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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 17414/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 20627/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].. con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla Via C. Battisti n. 980, C.da Litania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 98P47 1I224F), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNTGPP 55P22 F158T) del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, al [OSCURATO:PERSONA] isol. 374 Pai.

B, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 604/16/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 31/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso la cartella di pagamento emessa all'esito di un controllo «automatizzato>> sulla dichiarazione modello unico presentata dalla società per l'anno di imposta 2005; in particolare, il recupero di imposta era fondato sul fatto che la società aveva indicato nel quadro RU, rigo RU72, di aver utilizzato in compensazione un credito di imposta di C 81.370,00, a fronte di un credito effettivamente utilizzato di C 111.224,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso.

3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello, rilevando che il disconoscimento del credito di imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto tale importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo.

Il contribuente ha resistito depositando controricorso.

Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

In prossimità della camera di consiglio il resistente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5,

I. n. 212/2000 e 36 bis dPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto non corretto il ricorso allo strumento accertativo del controllo cartolare anche nel caso di disconoscimento del credito operato non per contestazione nel merito, ma sulla scorta del mero riscontro formale della dichiarazione fiscale.

2. Il motivo è fondato.

Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione».

Dello stesso tenore è l'art. 54 bis dPR 633/72.

Si è chiarito in giurisprudenza che: <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero» (cfr. Cass. nn. 4360/2017 e 29582/2018; vedi anche n. 24747/2020).Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: <<In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario>> (Cass.14949/18; così Cass. 11292/16).

Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità clel credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).

Nel caso di specie è pacifico che la liquidazione della maggiore imposta è avvenuta attraverso un mero riscontro cartolare: dal credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione, per l'anno di imposta 2005, pari ad C 192.527,00 e dai crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2006, l'Agenzia ha determinato un residuo di C 81.370,00 e non di C 111.224,00, per cui l'imposta dovuta risulta pari alla differenza di C 29.854,00.

Non sussiste alcuna incertezza su aspetti della dichiarazione né l'attività dell'Ufficio ha comportato verifiche e valutazioni giuridic:he, come, invece, sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa.La CTR, escludendo tout court che il disconoscimento del credito di imposta possa avvenire tramite emissione di cartelle di pagamento senza essere preceduta da un avviso di accertamento, non si è uniformata ai principi sopra enunciati.

Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 20627/2020 proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].. con sede in [OSCURATO:PERSONA], alla Via C. Battisti n. 980, C.da Litania ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 98P47 1I224F), rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: GNTGPP 55P22 F158T) del Foro di Messina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Messina, al [OSCURATO:PERSONA] isol. 374 Pai. B, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato; - controricorrente — -avverso la sentenza n. 604/16/2020 emessa dalla CTR Sicilia in data 31/01/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Messina avverso la cartella di pagamento emessa all'esito di un controllo «automatizzato>> sulla dichiarazione modello unico presentata dalla società per l'anno di imposta 2005; in particolare, il recupero di imposta era fondato sul fatto che la società aveva indicato nel quadro RU, rigo RU72, di aver utilizzato in compensazione un credito di imposta di C 81.370,00, a fronte di un credito effettivamente utilizzato di C 111.224,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello, rilevando che il disconoscimento del credito di imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto tale importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta. 5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il resistente ha depositato memoria illustrativa, i cui contenuti non inducono questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del relatore. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, I. n. 212/2000 e 36 bis dPR n. 600/1973, in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 3), c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto non corretto il ricorso allo strumento accertativo del controllo cartolare anche nel caso di disconoscimento del credito operato non per contestazione nel merito, ma sulla scorta del mero riscontro formale della dichiarazione fiscale. 2. Il motivo è fondato. Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che «sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione». Dello stesso tenore è l'art. 54 bis dPR 633/72. Si è chiarito in giurisprudenza che: <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero» (cfr. Cass. nn. 4360/2017 e 29582/2018; vedi anche n. 24747/2020).Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: <<In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario>> (Cass.14949/18; così Cass. 11292/16). Va, infatti, considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità clel credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito). Nel caso di specie è pacifico che la liquidazione della maggiore imposta è avvenuta attraverso un mero riscontro cartolare: dal credito residuo risultante dalla precedente dichiarazione, per l'anno di imposta 2005, pari ad C 192.527,00 e dai crediti utilizzati in compensazione nell'anno 2006, l'Agenzia ha determinato un residuo di C 81.370,00 e non di C 111.224,00, per cui l'imposta dovuta risulta pari alla differenza di C 29.854,00. Non sussiste alcuna incertezza su aspetti della dichiarazione né l'attività dell'Ufficio ha comportato verifiche e valutazioni giuridic:he, come, invece, sostenuto dalla contribuente nella memoria illustrativa.La CTR, escludendo tout court che il disconoscimento del credito di imposta possa avvenire tramite emissione di cartelle di pagamento senza essere preceduta da un avviso di accertamento, non si è uniformata ai principi sopra enunciati. Il ricorso va, quindi, accolto con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Rom
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