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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 00057/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30627/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4782 /201 8 depositatoil 12/9/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Stando a quanto emerge dal decreto impugnato, [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. presentava, in data 6 febbraio 2013, una domanda exart.161, comma 6, l. fall., depositando poi, il 6 giugno 2013, un ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., che veniva omologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 19 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in data 27 maggio 2015, un’ulteriore domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., a cui rinunciava il successivo 27 ottobre 2015, venendo poi posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. n. 541 del 30 ottobre 2015.

2. Il commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, Ansaldo), per la somma complessiva di € 913.597,99, di cui € 900.985,28 in chirografo e € 12.612,71 in prededuzione.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’opposizione presentata da Ansaldo, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse –che dovessero essere ammessi al passivo della procedura gli interessi moratori maturati sulle prestazioni rese da Ansaldo sino al 6 febbraio 2013, potendosi ricomprendere nella definizione di transazioni commerciali di cui all’art. 2 d. lgs. 231/2002 anche le prestazioni rese dall’opponente in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del rapporto negoziale fra loro intercorso.

Non accoglieva la richiesta di riconoscimento della prededuzione per i crediti maturati dopo il deposito del primo concordato con riserva, in ragione del fatto che gli stessi eranosorti in occasione o in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato il 19 luglio 2013 e perché quest’ultimo era asseritamenteconnesso senza soluzione di continuità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia perché gli accordi di ristrutturazione dei debiti avevano natura privatistica e non concorsuale, sia perché, anche diversamente opinando, la mancanza di un minimo controllo giudiziale successivo all’omologa induceva a ritenere che la prededuzione non potesse essere estesa a tutti i debiti sorti nella fase susseguenteall’omologa.

Escludeva che l’eccezione di compensazione sollevata da Ansaldo potesse operare con riferimento all’importo di € 269.670,65, trattandosi di debito sorto successivamente all’apertura della L.C.A. di [OSCURATO:PERSONA], allorché l a società opponente aveva ricevuto il pagamento da parte di R.F.I.

Giudicava, invece, fondata la domanda di compensazione con riguardo all’importo di € 238.773,52, sussistendo i presupposti di omogeneità, reciprocità e anteriorità dei crediti previsti dall’art. 56 l. fall.

Accertava, pertanto, la compensazione del credito di Ansaldo verso [OSCURATO:PERSONA] in tale misura e ammetteva la medesima al passivo della L.C.A. per € 662.211,76 in chirografo, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 sino al 27 maggio 2015, e per € 12.612,71 in prededuzione.

4. Ansaldo ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 12 settembre 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A.

Quest’ultima, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi, a cui ha resistito Ansaldo.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

5. ll primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bise 111 l. fall., perché il tribunale ha erroneamente escluso la prededucibilità dei crediti maturati a decorrere dalla data di presentazione del ricorso prenotativo, in quanto funzionali alla continuità, ritenendo che non vada attribuita natura concorsualeagli accordi di cui all’art. 182- bis l. fall.

6. Il motivo è inammissibile. 6.1.Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte –che il collegio condivide e a cui intende dare continuità - l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bisl. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina, che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 1182/2018, Cass.9087/2018, Cass. 40913/2021, Cass., Sez.

U., 42093/2021, § 49).

Sul punto la decisione impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ.

6.2. Un simile approdo, tuttavia, non permette di accogliere la doglianza in esame, che rimane inficiata dalla sua genericità.

Il ricorrente assume che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere “ipso iure la prededucibilità per tutti i crediti sorti in un momento successivo al 6 febbraio 2013”, “sulla scorta della prosecuzione dei contratti in essere in ragione della continuità aziendale perseguita da [OSCURATO:PERSONA]”.

La stessa giurisprudenza evocata dalla ricorrente a conforto delle sue tesi, tuttavia, riconosce che i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se (e a condizione che siano) conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale (Cass. 17911/2016).

Dunque, quand’anche si volesse non solo condividere questi principi, ma anche applicarli agli accordi di ristrutturazione, occorrerebbe comunque che i crediti derivassero dall’adempimento di contratti funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pianoposto a base della domanda di omologa e come tali qualificabili come sorti in funzione della procedura (Cass. 380/2018, Cass. 43/2023).

In questa prospettiva interpretativa non bastava sostenere che la prededuzione richiesta trovasse la sua ragion d’essere nella necessità di assicurare supporto alla continuità aziendale; occorreva, invece, allegare quale fosse lo specifico contenuto del piano di risanamento presentato a supporto della procedura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, e 161, commi 2 e 3, l. fall., e rappresentare con la dovuta puntualità che i crediti di cui si domandava la collocazione in prededuzione derivavano dall’adempimento di contratti avvenuto in conformità a tale piano ed al fine delraggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

In mancanza di una simile, puntuale, indicazione non si presta a censure il provvedimento impugnato laddove ha sostenuto che il riconoscimento della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, comunque, non può portare a ritenere che la prededuzione possa essere estesa in maniera indistinta a tutti i crediti sorti nella fase successiva all’omologa.

7. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 1723 cod. civ. e 56 l. fall.: il tribunale ha escluso la compensazione fra il credito di Ansaldo e il debito sorto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del pagamento da parte del committente principale, perché quest’ultimo era successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Ansaldo, quale mandataria in rem propriamdell’A.T.I., conservava il diritto di riscuotere dalla committente l’intero pagamento dei S.A.L. approvati diversi mesi prima a tutela dell’intero raggruppamento; di conseguenza, il credito della mandataria e la conseguente obbligazione di versare a favore della mandante la relativa quota trovavano il loro momento genetico – in tesi di parte ricorrente - nell’approvazione dei S.A.L.

8. Il motivo non è fondato.

È ben vero che il mandato in rem propriamconferito ad Ansaldo non si era sciolto per effetto della dichiarazione di insolvenza della mandante, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 78, comma 2, l. fall.

Il che, tuttavia, non esime dal rilevare che il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo l’avvio della procedura concorsuale, non sussistono i presupposti per la compensazione previsti dall’art. 56 l. fall. (Cass. 22277/2017, Cass.10548/2009).

9. Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., in quanto il debito di Ansaldo, ove riconosciuto come sorto successivamente all’avvio della L.C.A., doveva essere compensato con il credito ammesso in prededuzione.

10. Il motivo è fondato.

Ansaldo, nel ricorso in opposizione a stato passivo, aveva manifestato la propria volontà di compensare il proprio credito prededucibile con il debito sorto nei confronti della massa dei creditori.

Una simile domanda doveva essere ricondotta non all’art. 56 l.fall., che si riferisce alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantano crediti «verso lo stesso»,ma all’art. 1241 cod. civ.

Non sussisteva alcun ostacolo per la procedura ad estinguere il suo debito mediante compensazione con il credito che vantava nei confronti del proprio creditore.

La compensazione prevista dal codice civile è, difatti, un mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni e anche nell’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti sia una procedura concorsuale ne ricorrono i presupposti economici che la giustificano razionalmente, ossia l’agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori (Cass. 35305/2023).

Il giudice di merito doveva allora verificare l’esistenza debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, onde dichiarare l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito (Cass., Sez.

U., 23225/2016), anche se i crediti reciproci fossero insorti in tempi diversi (Cass.13416/2019).

11. In via preliminare all’esame del ricorso incidentale occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente all’interno del controricorso; ciò a motivo del fatto che l’impugnazione incidentale è stata presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 12, l. fall.

L’eccezione non è fondata.

Essa, infatti, confonde il ricorso incidentale tempestivo con l’impugnazione incidentale tardiva.

Il primo (vale a dire quello notificato nel termine di quaranta giorni previsto dall’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis ed altresì nel rispetto del termine ordinario per impugnare, stabilito, nel caso di specie, dall’art. 99, comma 12, l. fall.) non perde efficacia in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso principale ma tiene luogo del ricorso principale (Cass.3056/2011, Cass. 13550/2004).

La seconda, invece, deve necessariamente rispettare soltanto il termine e le modalità previste per le impugnazioni incidentali ed è, dunque, ammissibile, quando intervenga, a seguito di un ricorso principale, nei termini previsti dall’art. 371 cod. proc. civ., a prescindere dal rispetto dei termini stabiliti – in linea generale dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. o nello specifico dall’art. 99, comma 12, l. fall. - per proporre l’impugnazione principale (Cass.20560/2015).

Nel caso di specie, la notifica del ricorso principale è avvenuta in data 12 ottobre 2018, mentre la notifica del ricorso incidentale è stata compiuta in data 21 novembre 2018, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 371, comma 2, cod. proc. civ.

Di conseguenza, il controllo del rispetto del termine previsto dall’art.99, comma 12, l. fall. vale al fine di escludere che l’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. abbia natura di ricorso incidentale tempestivo, ma non per negare la sua ammissibilità quale impugnazione incidentale tardiva.

12. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d. lgs. 231/2002: il tribunale ha ritenuto di ammettere al passivo anche gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sino al 6 febbraio 2012, potendosi ricomprendere nella definizione di transazioni commerciali di cui all’art. 2 del decreto anche le prestazioni rese da Ansaldo.

Questa conclusione è –a dire della ricorrente incidentale – il frutto di una “evidente svista” in ordine alla valutazione delle prestazioni svolte da Ansaldo, dato che in realtà le fatture erano state emesse per il rimborso di costi.

13. Il motivo non è fondato.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 cod. civ., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019).

La nozione “prestazione di servizi” può perciò essere intesa in senso lato e ricomprendere anche le prestazioni di fare dei cui costi Ansaldo ha chiesto il rimborso.

14. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 l. fall., in quanto il tribunale, nell’accogliere parzialmente la domanda di compensazione dell’opponente in presenza dei presupposti di omogeneità, reciprocità e anteriorità dei crediti, ha erroneamente qualificato come riconoscimento di debito da parte di Ansaldo alcune voci di documenti provvisori di contabilità che però non avevano valenza ricognitiva, in presenza di una divergenza fra le parti sui pr esupposti per la determinazione della contabilità.

Non poteva, dunque, operare alcuna compensazione, per mancanza di liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti.

15. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile.

Invero, il primo profilo di doglianza involge una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, essendo riservata al giudice delmerito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte onde stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 cod. civ. (Cass. 20422/2019).

Analoga sorte va assegnata al secondo profilo di doglianza.

L'art. 56 l. fall., infatti, richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto incompensazione sia anteriore alla dichiarazione difallimento, mentre è sufficiente che i requisiti diliquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 cod. civ. per entrambe le obbligazioni sussistano al momento della pronuncia giudiziale (Cass. 3280/2008; nello stesso senso Cass. 18915/2010, Cass. Sez.U., 775 /1999 ).

Nel caso di specie la procedura ricorrente incidentale assume che il suo credito (e dunque il debito di Ansaldo) non era liquido ed esigibile, perché inserito in una complessa contabilità che postulava verifiche tecniche.

Ora, l'affermazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi dellaliquidita ed esigibilità, che condizionano la compensazione legale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quando è convenientemente motivato (v.

Cass.1415/1975, Cass. 1510/1972).

Ne discende che la procedura, intendendo dolersi dei riscontri in fatto compiuti dal giudice di merito, poteva denunciare, al più, un vizio di motivazione, ma non la violazione del disposto dell’art. 56 l. fall.

16. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti sopra indicati, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, regolando altresì le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e infondato il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30627/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentata e difes a dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])giusta procura in calce al ricorso -ricorrente e controricorrente incidentale – contro [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 4782 /201 8 depositatoil 12/9/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Stando a quanto emerge dal decreto impugnato, [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. presentava, in data 6 febbraio 2013, una domanda exart.161, comma 6, l. fall., depositando poi, il 6 giugno 2013, un ricorso per l’omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l. fall., che veniva omologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con decreto del 19 luglio 2013. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, in data 27 maggio 2015, un’ulteriore domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, l. fall., a cui rinunciava il successivo 27 ottobre 2015, venendo poi posta in liquidazione coatta amministrativa con D.M. n. 541 del 30 ottobre 2015. 2. Il commissario liquidatore di [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. ammetteva al passivo della procedura il credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, per brevità, Ansaldo), per la somma complessiva di € 913.597,99, di cui € 900.985,28 in chirografo e € 12.612,71 in prededuzione. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito dell’opposizione presentata da Ansaldo, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse –che dovessero essere ammessi al passivo della procedura gli interessi moratori maturati sulle prestazioni rese da Ansaldo sino al 6 febbraio 2013, potendosi ricomprendere nella definizione di transazioni commerciali di cui all’art. 2 d. lgs. 231/2002 anche le prestazioni rese dall’opponente in favore di [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito del rapporto negoziale fra loro intercorso. Non accoglieva la richiesta di riconoscimento della prededuzione per i crediti maturati dopo il deposito del primo concordato con riserva, in ragione del fatto che gli stessi eranosorti in occasione o in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato il 19 luglio 2013 e perché quest’ultimo era asseritamenteconnesso senza soluzione di continuità alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, sia perché gli accordi di ristrutturazione dei debiti avevano natura privatistica e non concorsuale, sia perché, anche diversamente opinando, la mancanza di un minimo controllo giudiziale successivo all’omologa induceva a ritenere che la prededuzione non potesse essere estesa a tutti i debiti sorti nella fase susseguenteall’omologa. Escludeva che l’eccezione di compensazione sollevata da Ansaldo potesse operare con riferimento all’importo di € 269.670,65, trattandosi di debito sorto successivamente all’apertura della L.C.A. di [OSCURATO:PERSONA], allorché l a società opponente aveva ricevuto il pagamento da parte di R.F.I. Giudicava, invece, fondata la domanda di compensazione con riguardo all’importo di € 238.773,52, sussistendo i presupposti di omogeneità, reciprocità e anteriorità dei crediti previsti dall’art. 56 l. fall. Accertava, pertanto, la compensazione del credito di Ansaldo verso [OSCURATO:PERSONA] in tale misura e ammetteva la medesima al passivo della L.C.A. per € 662.211,76 in chirografo, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 sino al 27 maggio 2015, e per € 12.612,71 in prededuzione. 4. Ansaldo ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto, pubblicato in data 12 settembre 2018, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. Quest’ultima, a sua volta, ha presentato ricorso incidentale, affidato a due motivi, a cui ha resistito Ansaldo. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5. ll primo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 182-bise 111 l. fall., perché il tribunale ha erroneamente escluso la prededucibilità dei crediti maturati a decorrere dalla data di presentazione del ricorso prenotativo, in quanto funzionali alla continuità, ritenendo che non vada attribuita natura concorsualeagli accordi di cui all’art. 182- bis l. fall. 6. Il motivo è inammissibile. 6.1.Secondo l’orientamento oramai consolidato di questa Corte –che il collegio condivide e a cui intende dare continuità - l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bisl. fall. appartiene agli istituti del diritto concorsuale, come è dato desumere dalla sua disciplina, che presuppone, da un lato, forme di controllo e di pubblicità sulla composizione negoziata (in punto di condizioni di ammissibilità, deposito presso il tribunale competente, pubblicazione al registro delle imprese e necessità di omologazione) e, dall’altro, effetti protettivi (quali i meccanismi di protezione temporanea e l’esonero dalla revocabilità di atti, pagamenti e garanzie posti in essere in sua esecuzione), tipici dei procedimenti concorsuali (si vedano in questo senso, ex multis , Cass. 1182/2018, Cass.9087/2018, Cass. 40913/2021, Cass., Sez. U., 42093/2021, § 49). Sul punto la decisione impugnata deve essere corretta, ai sensi dell’art. 384, comma 4, cod. proc. civ. 6.2. Un simile approdo, tuttavia, non permette di accogliere la doglianza in esame, che rimane inficiata dalla sua genericità. Il ricorrente assume che il tribunale avrebbe dovuto riconoscere “ipso iure la prededucibilità per tutti i crediti sorti in un momento successivo al 6 febbraio 2013”, “sulla scorta della prosecuzione dei contratti in essere in ragione della continuità aziendale perseguita da [OSCURATO:PERSONA]”. La stessa giurisprudenza evocata dalla ricorrente a conforto delle sue tesi, tuttavia, riconosce che i crediti sorti in esecuzione del concordato preventivo sono prededucibili nel successivo fallimento se (e a condizione che siano) conformi al piano approvato dai creditori ed omologato dal tribunale (Cass. 17911/2016). Dunque, quand’anche si volesse non solo condividere questi principi, ma anche applicarli agli accordi di ristrutturazione, occorrerebbe comunque che i crediti derivassero dall’adempimento di contratti funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pianoposto a base della domanda di omologa e come tali qualificabili come sorti in funzione della procedura (Cass. 380/2018, Cass. 43/2023). In questa prospettiva interpretativa non bastava sostenere che la prededuzione richiesta trovasse la sua ragion d’essere nella necessità di assicurare supporto alla continuità aziendale; occorreva, invece, allegare quale fosse lo specifico contenuto del piano di risanamento presentato a supporto della procedura, ai sensi del combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, e 161, commi 2 e 3, l. fall., e rappresentare con la dovuta puntualità che i crediti di cui si domandava la collocazione in prededuzione derivavano dall’adempimento di contratti avvenuto in conformità a tale piano ed al fine delraggiungimento degli obiettivi ivi previsti. In mancanza di una simile, puntuale, indicazione non si presta a censure il provvedimento impugnato laddove ha sostenuto che il riconoscimento della natura concorsuale degli accordi di ristrutturazione, comunque, non può portare a ritenere che la prededuzione possa essere estesa in maniera indistinta a tutti i crediti sorti nella fase successiva all’omologa. 7. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli artt. 1723 cod. civ. e 56 l. fall.: il tribunale ha escluso la compensazione fra il credito di Ansaldo e il debito sorto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito del pagamento da parte del committente principale, perché quest’ultimo era successivo all’apertura della liquidazione coatta amministrativa. Ansaldo, quale mandataria in rem propriamdell’A.T.I., conservava il diritto di riscuotere dalla committente l’intero pagamento dei S.A.L. approvati diversi mesi prima a tutela dell’intero raggruppamento; di conseguenza, il credito della mandataria e la conseguente obbligazione di versare a favore della mandante la relativa quota trovavano il loro momento genetico – in tesi di parte ricorrente - nell’approvazione dei S.A.L. 8. Il motivo non è fondato. È ben vero che il mandato in rem propriamconferito ad Ansaldo non si era sciolto per effetto della dichiarazione di insolvenza della mandante, ai sensi dell’attuale disposto dell’art. 78, comma 2, l. fall. Il che, tuttavia, non esime dal rilevare che il mandato all'incasso non determina il trasferimento del credito in favore del mandatario, bensì l'obbligo di quest'ultimo di restituire al mandante la somma riscossa, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia avuto luogo dopo l’avvio della procedura concorsuale, non sussistono i presupposti per la compensazione previsti dall’art. 56 l. fall. (Cass. 22277/2017, Cass.10548/2009). 9. Il terzo motivo del ricorso principale assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1243 cod. civ., in quanto il debito di Ansaldo, ove riconosciuto come sorto successivamente all’avvio della L.C.A., doveva essere compensato con il credito ammesso in prededuzione. 10. Il motivo è fondato. Ansaldo, nel ricorso in opposizione a stato passivo, aveva manifestato la propria volontà di compensare il proprio credito prededucibile con il debito sorto nei confronti della massa dei creditori. Una simile domanda doveva essere ricondotta non all’art. 56 l.fall., che si riferisce alla compensazione dei debiti verso il fallito da parte di coloro che vantano crediti «verso lo stesso»,ma all’art. 1241 cod. civ. Non sussisteva alcun ostacolo per la procedura ad estinguere il suo debito mediante compensazione con il credito che vantava nei confronti del proprio creditore. La compensazione prevista dal codice civile è, difatti, un mezzo generale di estinzione satisfattiva delle obbligazioni e anche nell’ipotesi in cui uno dei soggetti coinvolti sia una procedura concorsuale ne ricorrono i presupposti economici che la giustificano razionalmente, ossia l’agevolazione dei rapporti giuridici e la maggiore possibilità di soddisfare con sicurezza gli interessi dei creditori (Cass. 35305/2023). Il giudice di merito doveva allora verificare l’esistenza debiti reciproci, scaduti e di ammontare determinato, onde dichiarare l'estinzione del credito principale per compensazione a decorrere dalla sua coesistenza con il controcredito (Cass., Sez. U., 23225/2016), anche se i crediti reciproci fossero insorti in tempi diversi (Cass.13416/2019). 