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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 18319/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 161-558-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata.

1.1. La difesa deduce violazione della legge penale sostanziale, apparenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di assegno bancario oggetto di precedente delitto è stata riconosciuta con motivazione apparente circa la provenienza del titolo dall'imputato.

Il ricorso si limita, quindi, a riproporre la doglianza sviluppata con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta.

La Corte ha infatti motivato sul punto della ricezione e del possesso di della res illecita in ragione della prova testimoniale assunta a fronte della quale nulla l'imputato ha opposto.

1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate.

Il motivo di ricorso che con tale logico argomentare non si confronta va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma cli denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] im errotti Alfredo M2ntova no [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 161-558-2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi, che non si confrontano con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata. 1.1. La difesa deduce violazione della legge penale sostanziale, apparenza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto di ricettazione di assegno bancario oggetto di precedente delitto è stata riconosciuta con motivazione apparente circa la provenienza del titolo dall'imputato. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre la doglianza sviluppata con i motivi di gravame nel merito, senza indicare le ragioni delle pretese illogicità o della ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, e ciò a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito, contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente il ricorrente non si confronta. La Corte ha infatti motivato sul punto della ricezione e del possesso di della res illecita in ragione della prova testimoniale assunta a fronte della quale nulla l'imputato ha opposto. 1.2. La motivazione, dunque, è stata nel merito esplicitata ed appare congrua e conseguente rispetto alle evidenze processuali esaminate. Il motivo di ricorso che con tale logico argomentare non si confronta va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma cli denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] im errotti Alfredo M2ntova no [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris