Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14007/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 647/2022depositata il 28/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Sezione specializzataagraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decretoingiuntivo con cui il Comune di Teano gli ingiungeva il pagamento diNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026euro 88.192,00, pari a sette annualità per affitto di fondi rustici, in forzadi contratto stipulato inter partes il 31 ottobre 2005; in particolare,svolgeva contestazioni sulla validità ed efficacia del contratto, ostacolatadal tardivo conseguimento delle autorizzazioni dalla Provincia e dallaComunità montana, lamentava la riscontrata improduttività dei terreni,a causa della invasione del cinipide, non ipotizzabile alla data diconclusione del contratto; svolgeva altresì domanda riconvenzionale dicondanna della amministrazione comunale al risarcimento del dannopatito per i summenzionati ritardi e per i miglioramenti apportati aifondi.Si costituiva, resistendo, il Comune di Teano.2.

Con sentenza n. n. 1559/2020 la Sezione specializzata agraria delTribunale sammaritano rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, cheintegralmente confermava, ed altresì respingeva la domandariconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], condannandolo a rimborsare al Comune diTeano le spese processuali.3.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.4.

Con sentenza n. 647/2022 la Corte d’Appello di Napoli rigettaval’appello.5.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Resta intimato il Comune.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo, articolato in due censure, il ricorrentedenuncia “Violazione o falsa applicazione del combinato dell’art. art. 11del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che riproduce, senza significativealterazioni, il contenuto precettivo dell’art. 46 della legge n. 203 del1982, in relazione all'art. 360 comma n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deduce che la procedura di conciliazione tra le parti non aveva avutospecificatamente ad oggetto il credito e le richieste di pagamento daparte del Comune di Teano e che la corte d’appello avrebbe dovutoprendere in considerazione tale evenienza, traendone le debiteconseguenze giuridiche in punto di improponibilità della domanda fattavalere dal Comune in sede monitoria.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Il ricorrente censura l’impugnata sentenza là dove ha statuito:“In particolare, a pag. 4, rigo 21 della sentenza che s'impugna, tanto silegge: Nel caso in esame dal cennato verbale emerge la perfettacoincidenza soggettiva tra le parti che hanno partecipato al tentativo diconciliazione e che le medesime hanno discusso dell'inadempimento delconduttore [OSCURATO:PERSONA] ( "il dr. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità,dichiara che il grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.5 dellalegge 203/82, in violazione dell'obbligo di pagamento del canone diaffitto non ci consente alcuna mediazione"), dacché l'esperimento deltentativo di conciliazione deve ritenersi ritualmente svolto ” e deduceche tale iter argomentativo sarebbe fondato su un “ragionamentopalesemente errato, in quanto il Comune, in sede conciliativa, non hachiesto alcunché, ma ha rifiutato ogni richiesta da parte del Sig.[OSCURATO:PERSONA] a causa del debito, di cui in detta sede non si è mai discusso”.La censura, tuttavia, viene svolta in riferimento ad un isolatopassaggio della motivazione.1.3.

In maniera ben più ampia, invece, la corte territoriale haanzitutto rilevato che: “Nella sentenza del Tribunale sammaritano,invero, è trascritto parte del verbale del tentativo di conciliazione,precisamente l’inciso relativo al motivo del rifiuto del rappresentante delComune di Teano di addivenire ad una definizione della vertenza,motivato sul rilievo “che il grave inadempimento contrattuale ai sensidell’art. 5 della legge 203/82, in violazione dell’obbligo di pagamento delNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026canone di affitto non ci consente alcuna mediazione” (così a pagina 4): èevidente, quindi, che oggetto della discussione fu l’inadempienzadell’affittuario all’obbligazione di pagamento dei canoni, poi oggettodella domanda azionata dall’ente territoriale in via monitoria, domandaquindi rimasta immutata – non solo nei soggetti, ma – tanto nel petitumquanto nella causa petendi (...)” ed ha poi affermato -correttamente-che affinché sia rispettato l’onere prescritto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150del 2011, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza,circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e ladomanda giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale estrutturale tra i due atti.

È invece sufficiente, nella sede amministrativaante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi dellapretesa, suscettibile poi di essere in ambito giurisdizionale declinata condifferenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, sempreché ciò nondetermini l’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione oppurel’introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesadella controparte (Cass., Sez. 3, sentenze n. 11276 del 12/06/2020, n.6839 del 20/03/2018).

Perché una domanda sia dichiarataimproponibile, infatti, non è sufficiente che la stessa sia formulataespressamente per la prima volta solo in sede contenziosa e nonesplicitata in occasione del tentativo di conciliazione di cui si discute, maè indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliatol’ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativodi conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda,sicché «deve ritenersi assolta la condizione di proponibilità rispetto adomande in tema di contratti agrari che, ancorché proposte unicamentein sede giurisdizionale, si ricolleghino direttamente al contrasto tra leparti ed alle pretese hinc et inde fatte valere dalle parti in occasione deltentativo di conciliazione» (così Cass., Sez. 3, sentenza n. 22665 del02/12/2004): azionata formalmente solo con la domanda monitoria, laNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026pretesa di pagamento dei canoni di affitto era stata manifestata alconduttore in occasione dell’incontro del 18 dicembre 2012, benchéprecipuamente al fine di contrastare le avverse istanze di modifica orisoluzione dell’accordo, sicché deve ritenersi preceduta dal tentativo diconciliazione.Così argomentando, la corte d’appello ha svolto una motivazionecongrua, scevra da vizi logico-giuridici e del tutto conforme alconsolidato orientamento di questa Corte, che si intende qui ribadire, epertanto resiste al sindacato di legittimità.2.

Con la seconda censura che compone il motivo, il ricorrente altresìdenuncia: “Nel caso che occupa, manca del tutto alcuna attivitàpreparatoria da parte del Comune, che non ha inviato alcunaraccomandata né al Sig. [OSCURATO:PERSONA], né all’ispettorato provincialedell’agricoltura competente per territorio”.Tale questione, di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna,risulta essere prospettata per la prima volta nella presente sede dilegittimità; né il ricorrente si perita di specificare se, dove e quandol’abbia formulata nel precedente contesto processuale.2.

In conclusione, il ricorso va rigettato.3.

Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, dato che il Comune di Teano è rimasto intimato e non hasvolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore.-intimato-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 647/2022depositata il 28/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva avanti alla Sezione specializzataagraria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decretoingiuntivo con cui il Comune di Teano gli ingiungeva il pagamento diNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026euro 88.192,00, pari a sette annualità per affitto di fondi rustici, in forzadi contratto stipulato inter partes il 31 ottobre 2005; in particolare,svolgeva contestazioni sulla validità ed efficacia del contratto, ostacolatadal tardivo conseguimento delle autorizzazioni dalla Provincia e dallaComunità montana, lamentava la riscontrata improduttività dei terreni,a causa della invasione del cinipide, non ipotizzabile alla data diconclusione del contratto; svolgeva altresì domanda riconvenzionale dicondanna della amministrazione comunale al risarcimento del dannopatito per i summenzionati ritardi e per i miglioramenti apportati aifondi.Si costituiva, resistendo, il Comune di Teano.2. Con sentenza n. n. 1559/2020 la Sezione specializzata agraria delTribunale sammaritano rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo, cheintegralmente confermava, ed altresì respingeva la domandariconvenzionale del [OSCURATO:PERSONA], condannandolo a rimborsare al Comune diTeano le spese processuali.3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.4. Con sentenza n. 647/2022 la Corte d’Appello di Napoli rigettaval’appello.5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Resta intimato il Comune.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo, articolato in due censure, il ricorrentedenuncia “Violazione o falsa applicazione del combinato dell’art. art. 11del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, che riproduce, senza significativealterazioni, il contenuto precettivo dell’art. 46 della legge n. 203 del1982, in relazione all'art. 360 comma n. 3 c.p.c.”.Numero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026Deduce che la procedura di conciliazione tra le parti non aveva avutospecificatamente ad oggetto il credito e le richieste di pagamento daparte del Comune di Teano e che la corte d’appello avrebbe dovutoprendere in considerazione tale evenienza, traendone le debiteconseguenze giuridiche in punto di improponibilità della domanda fattavalere dal Comune in sede monitoria.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Il ricorrente censura l’impugnata sentenza là dove ha statuito:“In particolare, a pag. 4, rigo 21 della sentenza che s'impugna, tanto silegge: Nel caso in esame dal cennato verbale emerge la perfettacoincidenza soggettiva tra le parti che hanno partecipato al tentativo diconciliazione e che le medesime hanno discusso dell'inadempimento delconduttore [OSCURATO:PERSONA] ( "il dr. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità,dichiara che il grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art.5 dellalegge 203/82, in violazione dell'obbligo di pagamento del canone diaffitto non ci consente alcuna mediazione"), dacché l'esperimento deltentativo di conciliazione deve ritenersi ritualmente svolto ” e deduceche tale iter argomentativo sarebbe fondato su un “ragionamentopalesemente errato, in quanto il Comune, in sede conciliativa, non hachiesto alcunché, ma ha rifiutato ogni richiesta da parte del Sig.[OSCURATO:PERSONA] a causa del debito, di cui in detta sede non si è mai discusso”.La censura, tuttavia, viene svolta in riferimento ad un isolatopassaggio della motivazione.1.3. In maniera ben più ampia, invece, la corte territoriale haanzitutto rilevato che: “Nella sentenza del Tribunale sammaritano,invero, è trascritto parte del verbale del tentativo di conciliazione,precisamente l’inciso relativo al motivo del rifiuto del rappresentante delComune di Teano di addivenire ad una definizione della vertenza,motivato sul rilievo “che il grave inadempimento contrattuale ai sensidell’art. 5 della legge 203/82, in violazione dell’obbligo di pagamento delNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026canone di affitto non ci consente alcuna mediazione” (così a pagina 4): èevidente, quindi, che oggetto della discussione fu l’inadempienzadell’affittuario all’obbligazione di pagamento dei canoni, poi oggettodella domanda azionata dall’ente territoriale in via monitoria, domandaquindi rimasta immutata – non solo nei soggetti, ma – tanto nel petitumquanto nella causa petendi (...)” ed ha poi affermato -correttamente-che affinché sia rispettato l’onere prescritto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150del 2011, non è necessaria una perfetta e biunivoca corrispondenza,circa il petitum e la causa petendi, tra la richiesta a fini conciliativi e ladomanda giudiziale, attesa la ontologica disomogeneità funzionale estrutturale tra i due atti. È invece sufficiente, nella sede amministrativaante causam, la puntuale individuazione dei fatti costitutivi dellapretesa, suscettibile poi di essere in ambito giurisdizionale declinata condifferenti conclusioni su quelle ragioni giustificate, sempreché ciò nondetermini l’alterazione dell’oggetto sostanziale dell’azione oppurel’introduzione di nuovi temi di indagine idonei a sconvolgere la difesadella controparte (Cass., Sez. 3, sentenze n. 11276 del 12/06/2020, n.6839 del 20/03/2018). Perché una domanda sia dichiarataimproponibile, infatti, non è sufficiente che la stessa sia formulataespressamente per la prima volta solo in sede contenziosa e nonesplicitata in occasione del tentativo di conciliazione di cui si discute, maè indispensabile che per effetto della "nuova" domanda venga ampliatol’ambito della controversia, rispetto ai limiti posti a questa nel tentativodi conciliazione già esperito prima della proposizione della domanda,sicché «deve ritenersi assolta la condizione di proponibilità rispetto adomande in tema di contratti agrari che, ancorché proposte unicamentein sede giurisdizionale, si ricolleghino direttamente al contrasto tra leparti ed alle pretese hinc et inde fatte valere dalle parti in occasione deltentativo di conciliazione» (così Cass., Sez. 3, sentenza n. 22665 del02/12/2004): azionata formalmente solo con la domanda monitoria, laNumero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026pretesa di pagamento dei canoni di affitto era stata manifestata alconduttore in occasione dell’incontro del 18 dicembre 2012, benchéprecipuamente al fine di contrastare le avverse istanze di modifica orisoluzione dell’accordo, sicché deve ritenersi preceduta dal tentativo diconciliazione.Così argomentando, la corte d’appello ha svolto una motivazionecongrua, scevra da vizi logico-giuridici e del tutto conforme alconsolidato orientamento di questa Corte, che si intende qui ribadire, epertanto resiste al sindacato di legittimità.2. Con la seconda censura che compone il motivo, il ricorrente altresìdenuncia: “Nel caso che occupa, manca del tutto alcuna attivitàpreparatoria da parte del Comune, che non ha inviato alcunaraccomandata né al Sig. [OSCURATO:PERSONA], né all’ispettorato provincialedell’agricoltura competente per territorio”.Tale questione, di cui l’impugnata sentenza non fa menzione alcuna,risulta essere prospettata per la prima volta nella presente sede dilegittimità; né il ricorrente si perita di specificare se, dove e quandol’abbia formulata nel precedente contesto processuale.2. In conclusione, il ricorso va rigettato.3. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio dilegittimità, dato che il Comune di Teano è rimasto intimato e non hasvolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Numero registro generale 19198/2022Numero sezionale 869/2026Numero di raccolta generale 14007/2026Data pubblicazione 13/05/2026Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione il 5 marzo 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
Decreto Cassazione n. 14007/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris