CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 11129/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa all’esito di giudizio abbreviato,con la quale l’odierno ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs.n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e previariduzione per la scelta del rito.Integrando la motivazione del giudice di primo grado, la Corte evidenziava che la provadella colpevolezza dell’imputato si traeva dalla comunicazione notizia di reato dei [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, i quali, recatisi in orario notturno presso l’abitazione dell’odiernoricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno e con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione tra le ore 20 e le ore 7, puravendo ripetutamente bussato, non ricevevano risposta. Quanto al malfunzionamentodell’impianto citofonico, dedotto dalla difesa, osservavano che la prova dei fatti favorevoliall’imputato grava su di questi, una volta che il Pubblico Ministero abbia fornito prova deglielementi a carico, e che, nel caso specifico, non erano stati forniti elementi a discarico.Quanto al motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione delle circostanzeche la prevalenza era preclusa dal disposto dell’art. 69, comma 4 cod. pen.Riteneva, inoltre, la congruità della pena inflitta, contestata dall’imputato, “Avendoriguardo alla gravità del contegno tenuto dall'imputato, alle conseguenze che ne sonoconseguite, all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e aiparametri enunciati dall'articolo 133 codice penale”.2. Avverso la menzionata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1Con il primo motivo, lamenta che la Corte, pur avendo ritenuto fondatala censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado,si sia limitata ad effettuare un rinvio alla c.n.r. senza prendere posizioni sullespecifiche censure mosse dalla difesa con riferimento alla carenza degliaccertamenti compiuti dai Carabinieri, i quali si erano limitati a suonare alcitofono. Sotto tale profilo, ritiene persistente il deficit di motivazione.2.2Con il secondo motivo censura l’interpretazione dell’art. 69 comma 4cod. pen. data dalla Corte di appello in contrasto con le pronunce della Cortecostituzionale volte a consentire un adeguamento della pena al fatto specifico.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziandoche la sentenza impugnata è dotata di adeguato apparato motivazionale, immune dai vizidenunciati e che l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. è fondata su motivazione chiara ecorretta, così come l’applicazione dell’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha colmatola grave lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, in tal modoconformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che«[...] non rientrando il difetto di motivazione tra i casi di nullità espressamentesanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. allorché al giudice di appello vienedenunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o dimotivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado dispecifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può -riconosciuto al solo giudice di legittimità annullarlo con rinvio, ma deve decidere,sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del - 03/11/1992, Rv.192430). E si è anche ribadito che in caso di difetto di motivazione delladecisione di primo grado, il giudice di secondo grado non deve dichiarare lanullità della prima pronuncia, ma deve sanarla, provvedendo ad argomentarla: icasi di nullità del precedente giudizio sono infatti tassativamente determinati(Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624)» (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017,Rv. 270070-01).È corretta, pertanto, la decisione della Corte di appello di Napoli che, purse sinteticamente, ha integrato la motivazione del giudice di primo grado,illustrando i fatti accertati nel corso delle indagini preliminari. Nell’evidenziareche nella comunicazione della notizia di reato si legge che «[...] in data14/12/2021, i militi effettuarono un controllo presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA],che era sottoposto all'obbligo di permanenza domiciliare notturna in virtù deldecreto numero 213/2016 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], epur avendo ripetutamente bussato, non ricevettero risposta», ha descritto glielementi costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 6settembre 2011, il quale punisce il contravventore agli obblighi e alle prescrizioniinerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha, infatti,enunciato il decreto applicativo della misura, la prescrizione relativa all’obbligo dipermanenza nell’abitazione in orario notturno, l’assenza in detto orariodell’imputato desunta dalla mancata risposta alla chiamata citofonica.3. Diversamente da quanto lamentato in questa sede, la Corte ha anchemotivato sulla censura relativa al mancato approfondimento sulla effettivaassenza dell’odierno ricorrente da parte delle forze dell’ordine, che si eranolimitate al richiamo citofonico. La Corte ha osservato che, una volta che ilpubblico ministero abbia fornito prova dell’elemento a carico dell’imputato,ovvero, nel caso di specie, la mancata risposta alla chiamata citofonica(comportamento che, secondo l’id quod plerumque accidit, corrisponde adassenza, specie quando l’interessato sia a conoscenza di essere sottoposto acontrolli anche notturni), spetta a questi fornire elementi idonei ad inficiarel’efficacia della prova fornita, ovvero il mancato funzionamento dell’impianto o unsonno profondo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a detto onere.La motivazione è corretta e conforme alle pronunce di questa Corte, la quale haaffermato che «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onereprobatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni omassime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base diconcreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazionedel principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto menofornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesidifensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373-01).Si è osservato che nell'ordinamento processuale penale, benché non sia,ovviamente, previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è pur sempreprospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire leindicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignotiche siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n.32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013,Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m.nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019,principio della "vicinanza della prova", secondo il quale, «in tema di distribuzionedell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia,ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare oallegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddetteeccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d."vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramitel'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva»(così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conformecfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli; Sez. 2, n. 43387 del08/10/2019, Novizio; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, nonmassimate).4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Il disposto dell’art.69, comma 4 cod. pen., è stato dichiarato incostituzionale con riferimento albilanciamento della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4cod. pen. con plurime circostanze attenuanti ad effetto speciale, lasciando, però,immutata la norma nella sua applicazione rispetto alle circostanze attenuantigeneriche. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «È manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispettoalla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale derogaa l l a o r d i n a r i a d i s c i p l i n a d e l b i l a n c i a m e n t o s i r i f e r i s c e a duna circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determinauna manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita avalorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificatadalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmentesanzionati.» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522-01; Sez. 3, n. 29723del 22/05/2024, Rv. 286747-01). È pervenuta all’affermazione di tale principioosservando che «alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale,"risulta chiara l'impossibilità di esportare i profili di contrasto valorizzati inrelazione alle singole circostanze al divieto di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla recidiva qualif icata, attesa la natura innominata esostanzialmente indeterminata delle circostanze astrattamente convogliabilinell'art. 62-bis cod. pen., seppur astrattamente riconducibili alle categorie dettatedall'art. 133 cod.pen., e l'insostenibilità della tesi di una rilevante incidenza deldivieto sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena".»La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretta applicazione della normaladdove ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendoleequivalenti alla contestata recidiva reiterata.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11129/2026Roma, lì, 24/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIACOMO [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 455/2026SILVIA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA]ANGELO [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 32749/2025MARCO [OSCURATO:PERSONA] FRANCESCOGENOVESEha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] a Cancello il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 16/04/2025 della Corte d'appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiestodichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 16 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], emessa all’esito di giudizio abbreviato,con la quale l’odierno ricorrente era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 75 d.lgs.n. 159 del 2011 e condannato alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva e previariduzione per la scelta del rito.Integrando la motivazione del giudice di primo grado, la Corte evidenziava che la provadella colpevolezza dell’imputato si traeva dalla comunicazione notizia di reato dei [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, i quali, recatisi in orario notturno presso l’abitazione dell’odiernoricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo disoggiorno e con prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione tra le ore 20 e le ore 7, puravendo ripetutamente bussato, non ricevevano risposta. Quanto al malfunzionamentodell’impianto citofonico, dedotto dalla difesa, osservavano che la prova dei fatti favorevoliall’imputato grava su di questi, una volta che il Pubblico Ministero abbia fornito prova deglielementi a carico, e che, nel caso specifico, non erano stati forniti elementi a discarico.Quanto al motivo di impugnazione relativo alla mancata concessione delle circostanzeche la prevalenza era preclusa dal disposto dell’art. 69, comma 4 cod. pen.Riteneva, inoltre, la congruità della pena inflitta, contestata dall’imputato, “Avendoriguardo alla gravità del contegno tenuto dall'imputato, alle conseguenze che ne sonoconseguite, all'importanza del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice e aiparametri enunciati dall'articolo 133 codice penale”.2. Avverso la menzionata sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente articolando due motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1Con il primo motivo, lamenta che la Corte, pur avendo ritenuto fondatala censura relativa alla mancanza di motivazione della sentenza di primo grado,si sia limitata ad effettuare un rinvio alla c.n.r. senza prendere posizioni sullespecifiche censure mosse dalla difesa con riferimento alla carenza degliaccertamenti compiuti dai Carabinieri, i quali si erano limitati a suonare alcitofono. Sotto tale profilo, ritiene persistente il deficit di motivazione.2.2Con il secondo motivo censura l’interpretazione dell’art. 69 comma 4cod. pen. data dalla Corte di appello in contrasto con le pronunce della Cortecostituzionale volte a consentire un adeguamento della pena al fatto specifico.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziandoche la sentenza impugnata è dotata di adeguato apparato motivazionale, immune dai vizidenunciati e che l’applicazione dell’art. 69 cod. pen. è fondata su motivazione chiara ecorretta, così come l’applicazione dell’art. 133 cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Quanto al primo motivo, si osserva che la Corte territoriale ha colmatola grave lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, in tal modoconformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha affermato che«[...] non rientrando il difetto di motivazione tra i casi di nullità espressamentesanciti dall'art. 604 cod. proc. pen. allorché al giudice di appello vienedenunciata la nullità del provvedimento per carenza di pronuncia o dimotivazione su uno dei punti che hanno formato oggetto in primo grado dispecifica domanda di decisione egli, proprio perché giudice di merito, non può -riconosciuto al solo giudice di legittimità annullarlo con rinvio, ma deve decidere,sanandone i difetti e le mancanze (Sez. 1, n. 4490 del - 03/11/1992, Rv.192430). E si è anche ribadito che in caso di difetto di motivazione delladecisione di primo grado, il giudice di secondo grado non deve dichiarare lanullità della prima pronuncia, ma deve sanarla, provvedendo ad argomentarla: icasi di nullità del precedente giudizio sono infatti tassativamente determinati(Sez. 3, n. 5636 del 08/03/1994, Rv. 197624)» (Sez. 2, n. 19246 del 30/03/2017,Rv. 270070-01).È corretta, pertanto, la decisione della Corte di appello di Napoli che, purse sinteticamente, ha integrato la motivazione del giudice di primo grado,illustrando i fatti accertati nel corso delle indagini preliminari. Nell’evidenziareche nella comunicazione della notizia di reato si legge che «[...] in data14/12/2021, i militi effettuarono un controllo presso l'abitazione del [OSCURATO:PERSONA],che era sottoposto all'obbligo di permanenza domiciliare notturna in virtù deldecreto numero 213/2016 emesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], epur avendo ripetutamente bussato, non ricevettero risposta», ha descritto glielementi costitutivi della condotta sanzionata dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 6settembre 2011, il quale punisce il contravventore agli obblighi e alle prescrizioniinerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ha, infatti,enunciato il decreto applicativo della misura, la prescrizione relativa all’obbligo dipermanenza nell’abitazione in orario notturno, l’assenza in detto orariodell’imputato desunta dalla mancata risposta alla chiamata citofonica.3. Diversamente da quanto lamentato in questa sede, la Corte ha anchemotivato sulla censura relativa al mancato approfondimento sulla effettivaassenza dell’odierno ricorrente da parte delle forze dell’ordine, che si eranolimitate al richiamo citofonico. La Corte ha osservato che, una volta che ilpubblico ministero abbia fornito prova dell’elemento a carico dell’imputato,ovvero, nel caso di specie, la mancata risposta alla chiamata citofonica(comportamento che, secondo l’id quod plerumque accidit, corrisponde adassenza, specie quando l’interessato sia a conoscenza di essere sottoposto acontrolli anche notturni), spetta a questi fornire elementi idonei ad inficiarel’efficacia della prova fornita, ovvero il mancato funzionamento dell’impianto o unsonno profondo. Nel caso di specie, il ricorrente non ha assolto a detto onere.La motivazione è corretta e conforme alle pronunce di questa Corte, la quale haaffermato che «Nell'ordinamento processuale penale, a fronte dell'onereprobatorio assolto dalla pubblica accusa, anche sulla base di presunzioni omassime di esperienza, spetta all'imputato allegare il contrario sulla base diconcreti ed oggettivi elementi fattuali, poiché è l'imputato che, in considerazionedel principio della c.d. "vicinanza della prova", può acquisire o quanto menofornire, tramite l'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesidifensiva» (Sez. 2, n. 6734 del 30/01/2020, Rv. 278373-01).Si è osservato che nell'ordinamento processuale penale, benché non sia,ovviamente, previsto un onere probatorio a carico dell'imputato, è pur sempreprospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire leindicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignotiche siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n.32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013,Weng, Rv. 255916; da ultimo v. Sez. 2, n. 40529 del 17/09/2019, Paolillo, n.m.nonché, in tema di esimenti, Sez. 4, n. 12099 del 12/12/2018, dep. 2019,principio della "vicinanza della prova", secondo il quale, «in tema di distribuzionedell'onere probatorio, spetta alla pubblica accusa la prova del reato. Tuttavia,ove l'imputato deduca eccezioni o argomenti difensivi, spetta a lui provare oallegare, sulla base di concreti ed oggettivi elementi fattuali, le suddetteeccezioni perché è l'imputato che, in considerazione del principio della c.d."vicinanza della prova", può acquisire o quantomeno fornire, tramitel'allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva»(così Sez. 2, n. 7484 del 21/01/2014, Baroni, Rv. 259245; in senso conformecfr., da ultimo, Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, Bottoli; Sez. 2, n. 43387 del08/10/2019, Novizio; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop, nonmassimate).4. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Il disposto dell’art.69, comma 4 cod. pen., è stato dichiarato incostituzionale con riferimento albilanciamento della circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4cod. pen. con plurime circostanze attenuanti ad effetto speciale, lasciando, però,immutata la norma nella sua applicazione rispetto alle circostanze attenuantigeneriche. Questa Corte, sul punto, ha affermato che «È manifestamenteinfondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede ildivieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispettoalla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale derogaa l l a o r d i n a r i a d i s c i p l i n a d e l b i l a n c i a m e n t o s i r i f e r i s c e a duna circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determinauna manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita avalorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificatadalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmentesanzionati.» (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522-01; Sez. 3, n. 29723del 22/05/2024, Rv. 286747-01). È pervenuta all’affermazione di tale principioosservando che «alla luce dei principi enunciati dalla Corte costituzionale,"risulta chiara l'impossibilità di esportare i profili di contrasto valorizzati inrelazione alle singole circostanze al divieto di prevalenza delle attenuantigeneriche sulla recidiva qualif icata, attesa la natura innominata esostanzialmente indeterminata delle circostanze astrattamente convogliabilinell'art. 62-bis cod. pen., seppur astrattamente riconducibili alle categorie dettatedall'art. 133 cod.pen., e l'insostenibilità della tesi di una rilevante incidenza deldivieto sulla ragionevolezza e proporzionalità della pena".»La Corte territoriale ha fatto, quindi, corretta applicazione della normaladdove ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ritenendoleequivalenti alla contestata recidiva reiterata.5. Alla luce dei motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato concondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA].Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 05/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]