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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05619/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Prato di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73 comma 7, delle circostanze attenuanti generiche e dell'espulsione dallo Stato ex art. 86 d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è stato argomentato in ragione della genericità delle spontanee dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dell'arresto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, genericità che ha impedito qualsiasi svolgimento di attività investigativa.

Il mancato approfondimento investigativo è stato ritenuto conseguente alla oggettiva genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/201, Rv. 274347 - 01), sicchè la motivazione corretta in diritto è immune da rilievo di illogicità.

Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato.

Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900).

Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01).

Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso avendo la corte territoriale adeguatamente motivato la pericolosità sociale dell'imputato in ragione non solo della vita anteatta (precedenti penali) ma anche l'utilizzo di alias e dunque la commissione di plurimi reati di falso e il possesso di una pistola, in un contesto nel quale ha ritenuto non elisa la pericolosità sociale dalla circostanza che l'imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno in un contesto nel quale, come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, non aveva allegato condizioni famigliari che il giudice avrebbe dovuto considerare nella valutazione della pericolosità sociale secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della sua condizione familiare, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023 Rv. 284317 - 01).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Prato di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 73 comma 7, delle circostanze attenuanti generiche e dell'espulsione dallo Stato ex art. 86 d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Il diniego di riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 è stato argomentato in ragione della genericità delle spontanee dichiarazioni rese in sede di udienza di convalida dell'arresto, essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, genericità che ha impedito qualsiasi svolgimento di attività investigativa. Il mancato approfondimento investigativo è stato ritenuto conseguente alla oggettiva genericità delle dichiarazioni rese dall'imputato (Sez. 4, n. 42463 del 14/06/201, Rv. 274347 - 01), sicchè la motivazione corretta in diritto è immune da rilievo di illogicità. Le circostanze attenuanti generiche sono state negate in ragione dei precedenti penali dell'imputato. Come questa Corte ha più volte affermato, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). Non di meno, il riconoscimento o meno di tale circostanza è un giudizio di fatto che compente alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, in presenza di congrua motivazione, essendo sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai precedenti penali dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01). Risulta inammissibile anche il terzo motivo di ricorso avendo la corte territoriale adeguatamente motivato la pericolosità sociale dell'imputato in ragione non solo della vita anteatta (precedenti penali) ma anche l'utilizzo di alias e dunque la commissione di plurimi reati di falso e il possesso di una pistola, in un contesto nel quale ha ritenuto non elisa la pericolosità sociale dalla circostanza che l'imputato ha ottenuto il permesso di soggiorno in un contesto nel quale, come risulta dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso, non aveva allegato condizioni famigliari che il giudice avrebbe dovuto considerare nella valutazione della pericolosità sociale secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ex art. 86 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per l'avvenuta commissione di reati in materia di stupefacenti, è necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale del condannato, in conformità all'art. 8 CEDU in relazione all'art. 117 Cost., ma anche l'esame comparativo della sua condizione familiare, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023 Rv. 284317 - 01). 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Cos
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