11. In via preliminare all’esame del ricorso incidentale occorre esaminare l’eccezione di improcedibilità dello stesso sollevata dalla ricorrente all’interno del controricorso; ciò a motivo del fatto che l’impugnazione incidentale è stata presentata oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 12, l. fall. L’eccezione non è fondata. Essa, infatti, confonde il ricorso incidentale tempestivo con l’impugnazione incidentale tardiva. Il primo (vale a dire quello notificato nel termine di quaranta giorni previsto dall’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis ed altresì nel rispetto del termine ordinario per impugnare, stabilito, nel caso di specie, dall’art. 99, comma 12, l. fall.) non perde efficacia in caso di dichiarata inammissibilità del ricorso principale ma tiene luogo del ricorso principale (Cass.3056/2011, Cass. 13550/2004). La seconda, invece, deve necessariamente rispettare soltanto il termine e le modalità previste per le impugnazioni incidentali ed è, dunque, ammissibile, quando intervenga, a seguito di un ricorso principale, nei termini previsti dall’art. 371 cod. proc. civ., a prescindere dal rispetto dei termini stabiliti – in linea generale dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. o nello specifico dall’art. 99, comma 12, l. fall. - per proporre l’impugnazione principale (Cass.20560/2015). Nel caso di specie, la notifica del ricorso principale è avvenuta in data 12 ottobre 2018, mentre la notifica del ricorso incidentale è stata compiuta in data 21 novembre 2018, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 371, comma 2, cod. proc. civ. Di conseguenza, il controllo del rispetto del termine previsto dall’art.99, comma 12, l. fall. vale al fine di escludere che l’impugnazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in L.C.A. abbia natura di ricorso incidentale tempestivo, ma non per negare la sua ammissibilità quale impugnazione incidentale tardiva. 12. Il primo motivo del ricorso incidentale lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 e 3 d. lgs. 231/2002: il tribunale ha ritenuto di ammettere al passivo anche gli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 sino al 6 febbraio 2012, potendosi ricomprendere nella definizione di transazioni commerciali di cui all’art. 2 del decreto anche le prestazioni rese da Ansaldo. Questa conclusione è –a dire della ricorrente incidentale – il frutto di una “evidente svista” in ordine alla valutazione delle prestazioni svolte da Ansaldo, dato che in realtà le fatture erano state emesse per il rimborso di costi. 13. Il motivo non è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di chiarire che la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 cod. civ., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (Cass. 5734/2019). La nozione “prestazione di servizi” può perciò essere intesa in senso lato e ricomprendere anche le prestazioni di fare dei cui costi Ansaldo ha chiesto il rimborso. 14. Il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 l. fall., in quanto il tribunale, nell’accogliere parzialmente la domanda di compensazione dell’opponente in presenza dei presupposti di omogeneità, reciprocità e anteriorità dei crediti, ha erroneamente qualificato come riconoscimento di debito da parte di Ansaldo alcune voci di documenti provvisori di contabilità che però non avevano valenza ricognitiva, in presenza di una divergenza fra le parti sui pr esupposti per la determinazione della contabilità. Non poteva, dunque, operare alcuna compensazione, per mancanza di liquidità, esigibilità e reciprocità dei crediti. 15. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. Invero, il primo profilo di doglianza involge una valutazione in fatto non sindacabile in questa sede, essendo riservata al giudice delmerito e sottratta al sindacato di legittimità l'indagine sul contenuto e sul significato delle dichiarazioni della parte onde stabilire se esse importino una ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 cod. civ. (Cass. 20422/2019). Analoga sorte va assegnata al secondo profilo di doglianza. L'art. 56 l. fall., infatti, richiede, quale unica condizione per la compensabilità dei debiti verso il fallito, che il fatto genetico del credito opposto incompensazione sia anteriore alla dichiarazione difallimento, mentre è sufficiente che i requisiti diliquidità ed esigibilità richiesti dall'art. 1243 cod. civ. per entrambe le obbligazioni sussistano al momento della pronuncia giudiziale (Cass. 3280/2008; nello stesso senso Cass. 18915/2010, Cass. Sez.U., 775 /1999 ). Nel caso di specie la procedura ricorrente incidentale assume che il suo credito (e dunque il debito di Ansaldo) non era liquido ed esigibile, perché inserito in una complessa contabilità che postulava verifiche tecniche. Ora, l'affermazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza, nel credito opposto in compensazione, degli estremi dellaliquidita ed esigibilità, che condizionano la compensazione legale, si risolve in un giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, quando è convenientemente motivato (v. Cass.1415/1975, Cass. 1510/1972). Ne discende che la procedura, intendendo dolersi dei riscontri in fatto compiuti dal giudice di merito, poteva denunciare, al più, un vizio di motivazione, ma non la violazione del disposto dell’art. 56 l. fall. 16. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il provvedimento impugnato deve essere cassato nei limiti sopra indicati, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, regolando altresì le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e infondato il secondo motivo, rigetta il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma
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