A) ed F), posti in continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen., deve rilevarsi che i giudici di merito hanno applicato per il delitto di cui al capo A) un aumento pari a mesi otto di reclusione e per il delitto di cui al capo F) un aumento di pena pari a mesi quattro di reclusione, per un ammontare complessivo di un anno di reclusione. Ne viene che la statuizione censurata è stata adottata in conformità al principio di diritto secondo cui, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), essendo stato chiarito dal diritto vivente che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 6. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile: consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente