CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 10908/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza emessa dal Tribunale civile di Taranto in data 28/05/2024 che ha respinto il ricorso proposto contro il decreto emesso il 17/02/2023 dalla Corte di assise di Taranto di rigetto dell'istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. 2. Il ricorso consta di tre motivi: 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge per inosservanza dell'art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, poiché la competenza a decidere sull'opposizione è del giudice penale e non del giudice civile; 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 76 e 96, comma 2, d.P.R. 115/2002 lamentava il cattivo utilizzo dei parametri utilizzati nella sentenza di rigetto': in 'particolare / non dava indicazioni sul tenore di vita dell'interessato, sulle attività economiche e sui precedenti penali; 2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 2727 e seguenti cod. civ. e 183 cod. proc. civ., lamentando la completa omissione da parte del Tribunale cerca le prove richieste per dimostrare lo stato di non abbiente; 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, dirimente apparendo in tal senso il primo motivo. 2. Ai sensi dell'art. 99 d.P.R. cit., la competenza spetta al Tribunale o alla Corte di appello cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto di rigetto dell'istanza. Come correttamente osservato nel ricorso, diversamente dalle controversie sui compensi, dove prevale un interesse prevalentemente civilistico di natura patrimoniale, per quelle che riguardano l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato rileva il fatto che il diritto di cui si discute si riverbera in primo luogo sull'effettivo esercizio di difesa del processo penale. Nel caso di specie deve, pertanto, essere esclusa la competenza del giudice civile in favore del giudice penale competente. 3. Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Taranto. Così deciso il 5 novembre 2024 Il Consigliere estensore