CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11938/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroTani Monica, titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”.intimataavverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 828/2022 pubblicatain data 16/12/2022, n.r.g. 730/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19/02/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA], titolaredella ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA]”, come addetto al servizio dicontrollo, inquadrato come operaio di IV livello CCNL pubblici esercizi, in virtùdi tre contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.Deduceva che in relazione al primo rapporto di lavoro, che era stato adorario parziale, ed al secondo la datrice di lavoro non gli aveva corrisposto ilt.f.r., né la retribuzione dovuta per le ore di lavoro effettivamente prestate.Numero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026In relazione all’ultimo deduceva di averlo impugnato in data 14/10/2019 aisensi dell’art. 28, co. 1, d.lgs. n. 81/2015, sia perché mancante dellanecessaria forma scritta prevista dall’art. 19, co. 4, d.lgs. cit., sia per difettodel documento di valutazione del rischio.Pertanto adìva il Tribunale di Bologna per ottenere la condanna delladatrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive, l’accertamentodella nullità del termine finale apposto al terzo contratto di lavoro, dellaconseguente trasformazione in contratto a tempo indeterminato, nonché lacondanna della datrice di lavoro a pagargli indennità risarcitoria pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., pari adeuro 966,81.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria, il Tribunaleaccoglieva la domanda relativa al t.f.r. maturato in relazione ai primi duecontratti di lavoro, nonché la domanda di condanna al pagamento delledifferenze retributive per lavoro notturno e straordinario svolto durante i trerapporti, pari alla complessiva somma di euro 2.589,88, ma rigettava le altredomande relative alla asserita nullità del termine apposto al terzo contrattodi lavoro.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame principale interposto dal lavoratore, nonché quello incidentaleproposto dalla datrice di lavoro relativo alle differenze retributive.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) è infondata l’eccezione di nullità della procura conferita dall’appellataall’avv. [OSCURATO:PERSONA], sollevata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA];b) al riguardo si applica l’art. 182 c.p.c. come modificato dall’art. 46, co.2, L. n. 69/2009 e come interpretato da Cass. n. 16252/2020;c) con riguardo all’esistenza del contratto scritto, in primo grado la datricedi lavoro ne ha eccepito lo smarrimento incolpevole ed il Tribunale,all’esito dell’istruttoria, ha ritenuto provata l’eccezione, con cui la Taniaveva dedotto di avere stipulato il contratto in forma scritta, di averneottenuto la sottoscrizione del lavoratore e di averlo consegnato alconsulente del lavoro, che ne aveva fatto una mala gestio;Numero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026d) il convincimento del Tribunale al riguardo va condiviso, poiché è emersonon solo che il consulente (rag. [OSCURATO:PERSONA]) si è reso irreperibile,trattenendo ed occultando la documentazione aziendale dell’epoca, fracui anche quella riferita al lavoratore, ma non ha neppure svolto gliadempimenti fiscali che la Tani gli aveva delegato come incarico, conun danno economico considerevole pari a centinaia migliaia di euro,come documentato dalla Tani;e) risulta altresì sporta una querela contro quel consulente, al quale inoltrela Tani ha rivolto molteplici richieste di restituzione dei documenti,anche per il tramite delle Forze dell’ordine, senza possibilità di rientrarein possesso di quella documentazione indebitamente trattenuta dalconsulente;f) infine dall’istruttoria è emerso che in occasione dell’ispezione eseguitanei confronti dell’azienda nel luglio 2018 l’ITL di Bologna acquisì eanalizzò tutta la documentazione aziendale, anche quella relativa alBignardi, e non rilevò alcuna irregolarità, come si evince dal verbaleunico di accertamento e notificazione del 15/01/2020, prodotto dallaTani, e relativo a “tutti i dipendenti”;g) dunque come attestato dai funzionari ispettivi, deve ritenersi che pureil terzo contratto di lavoro a termine sia stato regolarmente stipulatoper iscritto, con conseguente validità della clausola relativa al terminefinale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a sei motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione dell’art. 2719 c.c. per avere la Corteterritoriale considerato valida la procura conferita dalla Tani all’avv. [OSCURATO:PERSONA],sebbene il file in primo grado risultasse essere una procura conferita all’avv.[OSCURATO:PERSONA] e sebbene quello prodotto in appello fosse lo stesso file, condiverso nome e con aggiunto un “commento”, apposto con il software AcrobatNumero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026Reader, che indicava l’avv. [OSCURATO:PERSONA] digitalmente sovrapposto alnominativo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Precisa che a fronte dell’eccezione dinullità della predetta procura la Corte territoriale non ne dispose laregolarizzazione, ma si limitò a rinviare ad altra udienza, in modo che il25/07/2022 l’avv. [OSCURATO:PERSONA] poté depositare un nuovo file in formato.pdf, rappresentato dalla ulteriore scansione, non modificabile, dellaprecedente procura con l’aggiunta del “commento”. Deduce che nella primadifesa utile il difensore del lavoratore aveva espressamente disconosciuto exart. 2719 c.c. la conformità di quella copia all’originale, ma ciononostante laCorte d’appello non aveva ordinato, come invece avrebbe dovuto, laproduzione dell’originale per verificare la conformità della copia, limitandosi aritenere quel file come una nuova e valida procura.Il motivo è infondato.Al caso in esame è certamente applicabile l’art. 2719 c.c. Al riguardo questaCorte ha già affermato che il disconoscimento della conformità all'originaledella copia informatica di scrittura analogica depositata telematicamente èdisciplinato dall'art. 2719 c.c. e non dalla normativa in tema di processo civiletelematico, sicché tale disconoscimento deve essere effettuato, a pena diinefficacia, mediante dichiarazione che evidenzia in modo chiaro e univoco ildocumento che si intende contestare e gli aspetti differenziali rispettoall'originale, essendo poi rimesso al giudice l'accertamento di detta conformitàdi quanto si verifica per il disconoscimento della scrittura privata ex art. 215,co. 1, n. 2), c.p.c., norma che, in mancanza di verificazione, ne impediscel'utilizzabilità (Cass. ord. n. 26200/2024).Tuttavia è pur sempre necessario che il disconoscimento sia tempestivo,ossia avvenga nella prima difesa utile. Al riguardo questa Corte ha affermatoche se la parte comparsa non effettua il disconoscimento in modo specificoed inequivoco alla prima udienza o nella prima risposta successiva allaproduzione, quel documento conserva tutta la sua valenza (Cass. n.19850/2024).Nel caso in esame, secondo quanto prospettato dallo stesso ricorrente, giàcon riguardo alla procura di primo grado risultava incaricato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] enon l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto la questione posta in appello deve ritenersi nonNumero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026tempestiva rispetto alla procura conferita dalla Tani per il giudizio di primogrado. Ne consegue che quella questione deve ritenersi preclusa almeno conriguardo alla procura di primo grado e, quindi, alla rituale costituzione dellaconvenuta Tani. L’ulteriore conseguenza è la ritualità anche della produzionedocumentale compiuta dal suo difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) in primo grado, sullabase della quale si è formato il convincimento del Tribunale, poi condivisodalla Corte territoriale.Pertanto, pur se l’appellata Tani fosse da considerare contumace nelgiudizio di appello (nel quale il disconoscimento della procura potrebbe dirsitempestivo), nondimeno la sentenza d’appello resterebbe immune da vizi,poiché il convincimento della Corte territoriale sarebbe stato identico anchein caso di contumacia della Tani, dal momento che si è comunque formatosulla base di documenti da considerare ritualmente prodotti nel giudizio diprimo grado.Ne consegue il difetto di interesse del ricorrente: il vizio denunziato, purladdove in ipotesi sussistente, non gli procurerebbe alcuna utilità, nonpotendo determinare la cassazione della sentenza d’appello.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c.il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, peravere la Corte territoriale omesso di rilevare che nella originaria procuraprodotta dalla Tani l’incarico risultava conferito all’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è assorbito dall’inammissibilità del primo.3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c. ilricorrente lamenta violazione dell’art. 83 c.p.c. per avere la Corte territorialeritenuta comunque valida la procura all’avv. [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è ugualmente assorbito dall’inammissibilità del primo.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132, co. 2, n. 4), c.p.c. per omessamotivazione in relazione alla mancata prova, in primo grado, di tutte lecircostanze dedotte dalla Tani per giustificare la mancata produzione delcontratto scritto.Il motivo è in parte inammissibile, perché si traduce in una censura allasentenza di primo grado, con cui il Tribunale avrebbe erroneamenteconsiderate provate tutte le circostanze eccepite dalla Tani sulla perditaNumero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026incolpevole del documento (relativo al contratto scritto di lavoro a tempodeterminato) pur in mancanza di prova. Il ricorrente, tuttavia, ai finidell’autosufficienza del motivo, avrebbe dovuto riportare il motivo di appellocon cui si era lamentato di quella decisione sul punto. Tale onere non è statoadempiuto (v. ricorso per cassazione, p. 16).Il motivo è, poi, in parte infondato, posto che la Corte territoriale ha fattoriferimento allo specifico contenuto di un verbale ispettivo, dal quale risultavala regolarità anche documentale dei rapporti di lavoro, ivi compreso quello delBignardi (v. sentenza impugnata, p. 7). In tal modo risulta ampiamentesoddisfatto il c.d. minimo costituzionale della motivazione (Cass. sez. un. n.8053/2014).5.- Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 81/2015 e 2700 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuto rispettato l’onere della forma scrittaper il contratto di lavoro a tempo determinato.Il motivo – inevitabile conseguenza dell’assunto difensivo – è infondatoproprio in conseguenza dell’inammissibilità e del rigetto dei precedenti.Inoltre, contrariamente all’assunto del ricorrente, la Corte territoriale non haconsiderato il verbale ispettivo un “equipollente” del necessario contrattoscritto (a pena di nullità), ma lo ha solo utilizzato come prova del fatto relativoall’intervenuta conclusione del contratto di lavoro con la forma scritta, inpresenza della perdita incolpevole del documento. In tal modo i Giudicid’appello hanno fatto corretta applicazione del combinato disposto degli artt.2725 e 2724, n. 3, c.c., secondo cui, quando la legge richieda per un contrattola forma scritta a pena di nullità (art. 2725 c.c.), la prova testimoniale – oaltro mezzo di prova equipollente – è ammissibile nel solo caso di perditaincolpevole del documento (art. 2724, n. 3, c.c.).6.- Con il sesto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 81/2015 e 2700 c.c.per avere la Corte territoriale ritenuto quel verbale ispettivo assistito da fedeprivilegiata anche con riguardo agli apprezzamenti e alle valutazioni delverbalizzante.Il motivo è complessivamente infondato.E’ vero che la Corte territoriale ha fatto un fugace riferimento all’efficaciaNumero registro generale 11611/2023Numero sezionale 848/2026Numero di raccolta generale 11938/2026Data pubblicazione 30/04/2026probatoria privilegiata di quel verbale ispettivo. Ma è altresì vero che hacomunque valutato la rilevanza probatoria di quel documento non solo allaluce della mancata esistenza (ed offerta) di prova contraria, ma pure dellanon contestazione della rispondenza a verità del suo contenuto, ivi compresigli apprezzamenti e le valutazioni compiute dai verbalizzanti (v. sentenzaimpugnata, p. 7). Ne consegue che i Giudici d’appello non hanno in realtàriconosciuto a quel documento “fede privilegiata”, perché altrimenti viavrebbero prestato, appunto, “fede” per la semplice ragione della mancanzadi una querela di falso. In tal caso, infatti, non vi sarebbe stata la necessitàné di valutare la particolare “attendibilità” degli apprezzamenti e dellevalutazioni dei verbalizzanti, né di verificare se per ipotesi fosse stataacquisita al processo una prova contraria: entrambi questi profili sarebberorisultati irrilevanti, in quanto esclusi in radice dalla “fede privilegiata” in sensotecnico-giuridico, ai sensi dell’art. 2700 c.c., vincibile solo con una querela difalso.7.- Nulla va disposto sulle spese del presente giudizio di legittimità, inquanto [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data19/02/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]