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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48985/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Messina ha ridotto la pena inflittagli in anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, in ordine al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115 del 2002.

2. Il ricorso si articola in cinque profili di doglianza con cui si censura violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; violazione di legge e vizio motivazionale in merito all'insussistenza del vizio di mente.

Inoltre, si deduce violazione di legge e carente motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; infine, violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo alla mancata prevalenza della ritenuta attenuante sull'aggravante. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria difensiva con la quale ha articolato un motivo aggiunto con il quale si prospetta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. alla luce delle modifiche normative dell'istituto introdotte con la riforma Cartabia e, con motivi nuovi ha ribadito le censure proposte avverso la sentenza impugnata alla luce della prospettata inammissibilità da parte dell'ufficio sezionale dell'esame preliminare dei ricorsi.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con logiche e congrue argomentazioni giuridiche, dal giudice di prime cure e dalla Corte territoriale.

In particolare, i giudici territoriali ricostruiscono la vicenda dagli ac:certamenti operati dalla Guardia di finanza, da cui si evince il versamento di cospicue somme di denaro su conti accesi dal prevenuto su siti internet per il gioco online: si tratta di un dato, non confutato in alcun modo dal prevenuto, atto a far emergere, in modo evidente e logico, sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo integranti la condotta di false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. (cfr. p.3).

Giova ricordare, in tema, che la Corte di legittimità abbia ribadito la necessità di indagare e accertare rigorosamente il dolo generico e, dunque, verificare se il dichiarante abbia voluto, con coscienza e volontà, alterare un dato ai fini di falsificarlo.

Tale accertamento si impone in modo rigoroso in quanto se, dal punto di vista oggettivo, il reato di falso rileva a prescindere dall'essere al di sotto della soglia rilevante ex lege, è pur vero che occorre verificare se il dichiarante versi in un'ipotesi di falso documentale colposo ovvero abbia attuato una condotta dolosa (Sez. 4, n.37144 del 5/06/2019, rv. 277129; Sez. 4, n.7192 del 11/01/2018, Rv. 272192; Sez. 4, n.45786 del 4/05/2017, Rv. 271051).

Tale indagine è stata congruamente espletata dai giudici del merito, avendo sia la Corte territoriale che il giudice di prime cure desunto dalla condotta dell'imputato, dalle dichiarazioni fatte e dall'entità del reddito di natura personale omesso, la volontarietà e consapevolezza della condotta omissiva e della rilevanza della provvista accreditata sui conti in coincidenza con gli anni fiscali rilevanti ai fini del conseguimento del beneficio (cfr. p.3). 3.1 Quanto all'insussistenza del vizio totale di mente, la Corte territoriale, sulla scorta della perizia psichiatrica effettuata, chiarisce che l'imputato, in sede di compilazione di domanda di ammissione al beneficio, fosse ben conscio di star richiedendo il beneficio e che quanto dichiarava fosse in contrasto con il vero: trattasi di elementi appurati in sede di indagine peritale, ove emerge che l'imputato fosse ben consapevole della domanda di ammissione al beneficio e dunque delle dichiarazioni espletate (p.4).

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3.2 Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, è il caso di ribadire che la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez.

III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie.

Il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno infatti tenuto conto, ai fini di un'applicazione della pena già ridotta dal giudice di appello, sia dell'assenza di elementi positivi valorizzabili sia dello stato di censuratezza del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, nonché dell'entità dello iato tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: trattasi di indici ostativi ad un giudizio di positiva resipiscenza del reo. (cfr. p.4).

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione.

4. Né ha pregio la nuova censura sviluppata nella memoria difensiva tempestivamente depositata atteso che, sotto un primo profilo la doglianza non risulta collegata ad alcuno dei capi che hanno formato oggetto di impugnazione (sez.2, n.17693 del 7/01/2018, Corbelli, Rv.272921), laddove l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (sez.5, n.48044 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277850).

Né la doglianza può ritenersi ammissibile per il fatto che la riforma Cartabia abbia introdotto diverse condizioni di ammissibilità dell'istituto, laddove i rinnovati criteri sanzionatori non avrebbero impedito la formulazione della richiesta della causa di non punibilità nel giudizio di appello in considerazione del limite a cinque anni di reclusione della forchetta edittale e, quanto alla valorizzazione del comportamento del reo successivo al fatto, lo stesso avrebbe potuto formare oggetto di rilievo nel ricorso per cassazione il quale risulta depositato in data 15 febbraio 2023 e quindi in epoca successiva alla introduzione della nuova disciplina normativa (30 Dicembre 2022).

4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la Corte di appello di Messina ha ridotto la pena inflittagli in anni uno di reclusione ed euro 350,00 di multa, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. equivalente alla contestata aggravante, in ordine al reato di cui all'art.95 d.P.R. n.115 del 2002. 2. Il ricorso si articola in cinque profili di doglianza con cui si censura violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato; violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo della fattispecie; violazione di legge e vizio motivazionale in merito all'insussistenza del vizio di mente. Inoltre, si deduce violazione di legge e carente motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio e al diniego delle attenuanti generiche; infine, violazione di legge e vizio motivazionale con riguardo alla mancata prevalenza della ritenuta attenuante sull'aggravante. 2.1 La difesa del ricorrente ha depositato tempestiva memoria difensiva con la quale ha articolato un motivo aggiunto con il quale si prospetta l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. alla luce delle modifiche normative dell'istituto introdotte con la riforma Cartabia e, con motivi nuovi ha ribadito le censure proposte avverso la sentenza impugnata alla luce della prospettata inammissibilità da parte dell'ufficio sezionale dell'esame preliminare dei ricorsi. 3. Il ricorso è inammissibile, in quanto reitera profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con logiche e congrue argomentazioni giuridiche, dal giudice di prime cure e dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici territoriali ricostruiscono la vicenda dagli ac:certamenti operati dalla Guardia di finanza, da cui si evince il versamento di cospicue somme di denaro su conti accesi dal prevenuto su siti internet per il gioco online: si tratta di un dato, non confutato in alcun modo dal prevenuto, atto a far emergere, in modo evidente e logico, sia l'elemento oggettivo sia l'elemento soggettivo integranti la condotta di false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. (cfr. p.3). Giova ricordare, in tema, che la Corte di legittimità abbia ribadito la necessità di indagare e accertare rigorosamente il dolo generico e, dunque, verificare se il dichiarante abbia voluto, con coscienza e volontà, alterare un dato ai fini di falsificarlo. Tale accertamento si impone in modo rigoroso in quanto se, dal punto di vista oggettivo, il reato di falso rileva a prescindere dall'essere al di sotto della soglia rilevante ex lege, è pur vero che occorre verificare se il dichiarante versi in un'ipotesi di falso documentale colposo ovvero abbia attuato una condotta dolosa (Sez. 4, n.37144 del 5/06/2019, rv. 277129; Sez. 4, n.7192 del 11/01/2018, Rv. 272192; Sez. 4, n.45786 del 4/05/2017, Rv. 271051). Tale indagine è stata congruamente espletata dai giudici del merito, avendo sia la Corte territoriale che il giudice di prime cure desunto dalla condotta dell'imputato, dalle dichiarazioni fatte e dall'entità del reddito di natura personale omesso, la volontarietà e consapevolezza della condotta omissiva e della rilevanza della provvista accreditata sui conti in coincidenza con gli anni fiscali rilevanti ai fini del conseguimento del beneficio (cfr. p.3). 3.1 Quanto all'insussistenza del vizio totale di mente, la Corte territoriale, sulla scorta della perizia psichiatrica effettuata, chiarisce che l'imputato, in sede di compilazione di domanda di ammissione al beneficio, fosse ben conscio di star richiedendo il beneficio e che quanto dichiarava fosse in contrasto con il vero: trattasi di elementi appurati in sede di indagine peritale, ove emerge che l'imputato fosse ben consapevole della domanda di ammissione al beneficio e dunque delle dichiarazioni espletate (p.4). Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia la ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3.2 Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, è il caso di ribadire che la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie. Il giudice di primo grado e la Corte territoriale hanno infatti tenuto conto, ai fini di un'applicazione della pena già ridotta dal giudice di appello, sia dell'assenza di elementi positivi valorizzabili sia dello stato di censuratezza del prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali, nonché dell'entità dello iato tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito: trattasi di indici ostativi ad un giudizio di positiva resipiscenza del reo. (cfr. p.4). Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. 4. Né ha pregio la nuova censura sviluppata nella memoria difensiva tempestivamente depositata atteso che, sotto un primo profilo la doglianza non risulta collegata ad alcuno dei capi che hanno formato oggetto di impugnazione (sez.2, n.17693 del 7/01/2018, Corbelli, Rv.272921), laddove l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione (sez.5, n.48044 del 2/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277850). Né la doglianza può ritenersi ammissibile per il fatto che la riforma Cartabia abbia introdotto diverse condizioni di ammissibilità dell'istituto, laddove i rinnovati criteri sanzionatori non avrebbero impedito la formulazione della richiesta della causa di non punibilità nel giudizio di appello in considerazione del limite a cinque anni di reclusione della forchetta edittale e, quanto alla valorizzazione del comportamento del reo successivo al fatto, lo stesso avrebbe potuto formare oggetto di rilievo nel ricorso per cassazione il quale risulta depositato in data 15 febbraio 2023 e quindi in epoca successiva alla introduzione della nuova disciplina normativa (30 Dicembre 2022). 4. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos
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