Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 06231/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18143/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

EMILIA - ROMAGNA n. 97/10/2022 depo sitata il 26/01/2022, pronunciatacon riferimento all’atto impositivo n. 20121T019850000 REGISTRO 2012; rilevato checon decreto n. 31820/2023, depositato il 15.11.2023 , è stato dichiarato estinto il giudizio introdotto dal coobbligato solidale [OSCURATO:SOCIETA](ricorso n.r.g. 18137/2022 ), ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022,e in assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, in virtùdei comm i 198 e 202 dell’art. 1 cit., anche il presente giudizio va dichiarato estinto stante l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del detto comma 200 , e fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ; che, in applicazione dell’ultimo periodo del citatocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 01

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 18143/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentatae difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. EMILIA - ROMAGNA n. 97/10/2022 depo sitata il 26/01/2022, pronunciatacon riferimento all’atto impositivo n. 20121T019850000 REGISTRO 2012; rilevato checon decreto n. 31820/2023, depositato il 15.11.2023 , è stato dichiarato estinto il giudizio introdotto dal coobbligato solidale [OSCURATO:SOCIETA](ricorso n.r.g. 18137/2022 ), ai sensi dell’art. 1, commi 186 e segg., della legge n. 197 del 2022,e in assenza, allo stato, di diniego ai sensi del comma 200 della medesima disposizione; che, pertanto, in virtùdei comm i 198 e 202 dell’art. 1 cit., anche il presente giudizio va dichiarato estinto stante l’assenza, allo stato, di diniego ai sensi del detto comma 200 , e fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ; che, in applicazione dell’ultimo periodo del citatocomma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 01
Decreto Cassazione n. 06231/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris