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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2024

Cassazione n. 10125/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione emessa in data 19 ottobre 2021, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LOCONTE, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Barletta il 20 agosto 2018; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce l' "errata applicazione della legge" per non avere dato la Corte di merito adeguata considerazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato onde pervenire a un giudizio di comparazione delle circostanze nel senso della prevalenza (e non della equivalenza) delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato, atteso il divieto normativo, posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (nella specie contestata al ricorrente), disposizione riconosciuta come derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione emessa in data 19 ottobre 2021, con rito abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LOCONTE, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, commesso in Barletta il 20 agosto 2018; VISTO il ricorso per cassazione, con il quale l'interessato, tramite il difensore, deduce l' "errata applicazione della legge" per non avere dato la Corte di merito adeguata considerazione alla condotta di collaborazione con la giustizia intrapresa dall'imputato onde pervenire a un giudizio di comparazione delle circostanze nel senso della prevalenza (e non della equivalenza) delle attenuanti generiche sulla recidiva qualificata; CONSIDERATO che l'unico motivo di impugnazione si rivela manifestamente infondato, atteso il divieto normativo, posto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen., di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. (nella specie contestata al ricorrente), disposizione riconosciuta come derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (tra le più recenti, Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 - 01); che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 10125/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris