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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27700/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 5 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 49 e 474 cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), ha ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, meramente reiterate in questa sede (si vedano le pagg. 3 e 4 sull'attitudine ingannatoria dei marchi in sé); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 16

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18 marzo 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Palermo, emessa in data 5 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui all'art. 474 cod. pen. e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione al delitto di ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e i vizi della motivazione in relazione agli artt. 49 e 474 cod. pen., è privo di specificità e manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con corretti argomenti giuridici (Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275814), ha ampiamente vagliato e disatteso le doglianze difensive, meramente reiterate in questa sede (si vedano le pagg. 3 e 4 sull'attitudine ingannatoria dei marchi in sé); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 16
Sentenza Cassazione n. 27700/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris