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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 18879/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’GIUSEPPE, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 831/2016 depositata il 27/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. con sentenza n. 831/2016, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dall’ASP di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda proposta dalla Franco, intesa ad R.G.N. 4759/2017 Pag.ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2009 a titolo di “tabellare inziale”; superava preliminarmente la Corte territoriale la questione dell’invalidità della procura, identificata dall’ASP per relationem con quella conferita dal rappresentante legale in primo grado, richiamando Cass. Sez.

Un., n. 20596/2007 e Cass. n. 27403/2014; evidenziava che la ricorrente, in servizio dal 1° maggio 2001 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Locri come [OSCURATO:PERSONA], cat.

D, aveva dedotto di aver percepito, nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009, a titolo di “tabellare iniziale” somme inferiori a quelle definite con le tabelle allegate al c.c.n.l. sottoscritto il 5 giugno 2006 (a partire dal gennaio 2004) e al contratto sottoscritto il 10 prile 2008 (in relazione agli incrementi retributivi dovuti dal gennaio 2006); riteneva, condividendo la prospettazione dell’Azienda appellante, che le spettanze retributive dovessero tenere conto sia dello stipendio tabellare sia del valore di fascia; rilevava che la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio di primo grado non aveva tenuto della fascia di appartenenza della Franco; disponeva un supplemento di c.t.u. che, con l’applicazione del suddetto criterio, considerasse le progressioni economiche dell’appellata oltre che le somme corrisposte a titolo di arretrati ed all’esito riteneva che vi fossero differenze retributive a favore dell’ASP pari ad euro 1.617,30;

2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a sei motivi;

3. l’ASP non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., quale conseguenza della violazione dell’art. 13, comma 9, L.R.

Calabria 34/2010 e dell’art. 40 L. Regione Calabria 47/2011 perché: la persona che era stata in giudizio per la ASP aveva ottenuto il prepensionamento con decorrenza dal 1.10.2012 e quindi non avrebbe potuto, secondo l’art. 13, co. 9, cit., instaurare rapporti con la Regione ed enti o aziende regionali per i successivi 5 anni; vi erano stati accorpamenti di Asl e quindi ne sarebbe sorta una nuova Asl con «impossibilità di conferma degli incarichi precedenti»;

2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell ’ art. 83 cod. proc. civ. per difetto di ius postulandi in ragione del fatto che, per la procedura di accorpamento già menzionata, al fine di proporre appello sarebbe stato necessario il rilascio di un nuovo mandato alle liti da parte del nuovo rappresentante legale della R.G.N. 4759/2017 Pag.nuova azienda sanitaria, perché, cessando il vertice, cessava di avere efficacia/valore anche la procura alle liti originariamente conferita;

3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.; lamenta che la Corte d’appello avrebbe consentito un indebito ampliamento del thema decidendum a situazio ni non tempestivamente dedotte in causa, ovverosia a quanto indicato nelle buste paga alla voce "fasce economiche", mentre la rivendicazione riguardava il “tabellare iniziale”;

4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazi one artt. 112, 416 e 345 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver esteso il thema decidendum, andando oltre i poteri/doveri del Giudice (piste probatorie), chiedendo ripetutamente la produzione di nuovi mezzi di prova (invito a verbale del 09/05/2014, ordinanza del 11/07/2014 e del 27/02/2015), ed insistendo nella loro produzione data la mancata ottemperanza da parte dell’ASP, quando la stessa l’ASP, non producendoli già in primo grado, era irrimediabilmente decaduta dal diritto di proporli;

5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione artt.112, 416 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 30, 31, 32, 35, 39 del c.c.n.l. anni 1998/2001 del 2/6/1998, dell’art. 7 del c.c.n.l. 2006/2007 e dell’art. 6 del c.c.n.l. 2008/2009 (eccezioni sollevate con la comparsa di costituzione in appello a pag. 7 e ss., con le note del 9/7/2014, pagg. 3 e 5, e con le note depositate il 2/10/2014, pagg. 1 e 2); assume che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione di estensione da parte dell’ASP del thema decidendum attraverso l ’ introdotta questione della valutazione della voce stipendiale “tabellare” unitamente alla voce “fasce economiche” quando la domanda giudiziale in primo grado aveva riguardato solo la voce stipendiale “tabellare” soprattutto per l’assenza di contestazioni da parte della resistente; rileva che detti emolumenti sono presenti nelle buste paga con singole e distinte voci stipendiali così come disciplinato dai c.c.n.l.;

6. con il sesto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 416 cod. proc. civ., 2948 cod. civ.; eccepisce la mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione estintiva di 5 anni ex art. 2948 c.c. (sollevata dall’appellata nella comparsa di costituzione a pag. 7 e ss. e nelle note del 9/07/2014 alle pagg. 3 e 5, nelle note depositate il 2/10/2014 alle pagg. 1 e 2); R.G.N. 4759/2017 Pag.sostiene che la Corte territoriale, a fronte della suddetta eccezione, poteva portare in compensazione rispetto al credito di euro 5.216,47 in favore della ricorrente eventuali somme pagate in più sul valore di fascia solo dal giorno 11/4/2008 e dunque portare in compensazione solo euro 4.889,92;

7. il ricorso deve essere respinto richiamandosi il precedente di questa Corte (Cass. 9 giugno 2021, n. 16164) reso in vicenda analoga;

8. i primi due motivi, proponendo entrambi questioni sulle capacità del rappresentante della ASP a partecipare per l’ente al giudizio e sulla efficacia della procura dal medesimo rilasciata in tale veste possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;

8.1. va infatti data continuità all’indirizzo secondo cui «in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato» (Cass. 30 settembre 2014, n. 20563; Cass., S.U., 30 settembre 2007, n. 20563);

8.2. nel caso di specie, trattandosi di Direttore Generale di una [OSCURATO:PERSONA], non vi è dubbio che il conferimento dell’incarico, quale atto amministrativo munito di efficacia esterna, sia soggetto a pubblicità, sicché ogni onere assertivo e probatorio gravava sulla parte che muoveva le contestazioni.

In proposito, le ragioni addotte dalla ricorrente non sono chiare, né idonee a rendere ammissibili le censure dispiegate; infatti, gli effetti preclusivi del prepensionamento, del quale la Corte territoriale ha detto mancare prova, restano insondabili, in quanto il motivo replica sostenendo che quel prepensionamento e la sua data sarebbero stati conoscibili perché fatti oggetto di «diverse divulgazioni su quotidiani locali», con riferimento quindi ad una sorta di fatto notorio,del tutto genericamente dedotto e pertanto non apprezzabile in questa sede di legittimità, né nei suoi precisi contorni, né nella sua effettiva ricorrenza; non risulta neanche chiarito con sufficiente precisione, sia sotto il profilo di modi e tempi, sia sotto il profilo dei precisi motivi ostativi, perché e come quanto addotto renderebbe invalido l’esercizio della rappresentanza dell’ente; il richiamo ad un accorpamento tra Asl da cui sarebbe derivata, secondo un certo precedente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], «l’impossibilità di conferma degli incarichi precedenti» - vicenda allegata con riferimento al potere rappresentativo ed alla procura alle liti - non risulta meglio specificato nel ricorso per cassazione e resta, anche a fronte di una netta affermazione della Corte territoriale secondo cui la stessa appellata non avrebbe negato che la legale rappresentante dell’ente fosse formalmente tale al momento della costituzione in primo R.G.N. 4759/2017 Pag.grado e al tempo della proposizione del gravame, parimenti imprecisato, sia con riguardo a quanto esattamente accaduto, sia rispetto ai profili cronologici ed ai rapporti con i tempi e gli eventi processuali verificatisi;

9. i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto nel loro insieme riguardanti il punto centrale delle valutazioni sostanziali e processuali su cui si fonda la decisione della Corte territoriale, sono infondati;

9.1. la ricorrente sostiene che, avendo agito per far accertare che il c.d.

“tabellare iniziale” era stato riconosciuto in misura inferiore al dovuto, la Corte d’appello, valutando la domanda sulla base dell’intera retribuzione percepita e verificando se essa fosse inferiore o superiore al dovuto, avrebbe inammissibilmente introdotto in causa profili nuovi, consistenti in pagamenti che, essendo stato corrisposto in misura insufficiente il predetto “tabellare iniziale”, si imputavano a voci retributive diverse e non oggetto di giudizio, assetto che poi, secondo la ricorrente, avrebbe imposto di valutare come controcrediti quelli portati in compensazione o comunque imputati sfavorevolmente al lavoratore nel computo di dare-avere, sicché andava esaminata l’eccezione di prescrizione rispetto ad essi sollevata;

9.2. l’impostazione giuridica della ricorrente non può essere condivisa;

9.3. il diritto alla retribuzione è unitario, per quanto nel ricostruirne l’ammontare si sommino varie voci e pertanto l’adempimento all’obbligo datoriale di pagamento va valutato complessivamente; le singole voci costituiscono infatti criteri di calcolo del quantum finale e non identificano autonomi diritti.

Non ha quindi pregio la pretesa che sia valutata singolarmente ciascuna voce al fine di verificare se essa sia stata quantificata in misura corretta, considerando i pagamenti per altre voci, eventualmente effettuati in misura maggiore, quali opposti diritti del datore di lavoro, soggetti in quanto tali ad un’autonoma valutazione, come pretenderebbe la ricorrente, in punto prescrizione; da ciò deriva l’infondatezza delle critiche mosse al fatto che la Corte territoriale abbia chiesto al c.t.u. di ricostruire integralmente la retribuzione corrisposta e quella dovuta, per eseguire in tal modo la verifica in ordine alla sussistenza di un qualche credito residuo;

10. il ricorso va quindi complessivamente disatteso;

11. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’ASP intimata svolto attività difensiva;

12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

R.G.N. 4759/2017 Pag.La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4759/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’GIUSEPPE, con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 831/2016 depositata il 27/09/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 831/2016, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dall’ASP di [OSCURATO:PERSONA] respingeva la domanda proposta dalla Franco, intesa ad R.G.N. 4759/2017 Pag.ottenere il pagamento di differenze retributive per il periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2009 a titolo di “tabellare inziale”; superava preliminarmente la Corte territoriale la questione dell’invalidità della procura, identificata dall’ASP per relationem con quella conferita dal rappresentante legale in primo grado, richiamando Cass. Sez. Un., n. 20596/2007 e Cass. n. 27403/2014; evidenziava che la ricorrente, in servizio dal 1° maggio 2001 presso il [OSCURATO:PERSONA] di Locri come [OSCURATO:PERSONA], cat. D, aveva dedotto di aver percepito, nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009, a titolo di “tabellare iniziale” somme inferiori a quelle definite con le tabelle allegate al c.c.n.l. sottoscritto il 5 giugno 2006 (a partire dal gennaio 2004) e al contratto sottoscritto il 10 prile 2008 (in relazione agli incrementi retributivi dovuti dal gennaio 2006); riteneva, condividendo la prospettazione dell’Azienda appellante, che le spettanze retributive dovessero tenere conto sia dello stipendio tabellare sia del valore di fascia; rilevava che la consulenza tecnica disposta in sede di giudizio di primo grado non aveva tenuto della fascia di appartenenza della Franco; disponeva un supplemento di c.t.u. che, con l’applicazione del suddetto criterio, considerasse le progressioni economiche dell’appellata oltre che le somme corrisposte a titolo di arretrati ed all’esito riteneva che vi fossero differenze retributive a favore dell’ASP pari ad euro 1.617,30; 2. avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidato a sei motivi; 3. l’ASP non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 cod. proc. civ., quale conseguenza della violazione dell’art. 13, comma 9, L.R. Calabria 34/2010 e dell’art. 40 L. Regione Calabria 47/2011 perché: la persona che era stata in giudizio per la ASP aveva ottenuto il prepensionamento con decorrenza dal 1.10.2012 e quindi non avrebbe potuto, secondo l’art. 13, co. 9, cit., instaurare rapporti con la Regione ed enti o aziende regionali per i successivi 5 anni; vi erano stati accorpamenti di Asl e quindi ne sarebbe sorta una nuova Asl con «impossibilità di conferma degli incarichi precedenti»; 2. con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell ’ art. 83 cod. proc. civ. per difetto di ius postulandi in ragione del fatto che, per la procedura di accorpamento già menzionata, al fine di proporre appello sarebbe stato necessario il rilascio di un nuovo mandato alle liti da parte del nuovo rappresentante legale della R.G.N. 4759/2017 Pag.nuova azienda sanitaria, perché, cessando il vertice, cessava di avere efficacia/valore anche la procura alle liti originariamente conferita; 3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ.; lamenta che la Corte d’appello avrebbe consentito un indebito ampliamento del thema decidendum a situazio ni non tempestivamente dedotte in causa, ovverosia a quanto indicato nelle buste paga alla voce "fasce economiche", mentre la rivendicazione riguardava il “tabellare iniziale”; 4. con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazi one artt. 112, 416 e 345 cod. proc. civ.; critica la sentenza impugnata per aver esteso il thema decidendum, andando oltre i poteri/doveri del Giudice (piste probatorie), chiedendo ripetutamente la produzione di nuovi mezzi di prova (invito a verbale del 09/05/2014, ordinanza del 11/07/2014 e del 27/02/2015), ed insistendo nella loro produzione data la mancata ottemperanza da parte dell’ASP, quando la stessa l’ASP, non producendoli già in primo grado, era irrimediabilmente decaduta dal diritto di proporli; 5. con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione artt.112, 416 e 345 cod. proc. civ. e degli artt. 30, 31, 32, 35, 39 del c.c.n.l. anni 1998/2001 del 2/6/1998, dell’art. 7 del c.c.n.l. 2006/2007 e dell’art. 6 del c.c.n.l. 2008/2009 (eccezioni sollevate con la comparsa di costituzione in appello a pag. 7 e ss., con le note del 9/7/2014, pagg. 3 e 5, e con le note depositate il 2/10/2014, pagg. 1 e 2); assume che la Corte territoriale ha erroneamente disatteso l’eccezione di estensione da parte dell’ASP del thema decidendum attraverso l ’ introdotta questione della valutazione della voce stipendiale “tabellare” unitamente alla voce “fasce economiche” quando la domanda giudiziale in primo grado aveva riguardato solo la voce stipendiale “tabellare” soprattutto per l’assenza di contestazioni da parte della resistente; rileva che detti emolumenti sono presenti nelle buste paga con singole e distinte voci stipendiali così come disciplinato dai c.c.n.l.; 6. con il sesto motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 416 cod. proc. civ., 2948 cod. civ.; eccepisce la mancata pronuncia sull’eccezione di prescrizione estintiva di 5 anni ex art. 2948 c.c. (sollevata dall’appellata nella comparsa di costituzione a pag. 7 e ss. e nelle note del 9/07/2014 alle pagg. 3 e 5, nelle note depositate il 2/10/2014 alle pagg. 1 e 2); R.G.N. 4759/2017 Pag.sostiene che la Corte territoriale, a fronte della suddetta eccezione, poteva portare in compensazione rispetto al credito di euro 5.216,47 in favore della ricorrente eventuali somme pagate in più sul valore di fascia solo dal giorno 11/4/2008 e dunque portare in compensazione solo euro 4.889,92; 7. il ricorso deve essere respinto richiamandosi il precedente di questa Corte (Cass. 9 giugno 2021, n. 16164) reso in vicenda analoga; 8. i primi due motivi, proponendo entrambi questioni sulle capacità del rappresentante della ASP a partecipare per l’ente al giudizio e sulla efficacia della procura dal medesimo rilasciata in tale veste possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili; 8.1. va infatti data continuità all’indirizzo secondo cui «in tema di rappresentanza processuale della persona giuridica, colui che conferisce la procura alle liti ha l’obbligo di indicare la fonte del proprio potere rappresentativo e, ove tale potere derivi da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che lo contesti è tenuta a provare l’irregolarità dell’atto di conferimento, mentre, in caso contrario, spetta a chi ha rilasciato la procura dimostrare la validità e l’efficacia del proprio operato» (Cass. 30 settembre 2014, n. 20563; Cass., S.U., 30 settembre 2007, n. 20563); 8.2. nel caso di specie, trattandosi di Direttore Generale di una [OSCURATO:PERSONA], non vi è dubbio che il conferimento dell’incarico, quale atto amministrativo munito di efficacia esterna, sia soggetto a pubblicità, sicché ogni onere assertivo e probatorio gravava sulla parte che muoveva le contestazioni. In proposito, le ragioni addotte dalla ricorrente non sono chiare, né idonee a rendere ammissibili le censure dispiegate; infatti, gli effetti preclusivi del prepensionamento, del quale la Corte territoriale ha detto mancare prova, restano insondabili, in quanto il motivo replica sostenendo che quel prepensionamento e la sua data sarebbero stati conoscibili perché fatti oggetto di «diverse divulgazioni su quotidiani locali», con riferimento quindi ad una sorta di fatto notorio,del tutto genericamente dedotto e pertanto non apprezzabile in questa sede di legittimità, né nei suoi precisi contorni, né nella sua effettiva ricorrenza; non risulta neanche chiarito con sufficiente precisione, sia sotto il profilo di modi e tempi, sia sotto il profilo dei precisi motivi ostativi, perché e come quanto addotto renderebbe invalido l’esercizio della rappresentanza dell’ente; il richiamo ad un accorpamento tra Asl da cui sarebbe derivata, secondo un certo precedente del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], «l’impossibilità di conferma degli incarichi precedenti» - vicenda allegata con riferimento al potere rappresentativo ed alla procura alle liti - non risulta meglio specificato nel ricorso per cassazione e resta, anche a fronte di una netta affermazione della Corte territoriale secondo cui la stessa appellata non avrebbe negato che la legale rappresentante dell’ente fosse formalmente tale al momento della costituzione in primo R.G.N. 4759/2017 Pag.grado e al tempo della proposizione del gravame, parimenti imprecisato, sia con riguardo a quanto esattamente accaduto, sia rispetto ai profili cronologici ed ai rapporti con i tempi e gli eventi processuali verificatisi; 9. i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente, in quanto nel loro insieme riguardanti il punto centrale delle valutazioni sostanziali e processuali su cui si fonda la decisione della Corte territoriale, sono infondati; 9.1. la ricorrente sostiene che, avendo agito per far accertare che il c.d. “tabellare iniziale” era stato riconosciuto in misura inferiore al dovuto, la Corte d’appello, valutando la domanda sulla base dell’intera retribuzione percepita e verificando se essa fosse inferiore o superiore al dovuto, avrebbe inammissibilmente introdotto in causa profili nuovi, consistenti in pagamenti che, essendo stato corrisposto in misura insufficiente il predetto “tabellare iniziale”, si imputavano a voci retributive diverse e non oggetto di giudizio, assetto che poi, secondo la ricorrente, avrebbe imposto di valutare come controcrediti quelli portati in compensazione o comunque imputati sfavorevolmente al lavoratore nel computo di dare-avere, sicché andava esaminata l’eccezione di prescrizione rispetto ad essi sollevata; 9.2. l’impostazione giuridica della ricorrente non può essere condivisa; 9.3. il diritto alla retribuzione è unitario, per quanto nel ricostruirne l’ammontare si sommino varie voci e pertanto l’adempimento all’obbligo datoriale di pagamento va valutato complessivamente; le singole voci costituiscono infatti criteri di calcolo del quantum finale e non identificano autonomi diritti. Non ha quindi pregio la pretesa che sia valutata singolarmente ciascuna voce al fine di verificare se essa sia stata quantificata in misura corretta, considerando i pagamenti per altre voci, eventualmente effettuati in misura maggiore, quali opposti diritti del datore di lavoro, soggetti in quanto tali ad un’autonoma valutazione, come pretenderebbe la ricorrente, in punto prescrizione; da ciò deriva l’infondatezza delle critiche mosse al fatto che la Corte territoriale abbia chiesto al c.t.u. di ricostruire integralmente la retribuzione corrisposta e quella dovuta, per eseguire in tal modo la verifica in ordine alla sussistenza di un qualche credito residuo; 10. il ricorso va quindi complessivamente disatteso; 11. nulla va disposto per le spese processuali non avendo l’ASP intimata svolto attività difensiva; 12. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. R.G.N. 4759/2017 Pag.La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteri
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