Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 132/1982
ECLI:IT:COST:1982:132
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Nel corso dei procedimenti penali a carico, rispettivamente,
di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed
altro, e [OSCURATO:PERSONA], tutti imputati della contravvenzione di cui
all'art. 83, quinto comma, in relazione all'art. 80, tredicesimo comma,
del testo unico elle norme sulla circolazione stradale (d.P.R. 15
giugno 1959, n. 393), come modificato dalla legge 14 febbraio 1974, n.
62, i Pretori di Pescara, di Lucera, di Bassano del [OSCURATO:PERSONA], di Trento e
di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanze emesse, rispettivamente, il 1 dicembre 1975
(r.o. n. 39/1976), il 6 novembre 1975 (r.o. n. 49/ 1976), il 6 febbraio
1976 (r.o. n. 263/1976), il 23 gennaio 1979 (r.o. n. 276/1979) ed il 2
dicembre 1980 (r.o. numero 513/1981), sollevavano questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., del
menzionato art. 83, quinto comma, del "codice della strada", che commina
una pena edittale pari a quella stabilita dall'art. 80, tredicesimo
comma, dello stesso testo normativo.
Il legislatore ordinario - così argomentano tutti i giudici a
quibus -, equiparando, quoad poenam, chi, autorizzato per
l'esercitazione, guida senza istruttore a fianco (art. 83, quinto
comma, codice della strada) a chi guida senza essere munito neanche
della autorizzazione (art. 80, tredicesimo comma), viola l'art. 3 Cost.
Le due fattispecie sarebbero, infatti, del tutto diverse e, poiché il
principio di eguaglianza deve ritenersi violato, non solo nei casi in
cui a parità di situazioni non corrisponda un eguale trattamento, ma
anche allorché per situazioni diverse sia prevista una eguale
sanzione, appare irragionevole il trattamento indifferenziato stabilito
per le due fattispecie in discorso, stante l'innegabile maggior
gravità della seconda. In particolare, il Pretore di Pescara, la cui
motivazione è fedelmente riprodotta da quello di Trento, oltre ad
esortare questa Corte a non abdicare al sindacato di costituzionalità,
si limita, in primo luogo, ad osservare che "il disvalore sociale della
condotta è, all'evidenza, ben diverso e più grave" nel caso di chi
guidi senza neppure avere l'autorizzazione ad esercitarsi, ed in
secondo luogo ad invocare una sentenza (Cass. pen., 22 gennaio 1969),
secondo cui nelle due fattispecie "sono assolutamente diversi i due
interessi protetti". Più consistenti, e pressoché coincidenti, sono
le motivazioni dei Pretori di Lucera, di Bassano del [OSCURATO:PERSONA] e di
[OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo si richiama anch'esso alla minore pericolosità
sociale di chi, munito di autorizzazione, guidi senza il prescritto
istruttore a fianco e consegua poi la patente nel termine di validità
dell'autorizzazione, mentre il Pretore di Lucera osserva che il più
grave caso di chi guidi senza autorizzazione, ma con un istruttore a
fianco - e, precisa il Pretore di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di un veicolo senza
doppi comandi è punito, ai sensi del medesimo art. 83, ultimo comma,
con la sola ammenda, ora degradata a sanzione amministrativa in virtù
dell'art. 33, lettera d), della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per il
resto, tutti i tre indicati Pretori evidenziano il rilievo assegnato
dal legislatore all'autorizzazione all'esercitazione alla guida, la
quale, infatti, non può essere rilasciata a chi non abbia il requisito
dell'età o sia affetto da malattia fisica o psichica, da deficienza
organica o da minorazione anatomica o funzionale, e a chi sia stato
dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero
sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o di
prevenzione.
2. - Tutte le ordinanze sono state ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
3. - L'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in giudizio per
il Presidente del Consiglio dei ministri nei giudizi promossi dai
Pretori di Lucera, Bassano del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che la
questione venga dichiarata infondata(in ordine a quella sollevata dal
Pretore di Bassano del [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe contestato all'imputato la
contravvenzione di cui all'art. 80, nono comma, c.d.s., per il caso che
la Corte non ritenga la questione irrilevante).
Negli atti di intervento, premessosi che l'accertamento del
possesso dei requisiti morali non avviene prima del rilascio del
"foglio rosa", ma solo prima dell'ammissione all'esame per il
conseguimento della patente (art. 82, primo comma), o addirittura dopo
l'esame stesso nei riguardi delle persone diffidate dal Questore (art.
82, secondo comma), si attenua l'incidenza, ai fini del giudizio sulla
costituzionalità della norma, della circostanza che solo nel caso di
cui all'art. 83, quinto comma, e non anche in quello di cui all'art.
80, nono comma, sussista il requisito dell'età e sia accertata la
ricorrenza dei requisiti psicofisici.
Il legislatore - si afferma - ha evidentemente considerato
determinante il fatto che, in entrambi i casi, difetta l'accertamento
sull'idoneità tecnica alla guida; mentre il possesso, nell'un caso e
non anche nell'altro, dei requisiti dell'età e dell'idoneità
psicofisica, è stato ritenuto dal legislatore "valutabile sulla base
dell'uso degli strumenti (artt. 132 e 133 c.p.) che consentono al
Giudice di comminare la pena in concreto".
Nel contesto di tale orientamento non può invocarsi, a
dimostrazione della presunta incongruenza nella soluzione di problemi
affini, la circostanza che sia punito meno gravemente chi guida senza
l'autorizzazione ma con l'assistenza dell'istruttore, trattandosi di
problemi di politica legislativa che non danno luogo a profili di
incostituzionalità ed essendo singolarmente propria del giudice a quo
l'opinione di un'uguale o maggiore pericolosità dell'ipotesi
considerata rispetto a chi circoli munito di autorizzazione ma senza
l'istruttore al fianco.
Si osserva, infine, che costituisce costante insegnamento della
Corte costituzionale che rientra nella discrezionalità del legislatore
stabilire quali comportamenti debbano essere puniti e quali debbano
essere la qualità e la quantità della pena e che, ove siffatto potere
non ecceda i limiti della razionalità, non sussiste violazione
dell'art. 3 Cost. (cfr. sentenze nn. 1 del 1975 e 161 del 1976,
nonché le ordinanze nn. 77 del 1979 e 41 del 1980). Dall'affermazione
della stessa Corte (cfr. da ultimo sentenza n. 91 del 1979) che il
legislatore può legittimamente dettare normative diverse per regolare
situazioni che ritenga diverse, purché ubbidisca a criteri di
ragionevolezza, discende poi come corollario che ben può adottare
soluzioni uguali per regolare situazioni che ritenga uguali, quali
evidentemente sono quelle considerate dai giudici a quibus.
:
1. - Le cinque ordinanze, avendo tutte sollevato la medesima
questione ed impugnato le medesime norme, possono essere riunite e
decise con unica sentenza.
2. - L'art. 83, quinto comma, del testo unico delle norme sulla
circolazione stradale - comunemente noto come "codice stradale" -,
approvato con il d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dispone che "chiunque,
autorizzato per l'esercitazione, guida senza avere a fianco, in
funzione di istruttore, persona provvista di patente valida per la
stessa categoria di veicoli, è punito con le pene stabilite dall'art.
80, comma nono", divenuto tredicesimo per effetto della novella 14
febbraio 1974, n. 62. A sua volta, il detto comma dell'art. 80 dispone
che "chiunque guida autoveicoli o motoveicoli senza essere munito della
patente di guida o del certificato di abilitazione professionale,
quando prescritto, è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con
l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000". Dalla disciplina di cui
sopra, consistente nel rinvio dell'art. 83 all'art. 80, effettivamente
risulta la piena equiparazione, quo ad poenam, delle due fattispecie,
che i giudici a quibus concordemente ritengono disposta in violazione
dell'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza del
trattamento sanzionatorio indifferenziato.
Tale opinione non può tuttavia condividersi. Ai fini dell'esatta
valutazione della sollevata questione, infatti, rilevano non tanto gli
elementi che, almeno in apparenza, diversificano, quanto quelli che
agguagliano. Sui requisiti - dell'età, psicofisici e morali -
valorizzati nelle ordinanze dei Pretori di Lucera, Bassano del [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA] non può non prevalere, a parte l'obiezione dell'Avvocatura
dello Stato sul momento in cui il loro possesso va accertato, la
considerazione che l'articolo 80, nono comma, punisce il fatto di chi,
pur munito di autorizzazione per l'esercitazione, guida senza avere a
fianco, in funzione di istruttore, una persona esperta, la quale,
potendo consigliare, moderare, sorvegliare, dirigere e, occorrendo,
tempestivamente prevenire, sia in grado di assicurare per ciò stesso
una guida non incauta e, quindi, non pericolosa per la circolazione.
Entrambe le fattispecie hanno, dunque, in comune la presunzione di
pericolo derivante dalla mancanza, al posto di guida o al posto di
fianco al guidatore, di una persona esperta, munita di patente. Del
resto, non a caso, il legislatore ha dapprima stabilito una sanzione
penale piu'mite ed ora addirittura depenalizzato, con l'art. 33,
lettera d), della legge n. 689 del 1981, l'ipotesi, prevista dall'art.
83, sesto comma, del codice stradale, di chi guidi senza
autorizzazione, ma "avendo a fianco, in funzione di istruttore, persona
provvista di patente di guida per la stessa categoria di veicoli".
3. - Ancor minor pregio ha l'argomento che "il valore sociale
violato dalle due norme è sicuramente diverso". La proposizione,
assertoriamente enunciata dal Pretore di Pescara, che pone in rilievo
"la dimensione dialettica della prospettata questione", e riecheggiata
dal Pretore di Trento, per dedurne al riguardo che la discrezionalità
del legislatore è limitata, si appiglia, come già detto in narrativa,
ad una sentenza della Corte di Cassazione, che riconosce "assolutamente
diversi i due interessi protetti dalle disposizioni di legge citate".
Nella specie, tuttavia, la citazione non è perfettamente esatta: la
sentenza massimata (Cass., IV pen., 24 gennaio 1969, n. 150) afferma,
è vero, che "diverso è soprattutto l'interesse" protetto dagli artt.
80 e 83 del codice stradale, ma per dedurne la non "configurabilità
della continuazione tra il reato di guida senza patente e la
contravvenzione di cui all'art. 83 del codice stradale".
A questo punto la Corte ribadisce che rilevano, non tanto gli
elementi diversificanti, quanto quelli egualizzanti, e riafferma che
sulla denunziata diversità tra chi è munito del c.d. "foglio rosa" e
chi ne è privo non può non prevalere il secondo degli elementi cui in
precedenza si è fatto cenno, e di cui non v'è alcuna traccia nelle
ordinanze. il bene tutelato dalla disciplina della circolazione dei
veicoli a motore è - come questa Corte ha già affermato con la
sentenza n. 54 del 1982 - "il preminente interesse all'incolumità dei
partecipanti alla circolazione stradale", cioè l'incolumità delle
persone, e non solo dei pedoni, ma anche del guidatore e dei
viaggiatori. Tale bene non corre minor rischio, se alla guida senza
istruttore a fianco si ponga chi abbia l'autorizzazione ad
esercitarsi, anziché chi non l'abbia. Oltre tutto, proprio se fosse
sostenibile il contrario, potrebbe sorgere, sulla base di una rigida
concezione del principio d'eguaglianza, una questione di legittimità
costituzionale per l'eventuale carente dosaggio della pena edittale tra
chi guidi senza istruttore il giorno dopo aver ottenuto il "foglio
rosa" e chi, viceversa, commetta lo stesso fatto il giorno prima di
sostenere con esito positivo il prescritto esame.
Il vero è che, guardando la questione, non già in termini
astratti, ma concreti, la disciplina denunziata non appare
irragionevole, configuandosi entrambe le fattispecie pur sempre guida
senza patente e senza istruttore. E non può non considerarsi altresì
che la pena edittale prevista consente al giudice di graduare la pena,
commisurandola alle circostanze delle singole fattispecie.
La questione deve, quindi, dichiararsi infondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 83, penultimo comma, in relazione all'art. 80, tredicesimo
comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale,
approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata, in riferimento
all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1982.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere