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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00511/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/04/2024 la Corte di appello di Catania rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dal GIP del Tribunale di Catania in data 21/10/2022 per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 in anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l’articolo 599-bis cod. proc. pen ha previsto il c.d.

«concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d.

«patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova ovvero vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (Sez. 6, n. 35108 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione»).

Ed infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01).

La doglianza relativa all’omesso riconoscimento delle attenuanti atipiche è pertanto irricevibile.

4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte d'appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza del 12/04/2024 la Corte di appello di Catania rideterminava, sull’accordo delle parti, la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] dal GIP del Tribunale di Catania in data 21/10/2022 per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 in anni 5 mesi 4 di reclusione ed euro 30.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. Come noto, a seguito della novella del codice di rito, l’articolo 599-bis cod. proc. pen ha previsto il c.d. «concordato» a seguito di rinuncia ai motivi di appello che ripropone, in sostanza, la situazione processuale e quindi l’applicabilità della vecchia giurisprudenza in tema di c.d. «patteggiamento in appello», secondo la quale il Giudice d’appello nell’accogliere la richiesta avanzata a norma dell’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non era tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per taluna delle cause previste dall’articolo 129 cod. proc. pen., né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, in quanto a causa dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522), cosicché la doglianza in ordine alla eventuale sussistenza di vizi in grado di inficiare taluni mezzi di prova ovvero vizi di motivazione rimane preclusa dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità (Sez. 6, n. 35108 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sez. 6, n. 1754 del 30/11/2005, secondo cui «il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall’articolo 599 cod. proc. pen., comma 4, non solo limita la cognizione del Giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione»). Ed infatti, il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l’ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020 Ud., Rv. 279504 - 01). La doglianza relativa all’omesso riconoscimento delle attenuanti atipiche è pertanto irricevibile. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell’inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle
Sentenza Cassazione n. 00511/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris