CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025
Cassazione n. 40336/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che il primo motivo di ricorso sul trattamento sanzionatorio non è consentito perché fondato su motivi meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e in quella sede puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici (si vedano, in particolare, pagg. 2-3 della sentenza ove il diniego dell'attenuante è giustificato in relazione al danno cagionato, mentre la congruità della pena è giustificata alla luce dei requisiti dell'art. 133, cod. pen., e dalla prossimità al minimo edittale); ritenuto inoltre che il secondo motivo di ricorso non è consentito in questa sede perché non previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2025/ [OSCURATO:PERSONA] lier estensore La Presidente