CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 33999/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 07/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data ta.Z=Zinei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 20-12-2o-A Considerato che con l'unico motivo di ricorso si eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato senza tenere conto che occorre fare riferimento non all'ipotesi attenuata ma a quella di cui al primo comma dell'art. 648 cod. pen., con la conseguenza che il termine prorogato è pari a dieci anni e non era ancora decorso alla data della sentenza impugnata e neanche maturato a quella odierna, il fatto essendo stato commesso nel novembre del 2013 (in proposito, Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492); rilevato, pertanto, con assorbimento di quanto contenuto nella memoria depositata, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/04/2023 Il Consigliere