CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 aprile 2024
Cassazione n. 36101/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], ufficio GIP visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, G. Pratola, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 aprile 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento del vincolo della continuazione tra due sentenze definitive, emesse dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 19 febbraio 1999 irrevocabile il 25 ottobre 2002, nonché in data 25 novembre 2014, irrevocabile il 14 aprile 2015, rispettivamente riguardanti la partecipazione ad associazione di stampo camorristico denominata clan dei casalesi, con condotta perdurante, dal 1991 alla data della sentenza di primo grado, nonché reati di estorsioni commessi nel gennaio 2013. 2. Avverso la descritta ordinanza, il condannato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, con atto del suo difensore, avv. G. Tessitore, formulando doglianze con un unico, articolato motivo con il quale si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione. In primo luogo, si deduce che il Giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato la documentazione offerta a sostegno della richiesta, relativa ad ordinanze con le quali era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra fatti commessi dagli anni '90 al 2012 per Umberto e [OSCURATO:PERSONA], parenti dell'istante. Tanto, senza uniformarsi all'orientamento secondo il quale il Giudice dell'esecuzione non può trascurare l'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione in sede di cognizione e anche di esecuzione (nella specie nei confronti di altri appartenenti al medesimo clan), in assenza di motivazione specifica sul punto. In secondo luogo, si rileva che le ordinanze allegate avevano ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il reato associativo e tutti i reati fine, commessi dal 1992 sino alla collaborazione con la giustizia da parte di Umberto e [OSCURATO:PERSONA] (2012). Peraltro, diversamente dall'ordinanza impugnata, in quella sede il Giudice dell'esecuzione aveva reputato l'associazione unica, senza scindere la condotta di partecipazione in due diversi sodalizi. [OSCURATO:PERSONA], divenuto collaboratore, ha chiarito, infatti, di aver preso parte al clan dei casalesi dal 1992 al 6 luglio 2013, senza soluzione di continuità, avendo continuato a far parte del medesimo sodalizio, fazione Venosa, con altri suoi familiari, costola del clan che si occupava soprattutto di estorsioni e di recupero crediti, i cui introiti erano riversati nelle casse del sodalizio. Del resto, le estorsioni di cui alla seconda sentenza, che si collocano nell'anno 2013, per la difesa sarebbero, senz'altro, ricollegabili al sodalizio giudicato con la prima pronuncia di condanna, dan rispetto al quale la partecipazione di Venosa si è protratta sino al 2013. Si precisa che i reati di estorsione sono reati fine del sodalizio, eseguiti per reperire fondi per l'associazione e per attuare il controllo del territorio da parte del clan, con identità di disegno criminoso posto che l'associazione di stampo mafioso, fin dalla sua costituzione, si prefigge di trarre dalle estorsioni e dalle rapine fondi per la sua esistenza. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, G. Pratola, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Va premesso, in via generale, che questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'agente nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (tra le altre, Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). [OSCURATO:PERSONA] dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo a un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria l'individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (tra le altre, Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta, dunque, da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei 3 tI medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015, dep. 2016, Esposti, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere esclusa qualora, malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (tra le altre, Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, Natali, Rv. 254793). Infatti, la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano, di per sé, il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (tra le altre, Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a,tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1.Con specifico riferimento alla richiesta di continuazione tra reato associativo e reati satellite, questa Corte (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595; Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) ha affermato che non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili ab initio, perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. 2.2.È noto poi, che la giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Rv. 271903) ha affermato che il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame. Di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda, anche solo con riguardo ad alcuni reati maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. Dunque, le valutazioni espresse in proposito nel giudizio di cognizione assumono una rilevanza indicativa da cui il giudice dell'esecuzione può anche prescindere, ma solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui tali ultimi fatti, e soprattutto gli episodi omogenei rispetto a quelli tra cui il vincolo è stato riconosciuto, non possono essere ricondotti, a differenza degli altri, al delineato disegno" (Sez. 1, n. 20471 del 15/03/2001, Ibba, Rv. 219529; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, Nugnes, Rv. 252781; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, Marinkovic, Rv. 258227). Più specificamente, di recente, questa Corte (Sez. 1, n. 2867 del 08/11/2023, dep. 2024, Palermo, Rv. 285809 - 01) ha considerato necessaria la valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, del riconoscimento del vincolo avvenuto in sede di cognizione, tra reati commessi in un arco temporale al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli costituenti oggetto della domanda; sicché il giudice che ritenga di non accoglierla, anche solo con riguardo a taluni illeciti commessi in un contesto di prossimità temporale e di medesinnezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la pregressa valutazione effettuata dal giudice di merito, pur godendo di piena libertà di giudizio (in tale ultimo senso, cfr. Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, Miele, Rv. 271903 - 01, precedente richiamato dal ricorrente; Sez. 1, n. 37041 del 26/06/2019, Palumbo, Rv. 276944 - 01). Con riferimento all'avvenuto riconoscimento, in sede di cognizione, del vincolo, in relazione a concorrenti nel reato dell'istante, si è notato che la diversità delle posizioni soggettive, pur nell'ambito di comuni contestazioni associative e delle condotte di ciascun partecipe, nonché l'autonomia delle valutazioni di ciascun giudice impediscono di trasferire, in capo all'istante, considerazioni svolte aliunde in merito all'unitarietà di un disegno criminoso nel quale confluiscono, necessariamente, primarie componenti di ordine soggettivo (cfr. in tal senso, Sez. 1, n. 14824 del 08/01/2021, Zonno, Rv. 281186 - 01 secondo cui, in tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, è irrilevante che in separata sede cognitiva o di esecuzione il vincolo ex art. 81, comma secondo, cod. pen. sia stato riconosciuto in favore di concorrenti nei reati plurisoggettivi oggetto della richiesta). 3.Ciò posto, si osserva che, da una parte, il Giudice dell'esecuzione non si confronta, puntualmente, con la documentazione che la difesa assume di aver prodotto con l'istanza. Dall'altra, tuttavia, l'istante/ anche con il ricorso, pretende di valorizzare decisioni assunte, non nei confronti dell'odierno ricorrente, ma con riferimento a coimputati per il medesimo reato (partecipazione al dan Venosa) rispetto ai quali, peraltro, nemmeno il ricorrente assume che siano stati concorrenti nei medesimi reati fine ascritti al Venosa. Inoltre, si osserva che la motivazione, con ragionamento immune da illogicità manifesta, esclude 1a partecipazione al clan dei casalesi sia senz'altro indice dimostrativo della riferibilità al medesimo disegno criminoso di tutte le condotte illecite poste in essere successivamente. Del resto, si descrive una prima associazione, con al vertice [OSCURATO:PERSONA], retta dai nipoti di questo durante la sua detenzione, operante in netta contrapposizione con il dan dei casalesi, in cui si collocano anche vicende omicidiarie e di violazione della normativa sulle armi. Invece, la sentenza più recente riguarda fatti che, secondo la ricostruzione del provvedimento impugnato, si collocano in un diverso momento (2013), con un lasso temporale ampio tra le condotte, tale da escludere, per il Giudice dell'esecuzione, che la commissione delle attività estorsive, risalenti all'anno 2013, nell'interesse del clan dei casalesi, sia riferibile ad un momento storico in cui era già iniziata la partecipazione di Venosa al gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e dai suoi nipoti (anni 1990, con condotta perdurante, sino alla sentenza di primo grado risalente al 1999) ascritta, quale condotta permanente, con contestazione "chiusa" alla data della sentenza di primo grado. Dunque, per l'odierno ricorrente l'appartenenza associativa sanzionata penalmente è stata accertata fino al 1999. Sicché appare ineccepibile la conclusione cui giunge il Giudice dell'esecuzione che ha escluso, in assenza di altri indici sintomatici, la continuazione con i reati estorsivi risalenti al 2013, pur commessi evocando il clan dei casalesi, ma, comunque, in un ambito distinto da quello di cui alla pregressa accertata partecipazione associativa. Quindi, l'utilizzazione dei provvedimenti riguardanti il riconoscimento del vincolo della continuazione in relazione ai congiunti di Venosa, in ogni caso, non risulta atto istruttorio adeguato a contrastare l'approdo raggiunto dal Giudice dell'esecuzione con motivazione incensurabile. È noto, invero, che integra il vizio di mancanza della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., l'omessa valutazione, nel provvedimento impugnato, di allegazioni difensive idonee, in astratto, a incidere in modo determinante sull'esito del giudizio, allegazioni che, nel caso al vaglio, non hanno tale consistenza decisiva. 4.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.(