CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 luglio 2023
Cassazione n. 25350/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne decreto espulsione [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - rel. Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]– CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere. - Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.29695/2022 proposto da [OSCURATO:PERSONA] domiciliato ex lege in Roma presso [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti -ricorrente - contro Ministero dell’Interno in persona del Ministro pro tempore -intimato- Avverso il decreto nr 191/2022 del Giudice di Pace di Pistoia del 14/10/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Pistoia, con ordinanza del 14/11/2022, ha respinto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano , avverso il decreto prefettizio di espulsione in quanto lo straniero soggiornava in Italia privo di permesso di soggiorno. 1.1 Il giudice onorario ha rilevato che è stato lo stesso ricorrente ad ammettersi di trovarsi irregolarmente in Italia tanto da sottoscrivere una dichiarazione con la quale accettava di far rientro nel proprio paese di origine. 2.Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione rivolto contro il «Ministero dell'Interno - Prefettura della Provincia di Pistoia in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma » e notificato presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato svolgendo due motivi. L'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione art 13 , comma 2 lett. b del d.lvo 286/98 e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 1 comma nr 4 cpc. 2 In via pregiudiziale rispetto all'esame della doglianza, rileva il Collegio che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (cfr. tra le tante Cass. 27555/2022 ,22694/2021 ,16178/2015) 3 Nel caso di specie risulta che il ricorso non sia stato rivolto e notificato al Prefetto, nè presso la propria sede, nè presso l’Avvocatura dello Stato, ma esclusivamente al Ministero dell’Interno, che è privo di legittimazione attiva come affermato dal costante orientamento di cui sopra si è dato conto. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella