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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 01131/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato, richiamando note della competente Questura, ha puntualmente motivato circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione e circa l'assenza del rischio che Sunday possa essere perseguitato in Nigeria, e ha così disatteso le doglianze difensive, ora riproposte, ritenute dal Tribunale di sorveglianza generiche e inidonee a giustificare la revoca del provvedimento di espulsione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il provvedimento impugnato, richiamando note della competente Questura, ha puntualmente motivato circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione e circa l'assenza del rischio che Sunday possa essere perseguitato in Nigeria, e ha così disatteso le doglianze difensive, ora riproposte, ritenute dal Tribunale di sorveglianza generiche e inidonee a giustificare la revoca del provvedimento di espulsione); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.
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