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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 31498/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Palermoha ratificato il provvedimento provvisorio di differimento della pena nella formadella detenzione domiciliare emesso dal Magistrato di sorveglianza di Palermo il 4novembre 2024, rigettando la domanda di differimento della pena per graveinfermità anche nella forma della detenzione domiciliare presentata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2.

Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il detenuto, per mezzodel proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.2.1.

Con il primo eccepisce violazione di legge e motivazione contraddittoria eillogica anche per l’omessa rinnovazione della perizia medico legale.Nonostante sin dal 4 novembre 2024 sia stata accertata la condizione diincompatibilità con la permanenza in carcere (valutazione ratificata dallo stessoTribunale), il Tribunale di sorveglianza è pervenuto ad un giudizio oppostononostante il mancato accertamento di un miglioramento clinico, unamodificazione sostanziale delle condizioni di salute o, ancora, un nuovoaccertamento tecnico.In sostanza, il Tribunale ha illogicamente valorizzato solo la mancanza dievidenze strumentali oggettive idonee a spiegare la sintomatologia motoria che,peraltro, non ha escluso.Il quadro clinico avrebbe dovuto essere approfondito con la conseguenza chela motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza è contraddittoria einsufficiente.2.2.

Con il secondo motivo denuncia che l’ordinanza è altresì carente nellaparte in cui non ha indicato quale sia la struttura penitenziaria idonea a garantirele esigenze cliniche (pure) descritte nell’ordinanza.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, «intema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147,comma primo, n. 2, cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che nonsi possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamentotra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze disicurezza della collettività» (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto,Rv. 258406, conforme, più di recente, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep.2021, Furnari, Rv. 280352).Sul punto, è stato, altresì, precisato che «ai fini dell’accoglimento di un’istanzadi differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi disalute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessariaun’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorrepur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un seriopericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate curemediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenzeaggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanitàal quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n.n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413).L’art. 147, comma quarto, cod. pen. stabilisce, inoltre, che il provvedimento didifferimento dell’esecuzione della pena non può essere adottato o, se adottato, èrevocato nel caso in cui sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.In sostanza, «il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzionedella pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare permotivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlatealla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimocon riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili,sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nellasituazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamentodel quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).3.

La motivazione adottata dal Tribunale si presenta coerente con tali arresti,completa e priva dei vizi eccepiti in quanto i giudici di merito hanno preso inconsiderazione le risultanze relative alle condizioni di salute.È stato messo in evidenza come, successivamente al provvedimento con ilquale il Magistrato di sorveglianza ha disposto il differimento dell’esecuzionedella pena nella forma della detenzione domiciliare, sono state acquisite ulteriorirelazioni sanitarie del 13 maggio 2025, del 5 luglio 2025 e del 22 gennaio 2026.Tutte concordano nel ritenere fondamentalmente che le patologiemaggiormente rilevanti sono le seguenti: la cirrosi epatica, l’artrosi, la calcolosidella colecisti e l’asma bronchiale.Con riferimento alla prima se ne segnala la sostanziale compensazione con itrattamenti farmacologici e l’attuale condizione di stabilità e controllo.Le altre, specie quelle legate all’artrosi che avrebbero determinato unacondizione particolarmente invalidante e l’impossibilità alla deambulazione, siaccompagnano ad una sostanziale assenza di obiettività desumibile dai plurimiesami strumentali eseguiti.A tale proposito, si segnala una vera e propria dissociazione tra il quadroclinico riferito e i risconti degli esami strumentali.Conclusivamente, è stata ritenuta la compatibilità delle condizioni di salutecon la detenzione, pur essendo stato demandato alla Direzione sanitaria ilcompito di apprestare le «cure e gli accorgimenti strutturali e assistenzialinecessari».Il tutto si correla alla ritenuta pericolosità sociale del detenuto, come dainformative di polizia giudiziaria citate alle pagg. 2 e 3 del provvedimentoimpugnato.Si tratta di aspetto non affrontato nel ricorso per cassazione.4.

Per quanto riguarda il profilo relativo alle condizioni di salute, la censura dicui al primo motivo si appunta, essenzialmente, sul mancato espletamento dellaperizia che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere disposta in ragione delfatto che il Tribunale è pervenuto a conclusioni diverse rispetto a quelle delMagistrato di sorveglianza che nel novembre del 2024 aveva provvisoriamentedisposto la misura alternativa.La critica non coglie alcuna violazione di legge, né un significativo vizio dimotivazione giacché i giudici di merito hanno ampiamente dato atto delleemergenze successive all’adozione del provvedimento provvisorio spiegando perquali ragioni hanno, da un lato, confermato quella decisione, dall’altra rigettato ladomanda volta a riconoscere una condizione di sostanziale incompatibilità tra lecondizioni di salute del detenuto e la sua permanenza in carcere.Ciò hanno fatto alla luce di una scrupolosa disamina delle relazioni sanitariepuntualmente indicate e non necessitanti, quale ulteriore elemento di conferma,di alcuna perizia, anche in ragione de fatto che il ricorrente non ha spiegatocome le risultanze di quelle relazioni siano state contrastate nella fase di merito.5.

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.Il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto della praticabilità delle curenecessaria all’interno della struttura penitenziaria nella quale si trova collocato ilricorrente, ha invitato la Direzione sanitaria ad apprestare le cure e gliaccorgimenti strutturali e assistenziali necessari, con misura sollecitatoria chepresuppone l’eseguibilità di tali misure.Non ha fatto riferimento ad un luogo di cura specifico, né ad un centro clinicospecializzato.Pertanto, non è invocabile la giurisprudenza di legittimità di questa Cortesecondo cui «in tema di differimento dell’esecuzione della pena per motivi disalute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza, ritenendo possibilepraticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deveindicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata,monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l’autorità sanitariapreposta indichi come necessari» (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv.286742 – 01), né, tanto meno, quella in base alla quale «il tribunale disorveglianza, ove ritenga che l’invocato rinvio dell’esecuzione non possa essereconcesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessariein ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nelprovvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la strutturapenitenziaria in cui la pena deve essere espiata» (Sez. 1, n. 41192 del18/09/2015, Chila’, Rv. 264894 - 01).6.

Da quanto esposto discendono il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omessele generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Palermoha ratificato il provvedimento provvisorio di differimento della pena nella formadella detenzione domiciliare emesso dal Magistrato di sorveglianza di Palermo il 4novembre 2024, rigettando la domanda di differimento della pena per graveinfermità anche nella forma della detenzione domiciliare presentata nell’interessedi XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il detenuto, per mezzodel proprio difensore fiduciario, articolando due motivi.2.1. Con il primo eccepisce violazione di legge e motivazione contraddittoria eillogica anche per l’omessa rinnovazione della perizia medico legale.Nonostante sin dal 4 novembre 2024 sia stata accertata la condizione diincompatibilità con la permanenza in carcere (valutazione ratificata dallo stessoTribunale), il Tribunale di sorveglianza è pervenuto ad un giudizio oppostononostante il mancato accertamento di un miglioramento clinico, unamodificazione sostanziale delle condizioni di salute o, ancora, un nuovoaccertamento tecnico.In sostanza, il Tribunale ha illogicamente valorizzato solo la mancanza dievidenze strumentali oggettive idonee a spiegare la sintomatologia motoria che,peraltro, non ha escluso.Il quadro clinico avrebbe dovuto essere approfondito con la conseguenza chela motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza è contraddittoria einsufficiente.2.2. Con il secondo motivo denuncia che l’ordinanza è altresì carente nellaparte in cui non ha indicato quale sia la struttura penitenziaria idonea a garantirele esigenze cliniche (pure) descritte nell’ordinanza.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Secondo orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, «intema di differimento facoltativo della pena detentiva, ai sensi dell’art. 147,comma primo, n. 2, cod. pen., è necessario che la malattia da cui è affetto ilcondannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la vita o da provocarerilevanti conseguenze dannose e, comunque, da esigere un trattamento che nonsi possa facilmente attuare nello stato di detenzione, operando un bilanciamentotra l’interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze disicurezza della collettività» (Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013, dep. 2014, Mossuto,Rv. 258406, conforme, più di recente, Sez. 1, n. 2337 del 13/11/2020, dep.2021, Furnari, Rv. 280352).Sul punto, è stato, altresì, precisato che «ai fini dell’accoglimento di un’istanzadi differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi disalute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessariaun’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorrepur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un seriopericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate curemediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenzeaggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanitàal quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (Sez. 1, n.n. 27352 del 17/05/2019, Nobile, Rv. 276413).L’art. 147, comma quarto, cod. pen. stabilisce, inoltre, che il provvedimento didifferimento dell’esecuzione della pena non può essere adottato o, se adottato, èrevocato nel caso in cui sussiste il concreto pericolo della commissione di delitti.In sostanza, «il giudice chiamato a decidere sul differimento dell’esecuzionedella pena o, in subordine, sull’applicazione della detenzione domiciliare permotivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlatealla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest’ultimocon riguardo sia all’astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili,sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nellasituazione specifica è possibile assicurare al predetto valutando anche le possibiliripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamentodel quadro clinico» (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018, Acampa, Rv. 273699).3. La motivazione adottata dal Tribunale si presenta coerente con tali arresti,completa e priva dei vizi eccepiti in quanto i giudici di merito hanno preso inconsiderazione le risultanze relative alle condizioni di salute.È stato messo in evidenza come, successivamente al provvedimento con ilquale il Magistrato di sorveglianza ha disposto il differimento dell’esecuzionedella pena nella forma della detenzione domiciliare, sono state acquisite ulteriorirelazioni sanitarie del 13 maggio 2025, del 5 luglio 2025 e del 22 gennaio 2026.Tutte concordano nel ritenere fondamentalmente che le patologiemaggiormente rilevanti sono le seguenti: la cirrosi epatica, l’artrosi, la calcolosidella colecisti e l’asma bronchiale.Con riferimento alla prima se ne segnala la sostanziale compensazione con itrattamenti farmacologici e l’attuale condizione di stabilità e controllo.Le altre, specie quelle legate all’artrosi che avrebbero determinato unacondizione particolarmente invalidante e l’impossibilità alla deambulazione, siaccompagnano ad una sostanziale assenza di obiettività desumibile dai plurimiesami strumentali eseguiti.A tale proposito, si segnala una vera e propria dissociazione tra il quadroclinico riferito e i risconti degli esami strumentali.Conclusivamente, è stata ritenuta la compatibilità delle condizioni di salutecon la detenzione, pur essendo stato demandato alla Direzione sanitaria ilcompito di apprestare le «cure e gli accorgimenti strutturali e assistenzialinecessari».Il tutto si correla alla ritenuta pericolosità sociale del detenuto, come dainformative di polizia giudiziaria citate alle pagg. 2 e 3 del provvedimentoimpugnato.Si tratta di aspetto non affrontato nel ricorso per cassazione.4. Per quanto riguarda il profilo relativo alle condizioni di salute, la censura dicui al primo motivo si appunta, essenzialmente, sul mancato espletamento dellaperizia che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere disposta in ragione delfatto che il Tribunale è pervenuto a conclusioni diverse rispetto a quelle delMagistrato di sorveglianza che nel novembre del 2024 aveva provvisoriamentedisposto la misura alternativa.La critica non coglie alcuna violazione di legge, né un significativo vizio dimotivazione giacché i giudici di merito hanno ampiamente dato atto delleemergenze successive all’adozione del provvedimento provvisorio spiegando perquali ragioni hanno, da un lato, confermato quella decisione, dall’altra rigettato ladomanda volta a riconoscere una condizione di sostanziale incompatibilità tra lecondizioni di salute del detenuto e la sua permanenza in carcere.Ciò hanno fatto alla luce di una scrupolosa disamina delle relazioni sanitariepuntualmente indicate e non necessitanti, quale ulteriore elemento di conferma,di alcuna perizia, anche in ragione de fatto che il ricorrente non ha spiegatocome le risultanze di quelle relazioni siano state contrastate nella fase di merito.5. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento.Il Tribunale di sorveglianza, sul presupposto della praticabilità delle curenecessaria all’interno della struttura penitenziaria nella quale si trova collocato ilricorrente, ha invitato la Direzione sanitaria ad apprestare le cure e gliaccorgimenti strutturali e assistenziali necessari, con misura sollecitatoria chepresuppone l’eseguibilità di tali misure.Non ha fatto riferimento ad un luogo di cura specifico, né ad un centro clinicospecializzato.Pertanto, non è invocabile la giurisprudenza di legittimità di questa Cortesecondo cui «in tema di differimento dell’esecuzione della pena per motivi disalute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l’istanza, ritenendo possibilepraticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deveindicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata,monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l’autorità sanitariapreposta indichi come necessari» (Sez. 1, n. 28631 del 23/04/2024, L., Rv.286742 – 01), né, tanto meno, quella in base alla quale «il tribunale disorveglianza, ove ritenga che l’invocato rinvio dell’esecuzione non possa essereconcesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessariein ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nelprovvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la strutturapenitenziaria in cui la pena deve essere espiata» (Sez. 1, n. 41192 del18/09/2015, Chila’, Rv. 264894 - 01).6. Da quanto esposto discendono il rigetto del ricorso e la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.Il riferimento alle condizioni di salute del ricorrente impone che siano omessele generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell’art. 52 d.gs. 196 del 2003. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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