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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 09208/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10148/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDOMENICO BARBONI –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego – Accertamento rapporto lavoro parasubordinato R.G.N. 10148/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 2 di 6 –controricorrente – avverso la sentenza della C orte d'appello di M ilano n. 1719/2016 depositata il 10/02/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 10 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14 marzo 2014, ha respinto la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura parasubordinata per il periodo dal 1978 al 2009.

L’odierno ricorrente, infatti, aveva adito il Tribunale di Milano, esponendo di avere svolto ininterrottamente nel periodo indicato la propria opera sanitaria e di assistenza in favore del Comune, assumendo progressivamente funzioni di responsabile sanitario con compiti di organizzazione del servizio e del personale medico, risultando assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del [OSCURATO:PERSONA].

2. Nel riformare la decisione di primo grado, la Corte d’appello, ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione del Tribunale si ponesse in diretto contrasto con l’art. 36, D. Lgs. 165/2001, avendo il Tribunale trasformato un rapporto di libera collaborazione in un rapporto di lavoro parasubordinato.

La Corte territoriale, poi, ha concluso che l’esame delle prove testimoniali aveva confermato che il ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] era stato quello di svolgere una mera consulenza inerente all’organizzazione ed a l coordinamento R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 3 di 6 dell’assistenza sanitaria nelle R.S.A., con raro e saltuario svolgimento di attività di medico di corsia.

Ulteriormente, la Corte d’appello ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto ad ingerenze da parte del [OSCURATO:PERSONA], non era soggetto a controllo, né era tenuto a conformare la sua attività a direttive dell’amministrazione, da ciò desumendo la radicale assenza dei presupposti di cui all’art. 409, n. 3), c.p.c.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato ad una serie cumulativa di motivi che testualmente recitano: “Errata qualificazione della natura del rapporto di lavoro del ricorrente come libero-professionale invece che parasubordinata.

Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Inefficacia dell’argomentazione della sentenza impugnata per carenza di connessione tra le premesse e la conclusione della medesima” Il ricorso lamenta la erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la natura parasubordinata del rapporto del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], deducendo un difetto di motivazione ed una carenza di connessione tra le premesse e le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata con riferimento all’autonomia del ricorrente nello svolgimento della propria attività.

2. Il ricorso è inammissibile.

Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché il giudizio di cassazionecostituisce rimedio a critica vincolata, il R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 4 di 6 ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020).

Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ) .

Ulteriormente, qualora venga allegata l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007).

Nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di leggené contiene alcun riferimento alle norme violate, e si traduce in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 5 di 6 di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata,non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all'esame della Corte.

Le doglianze del ricorrente, peraltro, si riferiscono ad un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi che tuttavia è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017).

Quanto, appunto, alle doglianze sulla contraddittorietà del la motivazione, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 6 di 6 controversia (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammis sibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) .

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10148/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eDOMENICO BARBONI –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Pubblico impiego – Accertamento rapporto lavoro parasubordinato R.G.N. 10148/2017 Ud. 03/03/2023CC R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 2 di 6 –controricorrente – avverso la sentenza della C orte d'appello di M ilano n. 1719/2016 depositata il 10/02/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 10 febbraio 2017, la Corte d’appello di Milano, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 14 marzo 2014, ha respinto la domanda, formulata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], volta a far accertare l’esistenza di un rapporto di lavoro di natura parasubordinata per il periodo dal 1978 al 2009. L’odierno ricorrente, infatti, aveva adito il Tribunale di Milano, esponendo di avere svolto ininterrottamente nel periodo indicato la propria opera sanitaria e di assistenza in favore del Comune, assumendo progressivamente funzioni di responsabile sanitario con compiti di organizzazione del servizio e del personale medico, risultando assoggettato al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Nel riformare la decisione di primo grado, la Corte d’appello, ha ritenuto, in primo luogo, che la decisione del Tribunale si ponesse in diretto contrasto con l’art. 36, D. Lgs. 165/2001, avendo il Tribunale trasformato un rapporto di libera collaborazione in un rapporto di lavoro parasubordinato. La Corte territoriale, poi, ha concluso che l’esame delle prove testimoniali aveva confermato che il ruolo concretamente svolto da [OSCURATO:PERSONA] era stato quello di svolgere una mera consulenza inerente all’organizzazione ed a l coordinamento R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 3 di 6 dell’assistenza sanitaria nelle R.S.A., con raro e saltuario svolgimento di attività di medico di corsia. Ulteriormente, la Corte d’appello ha concluso che [OSCURATO:PERSONA] non era soggetto ad ingerenze da parte del [OSCURATO:PERSONA], non era soggetto a controllo, né era tenuto a conformare la sua attività a direttive dell’amministrazione, da ciò desumendo la radicale assenza dei presupposti di cui all’art. 409, n. 3), c.p.c. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Milano ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato ad una serie cumulativa di motivi che testualmente recitano: “Errata qualificazione della natura del rapporto di lavoro del ricorrente come libero-professionale invece che parasubordinata. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Inefficacia dell’argomentazione della sentenza impugnata per carenza di connessione tra le premesse e la conclusione della medesima” Il ricorso lamenta la erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso la natura parasubordinata del rapporto del ricorrente con il [OSCURATO:PERSONA], deducendo un difetto di motivazione ed una carenza di connessione tra le premesse e le conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata con riferimento all’autonomia del ricorrente nello svolgimento della propria attività. 2. Il ricorso è inammissibile. Questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui, poiché il giudizio di cassazionecostituisce rimedio a critica vincolata, il R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 4 di 6 ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4905 del 24/02/2020). Come chiarito da questa Corte a Sezioni Unite, infatti, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio dicui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa(Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020 ) . Ulteriormente, qualora venga allegata l'erronea ricognizione della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze della causa di merito, tale deduzione è da ritenersi esterna alla esatta interpretazione delle norme di legge e impinge nella tipica valutazione del giudice del merito, la cui censura è ammissibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione ma non sotto il profilo della violazione o falsa applicazione di legge(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13066 del 05/06/2007). Nel caso in esame, il ricorso ha omesso di individuare anche una sola affermazione della decisione di merito su cui basare una deduzione di violazione o falsa applicazione di leggené contiene alcun riferimento alle norme violate, e si traduce in tal modo in una critica libera del provvedimento impugnato, in violazione della tassatività delle ipotesi R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 5 di 6 di ricorso per cassazione e della sua caratteristica di giudizio a critica vincolata,non consentendo in alcun modo di individuare, neppure con uno sforzo interpretativo, se non sostituendosi alla parte in una scelta che diverrebbe arbitraria, quali siano le questioni che si intendono sottoporre all'esame della Corte. Le doglianze del ricorrente, peraltro, si riferiscono ad un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ipotesi che tuttavia è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019), la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez. 1 -Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Quanto, appunto, alle doglianze sulla contraddittorietà del la motivazione, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della R.G. 10148/2017 - Pagina nr. 6 di 6 controversia (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammis sibile , con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05) . P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 09208/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris