CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2023
Cassazione n. 25796/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Caltanissetta ha confermato la pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che li aveva dichiarati colpevoli dei reati di rissa e lesioni aggravate. 2.Ricorrono per cassazione gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia, presentando due distinti atti impugnatori che deducono i medesimi quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deducono la violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., 34 comma 2 c.p.p. lamentando che a seguito del rigetto da parte del tribunale della richiesta di ammissione alla messa alla prova, il giudice non si era astenuto, nonostante l'espressa sollecitazione al riguardo, nel successivo giudizio abbreviato pur avendo già espresso una valutazione di merito sul fatto in sede di vaglio dell'istanza di messa alla prova nell'ambito della diversa fase predibattimentale. 2.2.Col secondo motivo lamentano il mancato accoglimento della richiesta di sospensione del processo con messa alla prova e il difetto di motivazione al riguardo, soprattutto con riguardo alla richiesta di messa alla prova riproposta in appello, impugnando l'ordinanza di rigetto del primo giudice. 2.3.Col terzo motivo deducono la contraddittorietà ovvero la carenza ed illogicità della motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, nonché l'erronea ricostruzione dei fatti e l'omessa/erronea valutazione delle dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida e del compendio probatorio, in particolare delle sommarie informazioni rese dal dott. [OSCURATO:PERSONA]; da queste si desume, a differenza di quanto assume la corte di appello, che fu l'altro gruppo ad avere dato vita ad una furibonda rissa e che l'imputato si trovò costretto ad una condotta difensiva, né il giudicante ha valutato che l'aggressione posta in essere da Statella e [OSCURATO:PERSONA] costituì un pericolo attuale di offesa, una minaccia di lesione incombente, né ha indicato le ragioni per le quali la reazione dell'imputato non potesse essere considerata proporzionata e quindi giustificata e lecita. 2.4.Col quarto motivo deducono la nullità della sentenza impugnata attesa la difformità tra il dispositivo letto all'udienza e quello in calce alla sentenza documento poi depositata, non avendo la motivazione specificato espressamente la condanna sia al pagamento delle ulteriori spese processuali che alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nonché l'esatto ammontare delle stesse; si è pertanto generata un'assoluta incertezza sul contenuto della decisione. 3. I ricorsi sono stati trattati, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d. I. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi in virtù del secondo comma dell'art. 94 del d.lgs. n. 150/22 per tutti i ricorsi proposti fino al 30 giugno 2023, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; i difensori delle partì civili hanno chiesto rigettarsi il ricorso, allegando nota spese; i difensori degli imputati hanno insistito nell'accoglimento dei rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve premettersi che la questione della incompatibilità posta col primo motivo, di là della sua manifesta infondatezza versandosi nell'ambito della medesima fase endoprocessuale, non può essere posta con l'impugnazione dal momento che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio (cfr. tra tante Sez. 3, Sentenza n.34581 del 19/05/2021, Rv. 282136 - 01). Tanto premesso si ritiene che ì ricorsi devono ritenersi fondati per l'assorbente ragione che la corte di appello avrebbe dovuto pronunciarsi sull'impugnazione avente ad oggetto il provvedimento di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, non essendo tale valutazione preclusa dall'avere gli imputati, dopo il rigetto, in primo grado, optato per il rito abbreviato. Ed invero, questo Collegio ritiene di condividere l'orientamento prevalente di questa Corte secondo cui in tema di riti speciali, la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non preclude all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 4259 del 06/12/2021 Ud. (dep. 07/02/2022), Rv. 282739 - 01; Sez. 3, n. 29622 del 15/02/2018, Rv. 273174 - 01). Tale orientamento maggioritario trova il suo precedente autorevole nella sentenza a Sezioni Unite - n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 26723701 - che ha affermato il principio secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma settimo, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova, principio che non trova deroga nel caso in cui dopo il rigetto della richiesta di messa alla prova vi sia stata la definizione del giudizio col rito abbreviato. 2. Dalle ragioni esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta, assorbiti gli altri motivi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appell