Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 12026/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso 15271-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 967/2019, depositato il 25 febbraio 2019.

L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con ricorso depositato in data 18 maggio 2018 presso la Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, dal 30 maggio 2009 fino al 16 giugno 2017, allorché venne pronunciata ordinanza di cancellazione ed estinzione della causa dal ruolo ex artt. 309, 181 e 307 c.p.c.

Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 18 settembre 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001.

Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 superare la presunzione negativa di legge.

Il decreto impugnato sottolineò altresì che non valessero a provare il pregiudizio per l’irragionevole durata del processo presupposto né la transazione stipulata dalle parti nel dicembre 2016, né la considerazione che proprio tale transazione era stata il motivo a monte della cancellazione e dell’estinzione della causa.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, il presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio per il 1° ottobre 2019.

All’esito di tale adunanza, venne tuttavia pronunciata ordinanza interlocutoria pubblicata il 15 ottobre 2019, avendo il Collegio escluso che ricorresse l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., in relazione alla questione di diritto attinente alla insussistenza del danno per disinteresse a coltivare il processo presupposto, in presenza di dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., ed agli effetti dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, ove la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state conseguenza di una transazione stipulata tra le parti.

La causa veniva perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 2697, 2728, 2729 e segg. c.c. e dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nonché l’illogica motivazione.

Si considera nella censura che la prova contraria alla presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata può essere data anche con presunzioni, e che non sia stata considerata dalla Corte di Bari la deduzione del ricorrente, secondo cui la transazione del dicembre 2016 era intervenuta allorquando la durata irragionevole si era ormai “cristallizzata”, in quanto il notevole ritardo del processo aveva già determinato il danno, che andava perciò presunto. 2.E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053). 3.Nel decreto impugnato, la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, dalla dichiarazione di estinzione dello stesso, estinzione avvenuta per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., la quale comporta appunto, a seguito F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 della reiterata mancata comparizione di entrambe (nella disciplina applicabile dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008), la declaratoria estintiva del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. 3.1.Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo.

Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 - 2, 19/09/2016, n. 18333, con riferimento proprio ad un giudizio contabile presupposto; Cass. Sez. 6 - 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398).

L’estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 così, indizio su cui fondare l’inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell’inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. 3.2.Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile».

L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2016, in forza dell’art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c.

E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo.

Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione.

L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (si vedano Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542; Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7041).

3.3. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad opporre che la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state a monte giustificate dalla transazione stipulata tra le parti in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 corso di giudizio, ma la transazione, di per sé, non è circostanza contraria alla presunzione stabilita dall’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, allorché si sia verificato un abbandono della lite, avendo essa, piuttosto, potuto indurre le parti a richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse.

La Corte d'appello, invero, ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso; né il ricorrente ha specificamente indicato di aver svolto effettiva attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente all’estinzione (cfr. Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25836).

Era, del resto, già acquisita alla giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte, il che appunto avviene, ad esempio, quando la lite sia stata gestita fuori del processo, conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, lì dove l’interesse delle parti sia stato quello alla perdurante pendenza del giudizio per coltivare la prospettiva della definizione in sede stragiudiziale (Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398).

Il ricorrente, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo estintosi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., introdotta dall’art.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, intende altrimenti fornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare.

Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

4. Il ricorso va perciò rigettato.

Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 15271-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 25/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]’. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso il decreto della Corte di appello di Bari n. 967/2019, depositato il 25 febbraio 2019. L’intimato Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con ricorso depositato in data 18 maggio 2018 presso la Corte di appello di Bari, [OSCURATO:PERSONA] chiese la condanna del Ministero della Giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un giudizio civile svoltosi davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, dal 30 maggio 2009 fino al 16 giugno 2017, allorché venne pronunciata ordinanza di cancellazione ed estinzione della causa dal ruolo ex artt. 309, 181 e 307 c.p.c. Il magistrato designato presso la Corte di appello di Bari, con decreto del 18 settembre 2018, rigettò la domanda, ritenendo insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo presupposto, in applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001. Il collegio della Corte d’Appello respinse poi l’opposizione ex art. 5 ter, legge n. 89/2001, evidenziando come non fosse stata fornita alcuna prova connessa al danno non patrimoniale patito, in maniera da F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 superare la presunzione negativa di legge. Il decreto impugnato sottolineò altresì che non valessero a provare il pregiudizio per l’irragionevole durata del processo presupposto né la transazione stipulata dalle parti nel dicembre 2016, né la considerazione che proprio tale transazione era stata il motivo a monte della cancellazione e dell’estinzione della causa. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c, il presidente fissava l'adunanza della camera di consiglio per il 1° ottobre 2019. All’esito di tale adunanza, venne tuttavia pronunciata ordinanza interlocutoria pubblicata il 15 ottobre 2019, avendo il Collegio escluso che ricorresse l’ipotesi di manifesta infondatezza del ricorso, ex art. 375, comma 1, numero 5, c.p.c., in relazione alla questione di diritto attinente alla insussistenza del danno per disinteresse a coltivare il processo presupposto, in presenza di dichiarazione di estinzione dello stesso per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., ed agli effetti dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, ove la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state conseguenza di una transazione stipulata tra le parti. La causa veniva perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo. Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1.Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] censura la violazione degli artt. 2697, 2728, 2729 e segg. c.c. e dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nonché l’illogica motivazione. Si considera nella censura che la prova contraria alla presunzione legale di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata può essere data anche con presunzioni, e che non sia stata considerata dalla Corte di Bari la deduzione del ricorrente, secondo cui la transazione del dicembre 2016 era intervenuta allorquando la durata irragionevole si era ormai “cristallizzata”, in quanto il notevole ritardo del processo aveva già determinato il danno, che andava perciò presunto. 2.E’ indubbio che l’accertamento della sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, o altrimenti nei casi di "mancanza assoluta di motivi", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). 3.Nel decreto impugnato, la Corte d'Appello ha tratto il proprio convincimento di insussistenza del danno per disinteresse della parte a coltivare il processo davanti al Tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, dalla dichiarazione di estinzione dello stesso, estinzione avvenuta per inattività delle parti, ai sensi degli art. 181 e 309 c.p.c., la quale comporta appunto, a seguito F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 della reiterata mancata comparizione di entrambe (nella disciplina applicabile dopo le modifiche apportate dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008), la declaratoria estintiva del processo con contestuale cancellazione della causa dal ruolo. 3.1.Si tratta di deduzione la cui correttezza, nella disciplina antecedente alle modifiche introdotte dalla legge n. 208 del 2015, era stata effettivamente più volte smentita da questa Corte, essendosi affermato che la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia o inattività delle parti non esclude automaticamente la sussistenza del danno non patrimoniale in quanto, diversamente, verrebbe attribuita rilevanza ad una circostanza sopravvenuta, quale l'estinzione, sorta successivamente al superamento del limite di durata ragionevole del processo. Piuttosto, l'esistenza di un danno non patrimoniale per violazione del termine ragionevole di durata del processo - la cui prova si intende di regola insita nello stesso accertamento della violazione - può essere esclusa in presenza di circostanze particolari che facciano positivamente ritenere che tale danno non sia stato subito dal ricorrente, come avviene, ad esempio, nelle ipotesi in cui il giudizio presupposto - conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti o per rinuncia – si sia protratto dopo la definizione stragiudiziale della lite, con conseguente carenza di interesse delle parti alla celere definizione di quello (cfr. indicativamente Cass. Sez. 6 - 2, 19/09/2016, n. 18333, con riferimento proprio ad un giudizio contabile presupposto; Cass. Sez. 6 - 1, 23/06/2011, n. 13742; Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). L’estinzione del processo presupposto rappresenterebbe, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 così, indizio su cui fondare l’inconfigurabilità di un pregiudizio morale delle parti correlato all'incertezza ed alla connessa sofferenza per l'attesa della definizione della lite, ove la stessa sia espressiva dell’inerzia assoluta dei contendenti, mantenuta sin dall'iniziale pendenza della domanda, di tal che il protrarsi del procedimento non sia percepito dagli stessi come idoneo a produrre conseguenze sfavorevoli. 3.2.Si rivela tuttavia decisiva, nel ragionamento adottato nel decreto impugnato, l’incidenza dell’applicabilità dell'art. 2, comma 2-sexies, lettera c, della legge n. 89 del 2001, nel testo introdotto dalla legge n. 208 del 2015, il quale dispone che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di: «[...] estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile». L’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001 (entrato in vigore il 1° gennaio 2016, in forza dell’art. 1, comma 999, legge 28 dicembre 2015, n. 208), ha inciso, in particolare, sulla disciplina del riparto dell'onere della prova, con riferimento al presupposto per la sussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, nel senso di contemplare una presunzione iuris tantum di disinteresse della parte a coltivare il giudizio in caso di estinzione verificatasi ai sensi degli articoli 306 e 307 c.p.c. E’ stata così posta, in favore dell’Amministrazione, in vista della statuizione giudiziale, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro legislativo previgente, che non può trovare applicazione unicamente nei processi di equa riparazione già iniziati al momento dell’entrata in vigore della nuova regolamentazione. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 Contenendo l’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, esso pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo. Peraltro, proprio perché l’art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, contempla un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, le ipotesi considerate costituiscono prova "completa", alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza della prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (si vedano Cass. Sez. 2, 10/10/2019, n. 25542; Cass. Sez. 2, 12/03/2021, n. 7041). 3.3. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato ad opporre che la cancellazione e conseguente estinzione della causa fossero state a monte giustificate dalla transazione stipulata tra le parti in F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 corso di giudizio, ma la transazione, di per sé, non è circostanza contraria alla presunzione stabilita dall’art. 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, allorché si sia verificato un abbandono della lite, avendo essa, piuttosto, potuto indurre le parti a richiedere una declaratoria di cessazione della materia del contendere, che costituisce pronuncia processuale per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte d'appello, invero, ha ritenuto l'insussistenza del danno per disinteresse delle parti a coltivare il processo, fondando tale conclusione sulla dichiarazione di estinzione dello stesso; né il ricorrente ha specificamente indicato di aver svolto effettiva attività processuale nella fase del giudizio presupposto antecedente all’estinzione (cfr. Cass. Sez. 2, 14/10/2019, n. 25836). Era, del resto, già acquisita alla giurisprudenza di questa Corte l’interpretazione secondo cui, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'esistenza di un danno non patrimoniale può essere esclusa nelle ipotesi in cui il protrarsi del giudizio appaia rispondente ad uno specifico interesse della parte, il che appunto avviene, ad esempio, quando la lite sia stata gestita fuori del processo, conclusosi con l'estinzione per inattività delle parti a seguito di transazione stragiudiziale, lì dove l’interesse delle parti sia stato quello alla perdurante pendenza del giudizio per coltivare la prospettiva della definizione in sede stragiudiziale (Cass. Sez. 1, 13/04/2006, n. 8716; Cass. Sez. 1, 11/03/2005, n. 5398). Il ricorrente, per superare la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo estintosi ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c., introdotta dall’art. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 15271/2019 Numero sezionale 144/2022 Numero di raccolta generale 12026/2022 Data pubblicazione 13/04/2022 2, comma 2-sexies, lettera c), della legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, intende altrimenti fornire una prova contraria costituita dalla presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo il fatto ignoto, del tutto opposto a quello normativamente presunto in ipotesi di estinzione, del danno non patrimoniale da indennizzare. Va comunque ribadito che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che sfugge al sindacato di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 4. Il ricorso va perciò rigettato. Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto l’intimato Ministero non ha svolto attività difensive. Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a