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CassazionedecretoSezione LDecisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 08722/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24737/2024 R.G. proposto da : A.O.R.N.

SANT'ANNA E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2119/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 17/05/2024 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; dato atto che, successivamente alla scadenza del menzionato termine, il difensore della controricorrente ha depositato nota a firma congiunta con il difensore della ricorrente con la quale essi hanno comunicato che le parti hanno manifestato “adesione” alla proposta di definizione accelerata, “concordando in ordine a somme e competenze” ed insistendo quindi per la declaratoria di estinzione del giudizio; ritenuto che l’effetto di estinzione del giudizio deriva in sé dal pregresso maturare della fattispecie di cui all’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.; ritenuto peraltro che l’avere le parti concordato non solo sulle “somme”, ma anche sulle “competenze” vale evidentemente a dare per definito tra loro anche il profilo delle spese del giudizio di cassazione, tanto che l’istanza congiunta si limita poi a chiedere soltanto la declaratoria di estinzione; ritenuto pertanto che non debba provvedersi sulle menzionate spese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24737/2024 R.G. proposto da : A.O.R.N. SANT'ANNA E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] domiciliata come da pec registri di giustizia presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 2119/2024 emessa dalla CORTE D'APPELLO NAPOLI il 17/05/2024 vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; dato atto che, successivamente alla scadenza del menzionato termine, il difensore della controricorrente ha depositato nota a firma congiunta con il difensore della ricorrente con la quale essi hanno comunicato che le parti hanno manifestato “adesione” alla proposta di definizione accelerata, “concordando in ordine a somme e competenze” ed insistendo quindi per la declaratoria di estinzione del giudizio; ritenuto che l’effetto di estinzione del giudizio deriva in sé dal pregresso maturare della fattispecie di cui all’art. 380-bis, secondo comma, ultima parte, c.p.c.; ritenuto peraltro che l’avere le parti concordato non solo sulle “somme”, ma anche sulle “competenze” vale evidentemente a dare per definito tra loro anche il profilo delle spese del giudizio di cassazione, tanto che l’istanza congiunta si limita poi a chiedere soltanto la declaratoria di estinzione; ritenuto pertanto che non debba provvedersi sulle menzionate spese; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così decis
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