CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021
Cassazione n. 46355/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle partq udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Brescia, con sentenza in data 14/04/2021, su concorde richiesta delle parti, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova in data 09/11/2020, appellata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, rideterminava la pena complessiva nella misura di anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 1.500 di multa. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare violazione di legge in punto di illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri di cui all'art. 133 e 133 bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile in quanto al di fuori dal perimetro legittimante il controllo di legittimità. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi - qui non ricorrente - di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 05/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] I [OSCURATO:PERSONA] D LI f S [OSCURATO:PERSONA] fIrs