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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 aprile 2024

Cassazione n. 19566/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29245/2019 R.G. proposto da domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 41 , presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2019della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 3.4.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, infermiera assunta dalla Azienda U.S.L. di Taranto con plurimi reiterati contratti a termine, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiedere la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato e la condanna della convenutaal risarcimento del danno.

Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, respinse le domande della lavoratrice, la quale impugnò la decisione di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto.

La Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame, condannò l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine, liquidato in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita.

Occorre rilevare che, nelle more del giudizio d’appello, l’attuale controricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato, in esito ad una procedura concorsuale riservata.

Contro la sentenza della Corte d’Appello l’Azienda U.S.L. di Taranto ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.

La lavoratrice si è difesa con controricorso.

Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione decreto-legge 31.8.2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30.10.2013, n. 125, e del d.P.C.M. 6.3.2015, artt. 1, 2, 3, comma 3, e

4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, legge n. 107/2015 [sic; recte: d.lgs. n. 75 del 2017]».

La ricorrente si duole che la sentenza della Corte d’Appello non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta st abilizzazione , e che , comunque, non abbia rigettato la domanda di condanna al risarcimento d i un danno ormai adeguatamente ristorato dall’assunzione a tempo indeterminato.

2. Il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, commi 5 e 5- quater, del d.lgs. 6.9.2001, n. 368, art. 1, nonché della Dir. 99/70/CEE in combinato disposto con l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010».

La ricorrente, attraverso il richiamo di precedenti di questa Corte, insiste nel sostenere che la stabilizzazione rappresenta una misura ben più satisfattiva del risarcimentoper equivalente, con la conseguenza che al personale stabilizzato può essere riconosciuto un risarcimento monetario solose viene allegata e provata, in concreto, l’esistenza di undanno ulteriore.

3. Il terzo motivo censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione al combinato disposto degli artt. 1223/1226 – 2043/2059 c.c. e 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010».

Con argomenti analoghi ai precedenti, la ricorrente censura la decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti, rilevando che, una volta esclusi i presuppostidell’ agevolazione probatoria imposta dalla necessità diconformare l’ ordinamento al diritto dell’Unione, torna ad espandersi il principio secondo cui il danno non può essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato.

4. Infine, il quarto motivo è rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 c.p.c.».

Con ulteriore sviluppo della stessa linea argomentativa, la ricorrente sostiene che, per effetto del mancato riconoscimento dell’intervenuta stabilizzazione, la Corte territoriale avrebbe finito per violare la norma generale sulla ripartizione degli oneri probatori, esonerando l’attrice dall’onere di dimostrare il danno subito.

5. Imotivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione dellaloro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità a quanto questa Corte ha già più volte deciso e motivato in fattispecie sovrapponibil i a quella oggetto di causa (Cass. nn. 28085/2021; 14028/2022; 14033/2022).

5.1. La Corte territoriale, da un lato, ha ricordato che l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude, nel pubblico impiego, la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (così ribadendo l’infondatezza della prima domanda della lavoratrice, peraltro ormai superata dalla sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato); dall ’ altro lato, ha ritenuto l’assunzione inidonea ad eliminare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, perché conseguita all’esito di procedura concorsuale e, quindi, non effetto immediato e diretto della precedente precarizzazione.

Così facendo,il giudice d’appello ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240/2021e 35369/2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente.

Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso.

Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine».

5.2. La partecipazione ad un concorso pubblico, che prevedevauna parziale riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazionepreviste dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 (disposizioni espressamente richiamate dall’art. 4, comma 6, del d.l. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2016) nonché di quelloche aveva maturato tre anni di servizio alla data del 30.10.2013,non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico, che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto leamministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell’anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» (Cass.

S.U. n. 16041/2010).

Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell a amministrazione, possono essere invocati i principi affermatida Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta aisensi della legge n. 296 del 2006) .

5.3. Dalle considerazioni che precedono discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non potesse essere equiparata, ai fini del rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, alla conversione delrapporto e, pertanto, in modo non meno condivisibile, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all ’ abusiva reiterazione, a prescindere dalla prova del pregiudiziosubito.

5.4. La pronuncia gravata è conforme al principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass.

S.U. n. 5072/2016, ha costantemente affermato che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito».

6. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione, come richiesto dal difensore, dichiaratosi antistatario.

7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002.

P.Q.M.

La Corte: respingeil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 . 5 00 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29245/2019 R.G. proposto da domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in Roma , via [OSCURATO:PERSONA] n. 41 , presso lo studio de ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta t a e dife s a dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso la sentenza n. 122/2019della Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata il 3.4.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.4.2024dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] L’attuale controricorrente, infermiera assunta dalla Azienda U.S.L. di Taranto con plurimi reiterati contratti a termine, convenne in giudizio la datrice di lavoro per chiedere la conversione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato e la condanna della convenutaal risarcimento del danno. Instauratosi il contraddittorio, il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice del lavoro, respinse le domande della lavoratrice, la quale impugnò la decisione di primo grado davanti alla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto. La Corte territoriale, in parziale accoglimento del gravame, condannò l’Azienda sanitaria al risarcimento del danno da abusivo ricorso ai contratti di lavoro a termine, liquidato in misura pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita. Occorre rilevare che, nelle more del giudizio d’appello, l’attuale controricorrente era stata assunta con contratto a tempo indeterminato, in esito ad una procedura concorsuale riservata. Contro la sentenza della Corte d’Appello l’Azienda U.S.L. di Taranto ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. La lavoratrice si è difesa con controricorso. Il ricorso è trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione decreto-legge 31.8.2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30.10.2013, n. 125, e del d.P.C.M. 6.3.2015, artt. 1, 2, 3, comma 3, e 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 20, comma 2, legge n. 107/2015 [sic; recte: d.lgs. n. 75 del 2017]». La ricorrente si duole che la sentenza della Corte d’Appello non abbia dichiarato la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta st abilizzazione , e che , comunque, non abbia rigettato la domanda di condanna al risarcimento d i un danno ormai adeguatamente ristorato dall’assunzione a tempo indeterminato. 2. Il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denuncia «violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, commi 5 e 5- quater, del d.lgs. 6.9.2001, n. 368, art. 1, nonché della Dir. 99/70/CEE in combinato disposto con l’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010». La ricorrente, attraverso il richiamo di precedenti di questa Corte, insiste nel sostenere che la stabilizzazione rappresenta una misura ben più satisfattiva del risarcimentoper equivalente, con la conseguenza che al personale stabilizzato può essere riconosciuto un risarcimento monetario solose viene allegata e provata, in concreto, l’esistenza di undanno ulteriore. 3. Il terzo motivo censura «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. , in relazione al combinato disposto degli artt. 1223/1226 – 2043/2059 c.c. e 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010». Con argomenti analoghi ai precedenti, la ricorrente censura la decisione di condanna pronunciata nei suoi confronti, rilevando che, una volta esclusi i presuppostidell’ agevolazione probatoria imposta dalla necessità diconformare l’ ordinamento al diritto dell’Unione, torna ad espandersi il principio secondo cui il danno non può essere in re ipsa, ma deve essere allegato e provato. 4. Infine, il quarto motivo è rubricato: «Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Violazione e/o falsa applicazione art. 2697 c.c. e artt. 112, 113, 115, 116, 132, 416 c.p.c.». Con ulteriore sviluppo della stessa linea argomentativa, la ricorrente sostiene che, per effetto del mancato riconoscimento dell’intervenuta stabilizzazione, la Corte territoriale avrebbe finito per violare la norma generale sulla ripartizione degli oneri probatori, esonerando l’attrice dall’onere di dimostrare il danno subito. 5. Imotivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione dellaloro stretta connessione logica e giuridica, sono infondati, in conformità a quanto questa Corte ha già più volte deciso e motivato in fattispecie sovrapponibil i a quella oggetto di causa (Cass. nn. 28085/2021; 14028/2022; 14033/2022). 5.1. La Corte territoriale, da un lato, ha ricordato che l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 esclude, nel pubblico impiego, la trasformazione del rapporto di lavoro a termine in rapporto a tempo indeterminato (così ribadendo l’infondatezza della prima domanda della lavoratrice, peraltro ormai superata dalla sopravvenuta assunzione a tempo indeterminato); dall ’ altro lato, ha ritenuto l’assunzione inidonea ad eliminare il danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, perché conseguita all’esito di procedura concorsuale e, quindi, non effetto immediato e diretto della precedente precarizzazione. Così facendo,il giudice d’appello ha deciso la controversia in conformità al principio di diritto enunciato da Cass. n. 14815/2021 e ribadito da Cass. nn. 15240/2021e 35369/2021, secondo cui «nel lavoro pubblico privatizzato, nelle ipotesi di abusiva successione di contratti a termine, la avvenuta immissione in ruolo del lavoratore già impiegato a tempo determinato ha efficacia riparatoria dell’illecito nelle sole ipotesi di stretta correlazione tra l’abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente. Detta stretta correlazione presuppone, sotto il profilo soggettivo, che la stabilizzazione avvenga nei ruoli dell’ente pubblico che ha posto in essere la condotta abusiva e, sotto il profilo oggettivo, che essa sia l’effetto diretto ed immediato dell’abuso. Tale ultima condizione non ricorre quando l’assunzione a tempo indeterminato avvenga all’esito di una procedura concorsuale, ancorché interamente riservata ai dipendenti già assunti a termine». 5.2. La partecipazione ad un concorso pubblico, che prevedevauna parziale riserva di posti in favore del personale in possesso dei requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazionepreviste dalle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 (disposizioni espressamente richiamate dall’art. 4, comma 6, del d.l. 101 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2016) nonché di quelloche aveva maturato tre anni di servizio alla data del 30.10.2013,non può essere confusa con la stabilizzazione in senso tecnico, che, come da tempo chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non è assimilabile ad una procedura concorsuale, in quanto leamministrazioni non hanno «il potere di selezionare il personale mediante prove di esame o valutazione di titoli professionali, dovendo procedere, ove le domande siano superiori al numero di assunzioni a tempo indeterminato decise, esclusivamente alla formazione di una graduatoria secondo l’ordine di priorità desumibile dalle stesse disposizioni normative (maturazione del requisito di tre anni; maturazione dello stesso requisito presso diverse amministrazioni; contratto anteriore al 29 settembre 2006 e requisito dei tre anni ancora da maturare) e sulla base dell’anzianità di servizio, potendosi ammettere soltanto la previsione di ulteriori titoli, anche riferiti all’esperienza professionale, per il caso di pari anzianità» (Cass. S.U. n. 16041/2010). Solo in presenza di una procedura che abbia le caratteristiche sopra indicate e che sia specificamente volta a risolvere il problema del precariato, assicurando agli assunti a tempo determinato la definitiva immissione nei ruoli dell a amministrazione, possono essere invocati i principi affermatida Cass. n. 22552/2016 (in tema di precariato scolastico) e da Cass. n. 16336/2017 (in relazione alla stabilizzazione disposta aisensi della legge n. 296 del 2006) . 5.3. Dalle considerazioni che precedono discende che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che nella fattispecie il superamento della procedura concorsuale, sia pure in parte riservata, non potesse essere equiparata, ai fini del rispetto della clausola 5 dell’[OSCURATO:PERSONA] alla Direttiva 1999/70/CE, alla conversione delrapporto e, pertanto, in modo non meno condivisibile, hariconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente all ’ abusiva reiterazione, a prescindere dalla prova del pregiudiziosubito. 5.4. La pronuncia gravata è conforme al principio di diritto ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 5072/2016, ha costantemente affermato che «in materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista all’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza 12 dicembre 2013, in C-50/13), sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”, determinato tra un minimo ed un massimo, salva la prova del maggior pregiudizio sofferto, senza che ne derivi una posizione di favore del lavoratore privato rispetto al dipendente pubblico, atteso che, per il primo, l’indennità forfetizzata limita il danno risarcibile, per il secondo, invece, agevola l’onere probatorio del danno subito». 6. Respinto il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione, come richiesto dal difensore, dichiaratosi antistatario. 7. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002. P.Q.M. La Corte: respingeil ricors o ; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3 . 5 00 per compensi, oltre a € 200 per esborsi, spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore; ai sensi del d .P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versa
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