CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 23900/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di L'Aquilaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte d’appello di L’Aquila ha confermato lasentenza del Tribunale di Chieti in data 27.9.2024 di condanna alla pena di seimesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del1975;Premesso che il deposito della motivazione della sentenza in questione èavvenuto contestualmente alla lettura del dispositivo e che, pertanto, il termineper proporre impugnazione era da individuarsi, ai sensi dell’art. 585, comma 1,lett. a), cod. proc. pen., in quindici giorni;Rilevato che il ricorso per cassazione è stato invece presentato il13.11.2025, oltre il termine di quindici giorni, e che, quindi, deve esseredichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]