CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06388/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] PATRIMONIALI dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P.CONDELLO Consigliera A d. 12 / 02/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore R.G. n. 22546 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22546del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA](C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50E61 D704O ) rappresentata e difes a , giusta procura al legata al ricorso, dall’avvocatoMonica Masotti (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57L53 D704T ) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47R09 D612W) MAESTRELLI Giulio (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S06 D612H ) , quest’ultimo in proprio e nella sua qualità di procuratore speciale di: PICCHIONI Anna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C64 D612Z) MAESTRELLI Riccardo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 68L23 D612T) MAESTRELLI Elena(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66L45 D612V) rappresentatie difesi, giusta procura al legata al controricorso, dall’avvocatoAlberto M. Bruni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 51C17 D612G ) SOPRANI Silvano (C.F.: SPRSVN 50L04 D704B ) rappresentato e difeso, giusta procura allegataal controricorso, dagli avvocatiDaniela Saragoni (C.F.: SRGDNL 71M42 D704W ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CCCFNC 69B47 H501A ) -controricorrenti- nonché FERRARI Lorenzo (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 62A28D A944L) -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bolo- gnan. 1977/2021, pubblicata in data 2 agosto 20 21 ; Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 febbraio 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] agito in giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali che as- sume di aver subito in conseguenza delle condotte di rilievo penale tenute dai medesimi in relazione alla vendita forzata, disposta in sede esecutiva, di un bene immobile di cui era com- proprietaria. La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Rimini. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Gori, sulla base di diecimotivi. Resistono con distinti controricorsi: a)[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest’ultimo anche in rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA]- chioni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di Egi- ziano Maestrelli, deceduto nel corso del giudizio; b) [OSCURATO:PERSONA]- prani. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Sono state depositate memorie, ai sensi dell’art. 380 bis .1 c.p.c., dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché dai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] ed eredi Maestrelli. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Si premette che il ricorso non è formulato in modo chiaro e sintetico. Le censure sono esposte in modo prolisso e confuso e per molti aspetti non è agevole comprendere fino in fondo il loro senso Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 logico e giuridico, nonché la precisa correlazione con le statui- zioni contestate. Per quello che, comunque, è oggettivamente possibile per la Corte intendere di tali censure, sia pure all’esito di un non in- differente sforzo interpretativo, le stesse risultano certamente infondate, alla luce delle considerazioni che seguono. 2.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « nullità della sen- tenzaex art. 360 n. 4 c.p.c. per omessa valutazione della vio- lazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali». 2.1Si premette che la corte d’appello ha, in primo luogo, os- servato che il danno non patrimoniale il cui risarcimento è stato richiesto dalla ricorrente nel presente giudizio, secondo la stessa prospettazione di quest’ultima , è quello direttamente conseguente al pregiudizio patrimoniale risentito in virtù della turbativa degli incanti posta in essere nel corso del processo di espropriazione forzata del suo immobile, che aveva –a suo dire –determinato la vendita di tale immo bile ad prezzo inferiore all’effettivo valore, di modo che con il ricavato non era stato possibile soddisfare tutti i debiti fatti valere dai creditori e attri- buire ai debitori il sopravanzo, il che avrebbe loro consentito un’esistenza più serena. La corte territoriale ha, inoltre, affermato che tale danno non patrimoniale (l’unico oggetto della domanda) avrebbe dovuto essere dimostrato, ma che la relativa prova non era stata suf- ficientemente fornita, dal momento che non era stato sufficien- temente dimostrato né che l’immobile pignorato avrebbe po- tuto essere venduto ad un prezzo superiore a quello effettiva- mente ricavato dalla vendita, né, comunque, quali fossero i cre- diti fatti valere nel processo esecutivo e, quindi, se effettiva- mente, ed in quali esatti termini, il conseguimento di un prezzo più elevato avrebbe potuto eventualmente consentire la Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 soddisfazione dei creditorie addirittura l’attribuzione di una dif- ferenza in favore dei debitori espropriati. 2.2Pare potersi intendere che, secondo la ricorrente, la deci- sione sarebbe erronea, in quanto, essendo stati commessi dei reati in suo danno, il relativo pregiudizio non patrimoniale non avrebbe avuto bisogno di alcuna prova, ma avrebbe dovuto es- sere ritenuto sussistente in re ipsa. 2.3Il motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, che il ricorso non offre ragioni idonee a indurre a rimeditare, il pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, derivante dall’altrui con- dotta illecita, anche laddove la stessa costituisca reatoe si as- suma aver leso diritti inviolabili, va sempre allegato e dimo- strato dal danneggiato (ex multis, cfr.: Cass.,Sez. 3, Sentenza n. 13614 del 21/06/2011; Sez. L, Sentenza n. 7471 del 14/05/2012, Rv. 622793 – 01 , Rv. 618822 – 01 ; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750 –01; Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018, Rv. 648606 – 01 : « la le- sione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque neces- sario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici»;Sez. 2, Ordinanza n. 28742 del 09/11/2018 , Rv. 651525 –01; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29206 del 12/11/2019 , Rv. 655757 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 33276 del 29/11/2023 , Rv. 669573 –01; nel medesimo senso, cfr., altresì: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8861 del 31/03/2021 , Rv. 660992 – 01 ; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19434 del 18/07/2019 , Rv. 654622 – 02;Sez. L, Sentenza n. 4886 del 24/02/2020, Rv. 656936 – 01;Sez. 3, Ordinanza n. 31537 del 06/12/2018, Rv. 651944 – 01; Sez. 6 -3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, Rv. 648443 -01; Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 –04): non è, quindi, configurabil e un dann o in re ipsa , neanche in considerazione della rilevanza penale del fatto illecito dan- noso imputato al danneggiante e della conseguente asserita violazione di diritti inviolabili. Nella specie, inoltre, non vi è dubbio che lo specifico danno di cui l’attrice ha chiesto il risarcimento, cioè il danno non patri- moniale derivante dal preteso pregiudizio patrimoniale subito in conseguenza dei reati attribuiti ai convenuti, avrebbe richie- sto la prova di tale ultimo presupposto, cioè del pregiudizio pa- trimoniale, fonte di quello non patrimoniale allegato. 3.Con il secondo motivo si denunzia « violazione e/o falsa ap- plicazioneex art. 360 n. 3 c.p.c. per omessa valutazione della violazione di diritti assoluti e fondamentali che determinano ex se e cioè ipso iure il diritto al ristoro dei danni non patrimoniali». La ricorrente sembra intendere sostenere che , in ordine alla questione della necessaria prova del pregiudizio allegato ai suoi diritti fondamentali ed inviolabili, la decisione impugnata non sarebbe sostenuta da una chiara, effettiva e comprensibile mo- tivazione. Il motivo è manifestamente infondato. Sui punti in contestazione, la decisione impugnata è, infatti , palesemente sostenuta da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non censurabile nella presente sede. 4.Con il terzo motivo si denunzia « errata interpretazione delle allegazioni di parte attrice e falsa applicazione degli artt. 185 c.p.e 2059 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. ». La ricorrente sostiene – per quanto è possibile comprendere dalla esposizione particolarmente confusa delle censure alla base del motivo di ricorso in esame –che la corte d’appello non avrebbe correttamente inteso l’effettivo oggetto del pregiudizio non patrimoniale allegato a fondamento delle sue domande e Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 avrebbe, inoltre, erroneamente negato la sussistenza dello stesso, a causa di una non corretta valutazione delle prove. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. In primo luogo, per quanto riguarda l’assunto in base al quale il danno non patrimoniale e, segnatamente, il danno morale conseguente al reato sarebbeun danno in re ipsa , che pare in qualche modo ribadito anche con il presente motivo di ricorso, è sufficiente rinviare a quanto esposto in relazione al primo mo- tivo. Per quanto riguarda, inoltre,la pretesa erronea interpretazione dell’effettivo oggetto della domanda da parte della corte d’ap- pello, va, in primo luogo, ribadito il principio di diritto per cui l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della do- manda, attività di regola riservate al giudice di merito, sono sindacabili, come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., solo qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’in- dividuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato(cfr. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 30770 del 06/11/2023, Rv. 669718 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 –01; Sez. 3, Sentenza n. 20322 del 20/10/2005, Rv. 584535 –01 ; Sez. L, Sentenza n. 2148 del 05/02/2004, Rv. 569894 -01) . Tanto premesso,non può che rilevarsi che la censura è, nella specie, inammissibile per difetto di specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non è specifica- mente richiamato il contenuto dell’atto introduttivo del giudizio e degli eventuali ulteriori atti difensivi, come sarebbe stato ne- cessario per consentire a questa Corte di valutare la fondatezza dell’assunto a fondamento della stessa. Peraltro, per quanto riferito nel ricorso con riguardoall’oggetto della domanda avanzata nel presente giudizio, l’interpretazione che ne ha dato la corte d’appello, come denuncia di un Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 pregiudizio morale e psichico conseguente ad un preteso pre- giudizio patrimoniale, risulta del tutto condivisibile. Le ulteriori censure di cui al motivo di ricorso in esame si risol- vono, infine, nella contestazione della valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 5.Con il quarto motivo si denunzia « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.per non aver considerato il giudicato penale se- condo cui tutti i convenuti posero in essere reati in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]». Il senso logico e giuridico delle censure formulate con il motivo di ricorso in esame è particolarmente arduo da decifrare e rico- struire. La ricorrente, dopo aver sostenuto il rilievo del giudicato penale e, comunque, degli atti del procedimento penale in relazioneai fatti dedotti a base della domanda, conclude affermando che «la vicenda giudiziale penale ha un effetto dirimente sul fatto che dimostra una cospirazione giudiziaria per spogliare a prezzo vile(il ragionamento opposto vale nell’ottica dei corrotti e dei corruttori che avevano preparato anche la «fictio») l’immobile». Il motivo è da ritenersi inammissibile, ancor prima che infon- dato. Esso, per un verso, non pare cogliereadeguatamente l’effettiva ratio decidendialla base della sentenza impugnata, che si in- centra sul difetto di prova dell’effettivo pregiudizio allegato nella presente controversia e non sulla ricostruzione dei fatti accertati in sede penale, né sulla valutazione del rilievo penale di tali fatti nonché dello scopo delle condotte dei convenuti. Per altro verso, le censure si risolvono,nuovamente, nella con- testazione di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione de- gli elementi istruttori disponibili, sostenuti da adeguata motiva- zione, non meramente apparente, né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. 6.Con il quinto motivo si denunzia « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per non aver considerato gli atti del procedi- mento penale come elementi certi di assecondabilità del danno morale e/o esistenziale o/e all’integrità psichica». Il motivo è del tutto inammissibile, in quanto non emerge dal suo contenutouna vera e propria censura rivolta avverso una specifica statuizione della decisione impugnata. La ricorrente torna sull’oggetto degli accertamenti svolti in sede penale, precisando i termini in base ai quali essi farebbero stato nel presente giudizio edescrivendo in dettaglio i fatti accertati, per poi limitarsi, del tutto apoditticamente, a sostenere che la corte d’appello avrebbe commesso «error(es)in procedendo et in iudicando», ma senza in alcun modo precisare in modo spe- cifico e comprensibile quali sarebbero tali errori. 7.Con il sesto motivo si denunzia « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.per non aver considerato che il danno morale o non patrimoniale o all’integrità psicofisica può essere ricono- sciuto ovvero accordato anchesolo per il tramite di indizi o di presunzioni». Il motivo è inammissibile. Per un verso, la censura non coglie adeguatamente l’effettiva ratio decidendialla base della sentenza impugnata, in quanto la corte d’appello non ha affatto negato che il danno non patri- moniale possa essere dimostrato anche attraverso indizi o pre- sunzioni, ma ha ritenuto che, nella specie, non fosse comunque stata raggiunta una sufficiente prova della sussistenza del pre- giudizio allegato dall’attrice. Per altro verso, essa si risolve ancora una volta nella contesta- zione di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione degli ele- menti istruttori disponibili, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. 8.Con il settimo motivo si denunzia « errata interpretazione di elementi di provarilevanti posti a fondamento del danno e della sua entità ex art. 360, n. 5 c.p.c.». Anche il motivo di ricorso in esame si risolve nella contestazione di accertamenti di fatto fondati sulla valutazione degli elementi istruttori disponibili, sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. Anch’esso è, pertanto, inammissibile. 9.Con l’ottavo motivo si denunzia « violazione e/o falsa appli- cazione di leggeviolazione di legge per difetto di motivazione circa la necessitàdi ammissione di CTU deducente in relazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.». Si tratta di un motivo di ricorso la cui confusa formulazione rende particolarmente arduo ricostruire il senso logico dell’ar- gomentazione alla sua base. Pare, comunque, emergere che la ricorrente intenda sostenere che, al fine di valutare la fondatezza del suo assunto in base al quale il proprio immobile era stato venduto a “prezzo vile” avrebbe potuto e dovuto essere disposta una consulenza tec- nica di ufficio sull’effettivo valoredello stesso. La censura è, in primo luogo inammissibile per difetto di speci- ficità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., dal mo- mento che la ricorrente non richiama il contenuto degli atti del giudizio di merito da cui possa evincersi che essa aveva chiesto una siffatta consulenza ed in quali esatti termini, nonché l’even- tuale decisione dei giudici di merito sul punto. Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 Inoltre, anche in questo caso non pare adeguatamente colta l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, sul punto in contestazione. La corte d’appello ha, infatti, chiaramente affermato che, anche a prescindere dal valore effettivo dell’immobile venduto, la ri- corrente non aveva fornito elementi di prova sufficienti a soste- gno del conseguente pregiudizio non patrimoniale allegato, in primo luogo per non avere neanche indicato l’entità dei crediti fatti valere nei suoi confronti in sede esecutiva, da soddisfare con il prezzo ricavato dalla vendita: dunque, la consulenza di cui si lamenta l’omesso svolgimento, non avrebbe avuto effet- tivo rilievo ai fini della decisione. In ogni caso, pare altresìopportuno precisare, in proposito, da una parte, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in sede di espropriazione immobiliare il prezzo di aggiu- dicazione non deve necessariamente coincidere con il valore di mercato del bene venduto, purché siano state correttamente applicate le norme processuali che disciplinano il procedimento di vendita, senza che la corretta determinazione di detto prezzo sia stato influenzato da elementi perturbatori esterni e, dall’al- tra parte, che, nella specie, non risulta in alcun modo accertato, nell’ambito del processo esecutivo in questione, come sarebbe stato necessario, che le condotte dei convenuti, anche di rilievo penale, abbiano in definitiva realmenteinciso sulla determina- zione del prezzo ricavato dalla vendita, e ciònonostante le con- testazioni effettivamente proposte in quella sede dagli stessi debitori, che non risultano essere state accolte. 10.Con il nono motivo si denunzia « violazione di legge , in or- dine all’art. 111 cost. e 132, comma 4, c.p.c., e motivazione apparente, in relazione dell’art. 360, n 3, c.p.c.». Secondo la ricorrente, «gli assunti circa il danno morale di [OSCURATO:PERSONA] evidenziati dal giudicante furono correttamente esposti ma erroneamente valutati», in quanto «non vi è alcuna Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argo- mentativo completo seguito dal Giudice il che determina la nul- lità della sentenza». Il motivo è infondato. Come già chiarito, la corte d’appello ha affermato, in diritto, che il danno non patrimoniale allegato dall’attrice, non potendo ritenersi in re ipsa, richiedeva di essere dimostrato e, in fatto, ha ritenuto, all’esito della motivata valutazione delle prove di- sponibili, che tale prova non fosse stata fornita. Come già chiarito (si veda in particolare quanto già esposto in relazione al primo motivo del ricorso), si tratta di una motiva- zioneadeguata, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede e, peraltro, pienamente condivisibile. 11. Con il decimo motivo si denunzia « violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c.in quanto andava quantificato il danno mo- rale subito da [OSCURATO:PERSONA] a seguito dei reati accertati a suo danno in relazione all’art. 240 c.p.». La ricorrente sostiene che «i danni non patrimoniali, ivi com- presi i danni morali ed esistenziali subiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito degli illeciti penali commessi a suo danno nella proce- dura esecutiva n. 632/95 r.g. del Tribunale di Firenze a vantag- gio di tutte le controparti, potevano e dovevano esseredeter- minati». Per quanto è possibile intendere nonostante la scarsa chiarezza dell’esposizione, la doglianza ha ad oggetto la mancata quanti- ficazione, da parte della corte d’appello,del danno morale alle- gato dall’attrice. Il motivo è, per tale aspetto, certamente inammissibile. Una volta escluso che fosse stata fornita la stessa prova dei danni non patrimoniali allegati dall’attrice, è evidente, già sul piano logico, che non avrebbe potuto procedersi ad alcuna de- terminazione del loro importo. Ric. n. 22546/2021 –Sez. 3 – A d. 12 febbraio 2024 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 Se poi la censura potesse o dovesse intendersi come una ulte- riore contestazione relativa alla valutazione delle prove operata dalla corte d’appello, in ordine alla sussistenza dei suddetti danni non patrimoniali, basterebbe richiamare quanto già am- piamenteesposto in relazione all’inammissibilità dei precedenti motivi di ricorso con i quali sono state avanzate analoghe con- testazioni. 12.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore deicontroricorrenti , liquidandole : a) in complessivi € 5.000,00 per il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]; b) in complessivi € 6.000,00 per i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] seppe [OSCURATO:PERSONA] ed eredi Maestrelli ; oltre (per entrambi) € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma