CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 30490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
erso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di Cagliari, sezionedistaccata di Sassaridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che l’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e ilterzo motivo del ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui sicontesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sonomanifestamente infondati poiché, nel motivare il diniego delle predettecircostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazionetutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli attima è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi orilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superatitutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 14);considerato che il primo e il secondo motivo del ricorso propostonell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], con cui si deducono la violazione di legge e il viziodi motivazione in relazione al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, conparticolare riguardo alla mancata individuazione del segmento di azionericonducibile ricorrente e alla mancata valutazione della sua rilevanza nelladeterminazione del trattamento sanzionatorio, sono meramente riproduttivi diprofili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito concorretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in proposito, pagg. 11 e 12 sullaresponsabilità penale di ciascun concorrente per intero reato, anche ai fini delcomputo della pena);considerato altresì che la graduazione della pena, anche in relazione agliaumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti,rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza aiprincipi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato dilegittimità qualora, come nella specie, non sia frutto di mero arbitrio o diragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (si veda, inproposito, pag. 14 sulle modalità della condotta posta in essere in concorso,essendo stata la vittima aggredita e colpita violentemente, derubata eneutralizzata con l’uso dello spray al peperoncino solo per non aver consegnatoagli imputati delle sigarette nonché sull’assenza di resipiscenza dimostrata dalricorrente);ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, i ricorsi devono essere dichiaratiinammissibile, con conseguente la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente