CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 39749/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 dl. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste nell'accoglimento dei ricorsi. C: ' • .15A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Potenza confermava la decisione resa dal Tribunale di Potenza all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 loro rispettivamente ascritto ai capi 1) e 2) della rubrica; fatti accertati il 30 giugno 2016. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, tramite il comune difensore di fiducia, con un unico atto propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deduce il vizio di motivazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] in ordine all'applicazione dell'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Assume il difensore che nella sentenza impugnata non è stata considerata la documentazione consegnata dall'imputato alla G.d.F., ad oggetto gli estratti conto della società da lui amministrata relativi al periodo in cui essa intrattenne rapporti economici con la "LCD", e, di conseguenza, nella motivazione non vi è traccia dell'eventuale possibilità o meno di ricostruire i movimenti e il volume di affari tramite l'indicata documentazione. 2.2. Con il secondo motivo si invoca l'intervenuta prescrizione detreatt anche in considerazione del principio del favor rei, essendo decorsi più di sette anni e mezzo dalla loro commissione, verificatasi il 22 settembre 2011, quando le due società amministrate dai ricorrenti subirono il furto della documentazione contabile e fiscale. 3. I ricorsi sono inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi, meramente riproduttivi di censure che la Corte di appello ha respinto con motivazione immune da errori logici e da violazioni della legge penale, e con la quale i ricorrenti omettono di misurarsi criticamente. 4. Il primo motivo è inammissibile perché generico e fattuale. Invero, come emerge dalla sentenza impugnata, la ricostruzione dei rapporti commerciali intrattenuti dal 2011 al 2014 tra le tre società indicate nei capi di imputazione (vale a dire la "Webas", la "LCD" e la "Mectronic") è stata effettuata sulla base di accertamenti presso la banca dati "spesometro integrato", e non della documentazione fornita dall'imputato, documentazione, che, peraltro riguarda solo una delle tre società.In ogni caso, la censura ha carattere meramente esplorativo - e quindi, anche sotto questo profilo, essa è inammissibile - mentre il ricorrente avrebbe avuto l'onere di indicare in maniera specifica in che modo, dalla documentazione prodotta alla G.d.F., il volume di affari della società sarebbe stato agevolmente ricostruibile, il che non è accaduto. 5. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza laddove, come già ritenuto dal primo giudice, ha ritenuto pretestuosa - e quindi inattendibile - la tesi secondo cui la documentazione contabile sarebbe stata oggetto di furto, avvenuto il 22 settembre 2011, stimando inverosimile che da quella data sino alla verifica fiscale, intervenuta nel giugno 2016, gli imputati non avessero avvertito la necessità di integrare la denuncia di furto, segnalando l'avvenuta sottrazione anche della documentazione fiscale delle società da loro amministrate. Oltre a ciò, la Corte di merito ha evidenziato che la tesi della volontaria distruzione (o del volontario occultamento) delle scritture contabili trae conferma dalla documentazione fiscale in atti, in cui è assente l'indicazione di redditi prodotti, il che è distonico rispetto al volume di affari delle due società amministrate dagli imputati, come ricostruito dalla G.d.F. Si tratta di una motivazione non manifestamente illogica che, quindi, supera il vaglio di legittimità. 6. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Amme