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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09043/2026

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[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, in CATANZARO n. 2362/2020 depositata il 08/10/2020.Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diCosenza, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnatol’avviso di accertamento TARSU n. 304033 relativo agli anni 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011 emesso dalla resistente [OSCURATO:SOCIETA] in qualità diriscossore per il Comune di Rende.2.

La CTP, con la sentenza n. 2588/2017, ha accolto parzialmente ilricorso ed annullato l’avviso nella parte in cui aveva applicato la sanzionecorrispondente alla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d.cumulo materiale) in luogo del cumulo giuridico, rigettando invece lerestanti motivazioni di impugnazione.3.

La società contribuente ha interposto appello.4.

La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello,rilevando che dal 1997, ai Comuni spetta la facoltà di assimilare o meno airifiuti urbani quelli derivanti da attività economiche, sulla base deiregolamenti comunali, secondo criteri qualitativi e quantitativi e che unadelibera comunale di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi a quelliurbani può ritenersi illegittima solo se violi tali criteri, senza che rendacomunque automaticamente esenti i rifiuti, che restano soggetti alladisciplina dei rifiuti speciali (D.Lgs. 507/1993), tassabili in base allasuperficie dei locali occupati, salvo le parti in cui si produconoesclusivamente rifiuti non assimilati.

La CTR ha indi rilevato che se ladelibera non indica le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiutiassimilati, questi rimangono soggetti a tassazione, e il contribuente puòottenere una riduzione proporzionale solo se dimostra che parte dei rifiuti èavviata a recupero autonomo o che la superficie tassabile è ridotta, dovendodimostrare che le aree non producono rifiuti o producono solo rifiuti specialismaltiti a proprie spese, in quanto il principio secondo cui l’amministrazioneNumero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026deve provare l’obbligazione tributaria non si estende alla spettanza delleesenzioni, che costituiscono eccezioni alla regola generale di tassazione.La CTR ha quindi ritenuto che la contribuente non avesse provato lecondizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 62, commi 2 e 3,d.lgs. n. 507/1993.5.

Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito concontroricorso l’amministrazione comunale e la concessionaria.6.

Successivamente tutte le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con memoria il comune di Rende ha eccepito la inammissibilità delricorso per tardività del deposito.L’eccezione è infondata.

Il ricorso è stato difatti depositato il28.4.2020, cioè nei 20 giorni successivi alla notifica: la data del 4.5.2020costituisce invece la successiva data di iscrizione a ruolo.2.

Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.n. 3 per mancato riconoscimento del giudicato esterno, rilevabile di ufficio.Il ricorrente sostiene che, in un giudizio precedente davanti alla CTPdi Cosenza e alla CTR di Catanzaro relativo all’avviso TARSU 2005, la CTRaveva emesso la sentenza n. 4183/2018, passata in giudicato, riconoscendol’illegittimità dell’accertamento.

Secondo il ricorrente, le argomentazioni ditale sentenza sono applicabili anche agli avvisi TARSU relativi agli anni2006-2012, poiché entrambi si fondano sugli stessi dati (66 mq di ufficitassati per intero e 430 mq per produzioni industriali tassati al 50%) e sullemedesime norme legislative e regolamentari.

Durante l’udienza del 6febbraio 2020, la società avrebbe depositato tale sentenza passata ingiudicato, sostenendo che la predetta sentenza stabiliva che l’unicasuperficie pacificamente tassabile era quella di 66 mq adibita ad uffici,Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026mentre i restanti 430 mq non risultavano tassabili dai dati raccolti, epertanto non potevano essere gravati dagli avvisi successivi.2.1.

La censura è infondata.2.2.

Dal contenuto della sentenza riportata nel ricorso emerge che ilrelativo avviso venne annullato per difetto di motivazione, il che,evidentemente, esclude ogni effetto di giudicato in relazione ad altro avviso,quale quello oggetto di esame, concernendo il predetto annullamento unvizio formale solo del relativo atto.Allo stesso modo, nessun giudicato può poi derivare dalle pronunce n.4673/2025 (Tari 2012 basata sul ritenuto giudicato esterno di cui allasentenza 4183/2018) n. 9321/2024 (TARI 2022, basata su accordointervenuto in sede di mediazione nell’anno 2023 in tema di agevolazioneper la produzione di rifiuti speciali) e n. 2249/2025 (TARI 2015/2020,basata sul giudicato derivato dalla sentenza n. 4183/2018).Quanto alla mediazione, oltre all’inammissibilità della produzione, nonpuò non osservarsi che essa è basata sulla prova per tale anno dellosmaltimento dei rifiuti, per cui è irrilevante in relazione al tema in oggetto.3.

Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia.Il ricorrente assume, nello specifico, che la Commissione territorialeavrebbe omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell’avviso(motivo n. 3 del ricorso in appello) relativo all’estensione dell’area tassata,che non dava conto della sua difformità dal verbale di sopralluogo.3.1.

Il motivo va accolto.Effettivamente nella motivazione della Commissione non si riscontrauna risposta al predetto motivo di appello (riportato a pagine nn. 23 e 33del ricorso in esame).A fronte dei rilievi avanzati dal Comune, va osservato che il motivoera stato avanzato anche in primo grado, in cui era stata dedotta la carenzaNumero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026di motivazione dell’avviso, non avendo indicato le ragioni della tassazione ele planimetrie dell’immobile (v. pag. 5 del ricorso), evidenziando poi unadiversa estensione delle superfici rilevate nel sopralluogo (v. pag. 10 delricorso) e dando conto che il Comune, richiamando il suddetto sopralluogo,eccepiva di aver accertato la reale superfice tassabile (v. pag. 11 delricorso).Da quanto precede, deriva che la suddetta questione era stata postain primo grado ed aveva formato oggetto di contraddittorio e poi avevacostituito motivo di appello.Né si può ipotizzare un implicito rigetto del motivo, avendo la CTRstatuito solo sull’assenza delle condizioni esonerative di cui all’art. 62,comma 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993 e non sull’estensione dell’area tassata ela sua supposta incoerenza con i dati risultanti dal verbale di sopralluogo,profili questi che sono distinti e non in rapporto di reciproca dipendenza,giacchè la tassazione (anche per l’assenza delle condizioni esonerative)presuppone la corretta determinazione della superfice imponibile.3.4.

Il motivo va dunque accolto.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, invece, la violazione efalsa applicazione dell’art. 6 CEDU e degli artt. 24, 53, 101 e 111 Cost. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con error in procedendo.Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la CTR Calabria, inottemperanza a un Decreto Presidenziale del 7 maggio 2020, avevacomunicato alla società resistente che l’udienza del 8 luglio 2020 si sarebbetenuta in camera di consiglio tramite scambio e deposito telematico dellenote scritte entro 5 giorni prima dell’udienza, precisando che il depositotardivo o la rinuncia alla discussione orale doveva avvenire entro lo stessotermine.

La società ricorrente ha quindi comunicato di non voler rinunciarealla discussione orale e ha chiesto quindi il rinvio dell’udienza.

La CTRavrebbe tuttavia ritenuto che tale istanza non fosse stata fondata, rilevandoche la società non aveva dimostrato in alcun modo la necessità del rinvio.Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/20264.1.

La censura non è fondata.4.2.

Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la CTR avevastabilito che l’istanza di udienza pubblica avrebbe dovuto essere avanzata5 giorni liberi prima della udienza del 8 luglio 2020.

Nella specie, invece,l’istanza è stata avanzata solo il 3 luglio 2020 (pag. 27 del ricorso), e quinditardivamente.4.3.

La censura va conseguentemente rigettata.5.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo, con rigetto dei restanti, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] dellaCALABRIA, in CATANZARO n. 2362/2020 depositata il 08/10/2020.Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diCosenza, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnatol’avviso di accertamento TARSU n. 304033 relativo agli anni 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011 emesso dalla resistente [OSCURATO:SOCIETA] in qualità diriscossore per il Comune di Rende.2. La CTP, con la sentenza n. 2588/2017, ha accolto parzialmente ilricorso ed annullato l’avviso nella parte in cui aveva applicato la sanzionecorrispondente alla somma delle sanzioni relative ai singoli illeciti (c.d.cumulo materiale) in luogo del cumulo giuridico, rigettando invece lerestanti motivazioni di impugnazione.3. La società contribuente ha interposto appello.4. La CTR, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato l’appello,rilevando che dal 1997, ai Comuni spetta la facoltà di assimilare o meno airifiuti urbani quelli derivanti da attività economiche, sulla base deiregolamenti comunali, secondo criteri qualitativi e quantitativi e che unadelibera comunale di assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi a quelliurbani può ritenersi illegittima solo se violi tali criteri, senza che rendacomunque automaticamente esenti i rifiuti, che restano soggetti alladisciplina dei rifiuti speciali (D.Lgs. 507/1993), tassabili in base allasuperficie dei locali occupati, salvo le parti in cui si produconoesclusivamente rifiuti non assimilati. La CTR ha indi rilevato che se ladelibera non indica le caratteristiche quantitative e qualitative dei rifiutiassimilati, questi rimangono soggetti a tassazione, e il contribuente puòottenere una riduzione proporzionale solo se dimostra che parte dei rifiuti èavviata a recupero autonomo o che la superficie tassabile è ridotta, dovendodimostrare che le aree non producono rifiuti o producono solo rifiuti specialismaltiti a proprie spese, in quanto il principio secondo cui l’amministrazioneNumero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026deve provare l’obbligazione tributaria non si estende alla spettanza delleesenzioni, che costituiscono eccezioni alla regola generale di tassazione.La CTR ha quindi ritenuto che la contribuente non avesse provato lecondizioni per beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 62, commi 2 e 3,d.lgs. n. 507/1993.5. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società ricorrente haproposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno resistito concontroricorso l’amministrazione comunale e la concessionaria.6. Successivamente tutte le parti hanno depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con memoria il comune di Rende ha eccepito la inammissibilità delricorso per tardività del deposito.L’eccezione è infondata. Il ricorso è stato difatti depositato il28.4.2020, cioè nei 20 giorni successivi alla notifica: la data del 4.5.2020costituisce invece la successiva data di iscrizione a ruolo.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.n. 3 per mancato riconoscimento del giudicato esterno, rilevabile di ufficio.Il ricorrente sostiene che, in un giudizio precedente davanti alla CTPdi Cosenza e alla CTR di Catanzaro relativo all’avviso TARSU 2005, la CTRaveva emesso la sentenza n. 4183/2018, passata in giudicato, riconoscendol’illegittimità dell’accertamento. Secondo il ricorrente, le argomentazioni ditale sentenza sono applicabili anche agli avvisi TARSU relativi agli anni2006-2012, poiché entrambi si fondano sugli stessi dati (66 mq di ufficitassati per intero e 430 mq per produzioni industriali tassati al 50%) e sullemedesime norme legislative e regolamentari. Durante l’udienza del 6febbraio 2020, la società avrebbe depositato tale sentenza passata ingiudicato, sostenendo che la predetta sentenza stabiliva che l’unicasuperficie pacificamente tassabile era quella di 66 mq adibita ad uffici,Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026mentre i restanti 430 mq non risultavano tassabili dai dati raccolti, epertanto non potevano essere gravati dagli avvisi successivi.2.1. La censura è infondata.2.2. Dal contenuto della sentenza riportata nel ricorso emerge che ilrelativo avviso venne annullato per difetto di motivazione, il che,evidentemente, esclude ogni effetto di giudicato in relazione ad altro avviso,quale quello oggetto di esame, concernendo il predetto annullamento unvizio formale solo del relativo atto.Allo stesso modo, nessun giudicato può poi derivare dalle pronunce n.4673/2025 (Tari 2012 basata sul ritenuto giudicato esterno di cui allasentenza 4183/2018) n. 9321/2024 (TARI 2022, basata su accordointervenuto in sede di mediazione nell’anno 2023 in tema di agevolazioneper la produzione di rifiuti speciali) e n. 2249/2025 (TARI 2015/2020,basata sul giudicato derivato dalla sentenza n. 4183/2018).Quanto alla mediazione, oltre all’inammissibilità della produzione, nonpuò non osservarsi che essa è basata sulla prova per tale anno dellosmaltimento dei rifiuti, per cui è irrilevante in relazione al tema in oggetto.3. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta la nullitàdella sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia.Il ricorrente assume, nello specifico, che la Commissione territorialeavrebbe omesso di pronunciarsi sul difetto di motivazione dell’avviso(motivo n. 3 del ricorso in appello) relativo all’estensione dell’area tassata,che non dava conto della sua difformità dal verbale di sopralluogo.3.1. Il motivo va accolto.Effettivamente nella motivazione della Commissione non si riscontrauna risposta al predetto motivo di appello (riportato a pagine nn. 23 e 33del ricorso in esame).A fronte dei rilievi avanzati dal Comune, va osservato che il motivoera stato avanzato anche in primo grado, in cui era stata dedotta la carenzaNumero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/2026di motivazione dell’avviso, non avendo indicato le ragioni della tassazione ele planimetrie dell’immobile (v. pag. 5 del ricorso), evidenziando poi unadiversa estensione delle superfici rilevate nel sopralluogo (v. pag. 10 delricorso) e dando conto che il Comune, richiamando il suddetto sopralluogo,eccepiva di aver accertato la reale superfice tassabile (v. pag. 11 delricorso).Da quanto precede, deriva che la suddetta questione era stata postain primo grado ed aveva formato oggetto di contraddittorio e poi avevacostituito motivo di appello.Né si può ipotizzare un implicito rigetto del motivo, avendo la CTRstatuito solo sull’assenza delle condizioni esonerative di cui all’art. 62,comma 2 e 3, d.lgs. n. 507/1993 e non sull’estensione dell’area tassata ela sua supposta incoerenza con i dati risultanti dal verbale di sopralluogo,profili questi che sono distinti e non in rapporto di reciproca dipendenza,giacchè la tassazione (anche per l’assenza delle condizioni esonerative)presuppone la corretta determinazione della superfice imponibile.3.4. Il motivo va dunque accolto.4. Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta, invece, la violazione efalsa applicazione dell’art. 6 CEDU e degli artt. 24, 53, 101 e 111 Cost. inrelazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., con error in procedendo.Secondo la ricostruzione della parte ricorrente, la CTR Calabria, inottemperanza a un Decreto Presidenziale del 7 maggio 2020, avevacomunicato alla società resistente che l’udienza del 8 luglio 2020 si sarebbetenuta in camera di consiglio tramite scambio e deposito telematico dellenote scritte entro 5 giorni prima dell’udienza, precisando che il depositotardivo o la rinuncia alla discussione orale doveva avvenire entro lo stessotermine. La società ricorrente ha quindi comunicato di non voler rinunciarealla discussione orale e ha chiesto quindi il rinvio dell’udienza. La CTRavrebbe tuttavia ritenuto che tale istanza non fosse stata fondata, rilevandoche la società non aveva dimostrato in alcun modo la necessità del rinvio.Numero registro generale 11266/2021Numero sezionale 2413/2026Numero di raccolta generale 9043/2026Data pubblicazione 10/04/20264.1. La censura non è fondata.4.2. Diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la CTR avevastabilito che l’istanza di udienza pubblica avrebbe dovuto essere avanzata5 giorni liberi prima della udienza del 8 luglio 2020. Nella specie, invece,l’istanza è stata avanzata solo il 3 luglio 2020 (pag. 27 del ricorso), e quinditardivamente.4.3. La censura va conseguentemente rigettata.5. In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondomotivo, con rigetto dei restanti, e la sentenza impugnata va cassata, conrinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine allespese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e cassa lasentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Calabria in diversa composizione, che provvederàanche in ordine alle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteUgo Candia