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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 03094/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BALAN [OSCURATO:PERSONA], n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ferrara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lei ascritto al capo unico della imputazione e la condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza di primo grado.

1. L'imputata ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo inosservanza dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello (emesso il 24 agosto 2020) è stato notificato alla imputata presso il domicilio del precedente difensore domiciliatario, revocato, in uno alla elezione di domicilio, avendo l'imputata comunicato la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore domiciliatario con nota ricevuta dalla Corte il 10 giugno 2020.

Consegue la nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. E' fondato il motivo unico, il ricorso deve essere accolto.

1.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che in data 10 giugno 2020 la Cancelleria della Corte procedente ricevette la dichiarazione di nomina del nuovo difensore (con contestuale nuova elezione di domicilio) in uno alla notizia della revoca di quello che aveva presentato i motivi di gravame.

Ciò nonostante, l'atto di citazione per il giudizio di appello non fu notificato al difensore di fiducia nominato, né all'appellante ed il giudizio fu celebrato nella assenza tanto dell'imputato, quanto del suo difensore.

1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia (anche nella qualità di domiciliatario dell'imputato) della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità assoluta, che non è sanata neppure dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, del difensore fiduciario non avvisato (Sez. 5, n. 11756, del 14/2/2020, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Sez.

U., n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598), non rilevando neppure il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850).

2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti per ulteriore corso alla Corte di appello di Bologna.2.1. l'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per ulteriore corso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di BALAN [OSCURATO:PERSONA], n. in Romania il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 11/12/2020 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza deliberata, all'esito dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Ferrara dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato a lei ascritto al capo unico della imputazione e la condannava alla pena ritenuta di giustizia. Investita dall'impugnazione della difesa, la Corte di appello di Bologna, confermava la sentenza di primo grado. 1. L'imputata ricorre avverso la sentenza in epigrafe deducendo inosservanza dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., in quanto il decreto di citazione per il giudizio di appello (emesso il 24 agosto 2020) è stato notificato alla imputata presso il domicilio del precedente difensore domiciliatario, revocato, in uno alla elezione di domicilio, avendo l'imputata comunicato la revoca del precedente difensore e la nomina del nuovo difensore domiciliatario con nota ricevuta dalla Corte il 10 giugno 2020. Consegue la nullità della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il motivo unico, il ricorso deve essere accolto. 1.1. Dalla documentazione versata in atti (accessibile alla Corte in ragione del vizio processuale dedotto, secondo quanto indicato da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) risulta che in data 10 giugno 2020 la Cancelleria della Corte procedente ricevette la dichiarazione di nomina del nuovo difensore (con contestuale nuova elezione di domicilio) in uno alla notizia della revoca di quello che aveva presentato i motivi di gravame. Ciò nonostante, l'atto di citazione per il giudizio di appello non fu notificato al difensore di fiducia nominato, né all'appellante ed il giudizio fu celebrato nella assenza tanto dell'imputato, quanto del suo difensore. 1.2. Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, l'omesso avviso al difensore di fiducia (anche nella qualità di domiciliatario dell'imputato) della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità assoluta, che non è sanata neppure dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, del difensore fiduciario non avvisato (Sez. 5, n. 11756, del 14/2/2020, Rv. 279037; Sez. 6, n. 37532 del 07/07/2016, Rv. 268154; Sez. U., n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598), non rilevando neppure il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio (Sez. 1, n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850). 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Va conseguentemente disposta la trasmissione degli atti per ulteriore corso alla Corte di appello di Bologna.2.1. l'applicazione di principi di diritto consolidati consiglia la redazione della motivazione in forma semplificata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022.
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