CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 17310/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ula B ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 5036/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrenti- contro Comune di Paternò, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, via Mecenate 77, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché IPAB Residence S. Bellia -S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 1400/17, pubblicata il 24 gennaio 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorsi depositati il 18 novembre 2002, hanno chiamato in giudizio, innanzi al Tribunale di Catania, la Casa di Ospitalità S. Bellia di Paternò, impugnando l’accordo aziendale del 9 novembre 1994 con il quale era stato stabilito che le ore di lavoro straordinario espletate dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994 erano compensate con riposo compensativo, con condanna di controparte a pagare le somme dovute. Le ricorrenti hanno proposto un secondo ricorso contro lo stesso soggetto, reiterando la richiesta di pagamento per lavoro straordinario, e hanno chiesto la riunione dei giudizi. Il Tribunale di Catania, riuniti i giudizi, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 646/11, ha rigettato i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello. Si è costituito l’IPAB Residence S. Bellia -S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già Casa di Ospitalità S. Bellia di Paternò), da ora solo IPAB. Nelle more del giudizio è stata dichiarata estinta l’IPAB e tutto il suo patrimonio è stato devoluto al Comune di Paternò. Il Comune di Paternò si è costituito.La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 1400/17, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il Comune di Paternò si è difeso con controricorso. L’IPAB non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente occorre sottolineare, in relazione ai tre motivi del ricorso, che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente del 10 settembre 2018, in quanto tale questione rientra, nell’ambito delle materie di competenza della Sezione lavoro, tra quelle indicate nel richiamato Decreto, sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte. L’impugnazione deve essere esaminata solo con riferimento alla censura del diniego di giurisdizione, non avendo la corte territoriale pronunciato su altri profili. 2)Con il primo motivo le ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 37, 115, 116 e 409 ss. in quanto l’IPAB non avrebbe dimostrato, come sarebbe stato suo onere, la sua natura pubblica nel periodo durante il quale sarebbematurato il loro credito. In particolare, l’IPAB non avrebbe ottemperato all’ordinanza della corte territoriale con la quale sarebbe stata disposta la produzione di copia del suo originario atto costitutivo, presentando solo lo Statuto relativo alla fusione in un unico ente (l’IPABstesso) della Casa di Ospitalità S. Bellia e della Fondazione S. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Catania non avrebbe considerato che l’onere della prova della natura pubblica degli enti di assistenza e beneficenza gravava sulla parte interessataa dimostrarla e che la sentenza delle Sezioni Unite n. 6249 del 1988 aveva affermato che le [OSCURATO:PERSONA] costituite da fondatori privati o di origine religiosa non potevano essere considerate di natura pubblica, il che sarebbe stato decisivo, in quanto la Casa di Ospitalità S. Bellia originava dal testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA]. In questo modo, il giudice d’appello avrebbe violato pure il d.P.C.M. del 16 febbraio 1990, avendo ritenuto la natura pubblica dell’ente sulla base di atti posteriori alla data di insorgenza dei diritti fatti valere. Con il secondo motivo le ricorrenti contestano l’omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato se l’IPAB fosse o meno un ente promosso da privati, atteso che dagli atti sarebbe risultato che la Casa di Ospitalità S. Bellia sarebbe sorta in esecuzione del testamento olografo del dott. [OSCURATO:PERSONA] del 30 gennaio 1843. Con il terzo motivo esse lamentano, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge Regione Sicilia n. 22 del 1986 e degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per avere fatto discendere la natura pubblicistica dell’ente appellato dal decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 284 del 24 marzo 1988, non prodotto e privo di efficacia costitutiva. In particolare, tale decreto non potevaessere considerato dirimente in base a quanto chiarito dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13666 del 2002. Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate. Preliminarmente, si rileva che oggetto del contendere sono delle pretese economiche delle ricorrenti relative al periodo dal 1° gennaio 1987 al 30 aprile 1994. Ne deriva che l’individuazione del giudice da adire nella specie consegue all’accertamentodella natura del rapporto de quo durante tale periodo, la quale, a sua volta, dipende dalla circostanza che il datore di lavoro delle ricorrenti fosse qualificabile, all’epoca, come ente pubblico o privato.La corte territoriale ha dato rilievo al fatto che l’IPAB era un ente pubblico, ma non ha considerato che quest’ultimo era sorto nel 1997 con la fusione della Casa di Ospitalità S. Bellia e della Fondazione S. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], mentre il lasso di tempo rilevante era antecedente e concerneva il servizio prestato dalle ricorrenti presso la Casa di Ospitalità S. Bellia di Paternò. L’accertamento del giudice di secondo grado è avvenuto, quindi, senza tenere conto dell’effettiva materia del contendere, ossia del c.d. petitumsostanziale, da individuarsi con riguardo alla causa petendi ed al rapporto dedotto in giudizio, oggetto di accertamento giurisdizionale (Cass., SU, n. 2368del 24 gennaio 2024), con il risultato che è adesso compito di questo Collegio stabilire quale giurisdizione dovesse conoscere della presente lite, applicando il principio per il quale questa S.C., quando è investita di una questione concernente la giurisdizione, può determinarla giudicando nel fatto (Cass., SU,n. 34851 del 13 dicembre 2023). Innanzitutto, deve essere seguito l’indirizzo, espresso da Cass., SU, n. 6249 del 18 novembre 1988, per il quale, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1 della legge n. 6972 del 1890 sulle istituzioni di assistenza e beneficenza, nella parte in cui non prevedeva che queste istituzioni, ove regionali ed infraregionali, potessero avere e conservare la qualità di enti privati (anziché pubblici), deve riconoscersi tale qualità e, quindi, la natura privatistica del rapporto di lavorodei dipendenti, con la conseguenziale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti, alle istituzioni di assistenza e beneficenza che, nel detto ambito regionale od infraregionale, non sianodi diretta creazione statale, ivi incluse quelle di origine religiosa, come le opere pie. In aggiunta a ciò, si osserva che, ai fini dell’individuazione del giudice munito della giurisdizione, occorre basarsi principalmente su lle risultanze statutarie della Casa di Ospitalità S. Bellia. In particolare, per determinate la natura privata o meno della Casa di Ospitalità S. Bellia, bisogna verificare, a titolo esemplificativo,se essa: a) traesse origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore;b) fosse amministrata da un consiglio i cui componenti fossero di nomina privata per una quota significativa; c) ottenesse i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento, costituite dalle rendite del patrimonio sorto per effetto dell’originaria liberalità del fondatore e da successive omologhe acquisizioni, dalle rette versate per l’ospitalità, da una parte dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati o, infine, dalla beneficenza. Tali elementi, oltre che dagli statuti, ben possono essere confermati dai bilanci acquisiti agli atti (Cass., SU, n. 812 del 22 novembre 1999). Il relativo accertamento deve avvenire in concreto e facendo ricorso ai criteri indicati dal d. P . C . M . 16 febbraio 1990, ricognitivo dei principi generali dell’ordinamento, i quali sono meglio esplicitati agli artt. da 3 a 6 del detto d.P.C.M. come segue: ‹‹3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le proprie finalità nell’ambito dell’assistenza, in ordine alle quali sia alternativamente accertato: a) il carattere associativo; b) il carattere di istituzione promossa ed amministrata da privati; c) l’ispirazione religiosa. 4. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni a carattere associativo quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) costituzione dell’ente per iniziativa volontaria dei soci o di promotori privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che attribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel governo e nell’amministrazione dell’ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell’organo collegiale deliberante; c) esplicazione dell’attività dell’ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci; 5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed amministrate da privati quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi:a) atto costitutivo o tavola di fondazione posti in essere da privati; b) esistenza di disposizioni statutarie che prescrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell’organo deliberante; c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione originaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell’attività istituzionale. 6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione religiosa quelle per le quali ricorrano congiuntamente i seguenti elementi: a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l’opera di beneficenza ed assistenza nell’ambito di una più generale finalità religiosa; b) collegamento dell’istituzione ad una confessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di associazioni religiose ovvero attraverso la collaborazione di personale religioso come modo qualificante di gestione del servizio››. Deve precisarsi, altresì, che, nell’eventualità che la natura, privata o pubblica, dell’ente interessato non sia diversamente accertabile dagli atti di causa, troverà applicazione il principio per il quale grava sulla parte che abbia interesse a dimostrare la natura pubblica del medesimo ente l’onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo (Cass., SU, n. 8053 del 26 agosto 1997). Ciò premesso, ritiene questo Collegio che, nella presente causa, sussista la giurisdizione del giudice ordinario. Al riguardo, dagli attiemerge che la Casa di Ospitalità S. Bellia è stata istituita da un privato con apposito testamento olografo del 30 gennaio 1843 e che, almeno dal marzo 1988, il suo Consiglio di Amministrazione è stato formato da sette componenti “che si siano distinti per la propria attività svolta nel campo della solidarietà sociale a favore della cittadinanza paternese”, di cui cinque eletti dal Consiglio comunale, uno che rappresenti i legittimi interessi del fondatore e uno che sia espressione della o sia la più alta Autorità ecclesiastica di Paternò, con la partecipazione alle sedute della Superiora dell’ordine religioso che cura l’Assistenza. Pertanto, la Casa di Ospitalità S. Bellia, per quel che qui interessa,è nata da un atto di un privato, i cui interessi, privati, d evono essere tenuti in considerazione dal Consiglio d’Amministrazione, e ha una chiara ispirazione religiosa. Privo di rilievo è, invece, nella vicenda, l’atto amministrativo della Regione Sicilia (richiamato dalla Corte d’appello di Catania) reso a conclusione del procedimento contemplato dalla legge Regione Sicilia n. 22 del 1986, il quale ha valore meramente ricognitivo di una situazione che, in quanto soggetta ai principi generali, resta liberamente accertabile, in applicazione del menzionato d.P.C.M.del 16 febbraio 1990, dall’autorità giudiziaria ordinaria, essendo essa il soggetto competente a vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dalla regolamentazione di settore, ossia il citato d.P.C.M., al fine di stabilirela natura, pubblica o privata, dell’istituzione. Deve confermarsi, al riguardo, anche con riferimento alla Regione Sicilia, l’orientamento giurisprudenziale per cui spetta alla giurisdizione ordinaria l’accertamento della natura pubblica o privata delle IPAB, a prescindere dall’esito delle procedure amministrative eventualmente esperite (Cass., SU, n. 10365 del 6 maggio del 2009; Cass., SU, n. 13666 del 18 settembre 2002; Cass., SU, n. 812 del 22 novembre 1999; Cass., SU, n. 8053 del 26 agosto 1997). Inoltre, l’attinenza della tematica de qua alla giurisdizione ordinaria è resa palese dall’orientamento per il quale hanno ad oggetto diritti soggettivi non solo le controversie ove è in gioco l’esistenza di una IPAB, ma anche quelle concernenti il modo dell’esistere dell’istituzione, ossia la suanatura pubblica o privata e, quindi, l’individuazione della disciplina in concreto applicabile (Cass., SU, n. 10365 del 6 maggio del 2009; Cass., SU, n. 13666 del 18 settembre 2002).In aggiunta a ciò, si sottolinea che, alla conclusione dell’esistenza della giurisdizione ordinaria, in un caso concernente proprio la Casa di Ospitalità S. Bellia negli anni ’90 del secolo scorso,sono già giunte le Sezioni Unite di questa S.C., con sentenzan. 8053 del 26 agosto 1997. Peraltro, anche a non volere considerare gli elementi appena menzionati, che depongono a favore della tesi delle ricorrenti, deve rilevarsi come le controparti non abbiano assolto all’onere, su di loro gravante, di dimostrare la natura pubblica della Casa di Ospitalità S. Bellia. Ne deriva che, nella specie, deve essere affermata la giurisdizione del giudice ordinariosulla base dei principi di diritto di seguito enunciati: ‹‹In tema di istituzioni di assistenza e beneficenza, grava sulla parte che ha interesse a dimostrare la natura pubblica dell’ente l’onere di provare gli elementi al riguardo rilevanti circa origine, struttura e normali fonti di finanziamento del medesimo e il relativo accertamento deve essere condotto dal giudice in concreto, facendo ricorso ai criteri indicati dal d.P.C.M. 16 febbraio 1990. A tal fine, non si può prescindere dalle risultanze statutarie, dovendosi verificare, per accertare il carattere privato o meno del detto ente, se esso tragga origine da un atto unilaterale di liberalità di un privato fondatore, se sia amministrato da un consiglio i cui componenti siano di nomina privata per una quota significativa e se ottenga i mezzi per svolgere i propri compiti da fonti private di finanziamento, costituite dalle rendite del patrimonio sorto per effetto dell’originaria liberalità del fondatore e da successive omologhe acquisizioni, dalle rette versate per l’ospitalità, da una parte dei proventi dei lavori eseguiti dai ricoverati o, infine, dalla beneficenza, tutte circostanze che possono essere confermate dai bilanci acquisiti agli atti››. ‹‹In tema di istituzioni di assistenza e beneficenza,spetta al giudice ordinario il compito di vagliare la ricorrenza dei requisiti fissati dal d.P.C.M.del 16 febbraio 1990, al fine di accertare la natura, pubblica o privata, dell’istituzione, mentre l’atto amministrativo della Regione reso a conclusione del procedimento contemplato dalla legge Regione Sicilia n. 22 del 1986 ha valore meramente ricognitivo di una situazione che, in quanto soggetta ai principi generali, rimane liberamente accertabile dal detto giudice in applicazione del menzionato d.P.C.M.››. 3) In via conclusiva, in accoglimento del ricorso, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente cassazione della sentenza declinatoria della Corte d’Appello di Catania, dinanzi alla quale rimette le parti. P.Q.M. La Corte, -accoglie il rico