CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 01976/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
329/2018 [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 13329/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domic.in Roma, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in calce in atti; -ricorrente - -contro- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic.presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con procura speciale in atti ; -controricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t.; -intimata- avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MARSALA, depositata il 2/3/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022dal Cons. rel. dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Marsala, con ordinanza del 2 marzo 2018 , respin se l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] al decreto emesso dal giudice istruttore in data 9 ottobre 2017 p er la liquidazione dell’onorario spettantegli quale consulentecontabile, per la ctu espletata nel giudizio civile promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della Banca popolare coop. (oggi [OSCURATO:SOCIETA].), avente ad oggetto la determinazione del saldo relativo al rapporto di conto corrente tra le parti e la ricostruzione dello stesso utilizzando quale saldo iniziale quello risultante dal più recente estratto-conto seguito da una serie continua di estratti-conto, con esame anche di quelli anteriori a tale serie continua, avendo l’attore agito anche per la ripetizione dell’indebito e per l’accertamento dei tassi ultralegali ed usurari ed anatocismo. Il g.i.liquidò il compenso al ctu , rilevando che: ai fini dell’individuazione degli scaglioni tariffari di riferimento per la liquidazione delcompenso al consulente, occorreva fare riferimento all’importo complessivo dovuto al momento della domanda, come accertato dallo stesso ctu (euro 54.744,10); in tema di liquidazione del compenso , qualora l’indagine fosse articolata in una pluralità di quesiti, l’incarico era da considerareunico qualora, come nella specie, gli accertamenti richiesti erano necessariamente preordinati a verificare la complessiva posizione di dare/avere tra le parti.Secondo le percentuali di cui all’art. 2 tariffa, il g.i. liquidò dunque la somma di euro 3 . 074,19 oltre iva e accessori, e 150,00 per spese. Al riguardo, l’opponente lamentava che nella determinazione del compenso erano stati erroneamente applicati i parametri ex art. 2 dm 30.5.02, in quanto il giudice aveva utilizzato come importo di riferimento la somma di euro 54.744,10 (corrispondente all’indebito determinato dal ctu), anziché quello maggiore di euro 1.100.000,00 (pari al valore della causa), liquidando il compenso al ctu nella somma di euro 3.074,19; ai sensi dell’art. 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, spettava al consulente tecnico in materia contabile, di norma, un onorario a percentuale, calcolato per scaglioni con riguardo al valore della controversia, e, ove non sia possibile, secondo il criterio delle vacazioni. Il Tribunale, richiamando il precedente (Cass., n. 22959/11) secondo cui il valore si determina, in caso di mutuo bancario, non con riguardo all’intero valore, ma per gliimporti oggetto di contestazione per i quali è stata disposta la c.t.u., ha affermato che: il valore della controversia, pari ad € 701.264,62, e non € 1.100.000,00 come richiesto dall’opponente, non corrispondeva all’effettivo oggetto della c.t.u., disposta soltanto per il periodo dal quarto trimestre 2013 al 2015, in quanto il suddetto importo era riferito all’intera durata del rapporto, mentrein relazione agli altri periodi oggetto della domanda non erano stati prodotti gli estratti-conto. Avverso questa decisione il Milazzo ricorre per cassazione con unico motivo, illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] BPM s .p.a. r esist e con controricorso illustrato con memoria; non si è costituita la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c. e degli artt. 1 e 2 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto l’ordinanza impugnata ha parametrato il compenso del C.T.U. al valore dell'importo accertato in corso di causa , e non al valore indicato in domanda. Al riguardo, il ricorrente si duole che il Tribunale non abbia liquidato il compenso al ctu sulla base dell’ulteriore ipotesi di calcolo, qualora non avesse ritenuto correttamente eccepita la prescrizione decennale, e del fatto che lo stesso aveva affermato che il calcolo contabile era limitato al ristretto periodo (2013-2015), mentre il ctu aveva dovuto estendere l’indagine all’intero periodo oggetto di causa (1988-2015) utilizzando anche gli estratti-conto anteriori al suddetto biennio al fine di calcolare gli addebiti illegittimi da essi risultanti,indicandoli in un prospetto separato e specificando in quale misura erano stati coperti da versamenti aventi carattere solutorio. Pertanto, il ricorrente chiede la cassazione dell’ordinanza impugnata e che la Corte, pronunciando nel merito, liquidi la somma di euro 10.256,34 a titolo di compenso per la suddetta ctu. Il ricorso è fondato.Ai fini della liquidazione dell' onorario spettante a un dottore commercialista per l'attività svolta quale consulente di parte, la disposizione di cui all'art. 31 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, che àncora il valore della pratica a quello della domanda o del le domande oggetto della controversia nell'ambito della quale sia stata svolta la predetta attività, va intesa con riferimento alle domande rispetto alle quali sia stata necessaria la consulenza (Cass., n. 23342/09). Invero, il compenso del ctu si calco la con riguardo al valore della lite, ilquale a sua volta è dato dal valore della domanda. Essendo la pretesa azionatain giudizio pari ad € 701.264,6 2, come accertato dallo stesso Tribunale, quello era il valore da prendere in considerazione. Il fatto chel’accertamento commissionato al ctu riguardasse solo una parte del periodocontrattuale è privo di rilievo ai fini della questione qui posta , non incidendo sulla entità del la somma domandata, ma semmai sull’entità della somma accertata in favore dell’attore , che è cosa diversa.Né rileva la giurisprud enza sul mutuo, richiamata dal T ribunale, secondo cui il valore della causa non si determina sulla base dell’importodel mutuo stesso, bensì sull’importo in contestazione. Essa non è altro che la corretta applicazione del criterio generale secondo cui il valore della lite si determina in base alla domanda e dunque all’entitàdella pretesa: nel caso che ci riguarda la pretesa azionata era appuntodi 701.264,62. Perquanto esposto, l’ordinanza i mpugnata va cassata con rinvio - non sussistendoi presupposti della decisione nel merito – al giudice indicato indispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederàanche in ordine alle spese del grado di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia