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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 11910/2023

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proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale in Roma, al viale delle Milizie, n. 18, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Ministero dell’interno -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Napoli depositatain data 11 aprile 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023.

Rilevato che: il giudice di pace di Napoli ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da[OSCURATO:PERSONA], evidenziando che egli Oggetto: Espulsione.

Legittimazione passiva.RG n15541/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore aveva già ricevuto notificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno e che non aveva allegato le ragioni della propria inespellibilità; contro quest’ordinanza Brahima Q u a ttara l propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il Ministero si limita a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione.

Considerato che: - i l ri corso, proposto avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, è inammissibile, perché si sarebbe dovuto proporre nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato (Cass. n. 27555/22 e da ultimo, in termini, nn. 9123 e 9138/23); - è irrilevante al riguardo la circostanza, peraltro non documentata, che nella fase di merito la Prefettura si sia costituita con l’avvocatura dello Stato, in quanto il ricorso per cassazione, sebbene notificato all’avvocatura dello Stato, non è stato indirizzato alla giusta parte, ossia alla Prefettura, sibbene al Ministero dell’interno che, difatti, ha depositato la nota della quale si è dato conto in narrativa; - non v’è pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - né vi sono i presupposti per il raddoppio, trattandosi di procedimento esente.

Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 .

Il presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale in Roma, al viale delle Milizie, n. 18, elettivamente si domicilia ricorrente- contro Ministero dell’interno -resistente- per la cassazione dell’ordinanza del giudice di pacedi Napoli depositatain data 11 aprile 2022; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanza del 30 marzo 2023. Rilevato che: il giudice di pace di Napoli ha respinto l’impugnazione del decreto di espulsione dal territorio nazionale proposta da[OSCURATO:PERSONA], evidenziando che egli Oggetto: Espulsione. Legittimazione passiva.RG n15541/22 Angelina - [OSCURATO:PERSONA] estensore aveva già ricevuto notificazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso di soggiorno e che non aveva allegato le ragioni della propria inespellibilità; contro quest’ordinanza Brahima Q u a ttara l propone ricorso per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo, cui il Ministero si limita a replicare con una nota volta a consentirne la partecipazione all’udienza di discussione. Considerato che: - i l ri corso, proposto avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, è inammissibile, perché si sarebbe dovuto proporre nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato (Cass. n. 27555/22 e da ultimo, in termini, nn. 9123 e 9138/23); - è irrilevante al riguardo la circostanza, peraltro non documentata, che nella fase di merito la Prefettura si sia costituita con l’avvocatura dello Stato, in quanto il ricorso per cassazione, sebbene notificato all’avvocatura dello Stato, non è stato indirizzato alla giusta parte, ossia alla Prefettura, sibbene al Ministero dell’interno che, difatti, ha depositato la nota della quale si è dato conto in narrativa; - non v’è pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva; - né vi sono i presupposti per il raddoppio, trattandosi di procedimento esente. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il30 marzo 2023 . Il presidente
Decreto Cassazione n. 11910/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris