Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 13053/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso 10109-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7369/2015 della CORTE 3315 D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 3542/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 10109/2016 Premesso che

1. Con sentenza n. 7369/2015 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione del Ministero dell'Interno al decreto ingiuntivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA], vigile del fuoco volontario, aveva chiesto il pagamento del t.f.r., osservando che l'attività dei vigili del fuoco volontari, se non dà luogo alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico, è comunque sussumibile, nel tempo in cui gli stessi sono richiamati in servizio, ad un rapporto di lavoro di natura subordinata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con unico motivo.

3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Rilevato che

4. Con l'unico motivo proposto è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 12,

I. n. 183/2011: la sentenza di appello viene censurata per avere valorizzato la circostanza che i vigili del fuoco volontari percepiscono compensi il cui valore è ragguagliato a quello del personale permanente di corrispondente qualifica, oltre al trattamento di missione e ai compensi per il lavoro straordinario, senza tuttavia considerare che l'attività prestata da tale personale rientra nell'ambito del volontariato e, in quanto priva del carattere della continuità (per essere svolta in via temporanea, per un arco di tempo limitato nel corso dell'anno e solo nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, secondo le scelte discrezionali dell'Amministrazione), non è riconducibile alla categoria della subordinazione, come, d'altra parte, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013), dal Consiglio di Stato e da varie pronunce di giudici ordinari.

5. Il motivo è fondato.

6. Con sentenza n. 267/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il rapporto tra la P.A. e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale.

I volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi, nell'ambito di applicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, perché tale Accordo si applica "ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge"; nel caso dei vigili del fuoco volontari, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio.7.

In tal senso anche la sentenza di questa Corte n. 439/2021, a cui il Collegio intende dare continuità.

7.1. Con la stessa si è ribadito che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l'amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 17914, n. 17917, n. 21411 del 2018 e Cass. n. 6782/2020 che, in continuità con quanto già affermato sulla natura del rapporto da Cass. n. 14467/2016, hanno escluso che i vigili volontari possano rivendicare il TFR).

7.2. Le citate pronunce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE.

7.3. Hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l'interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004, dell'art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 (il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione) e dell'art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell'integrare le esclusioni dall'applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell'art. 10 del decreto, lett. c-bis, l'inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione».

7.4. A fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l'amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA].

8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

9. Poiché, tuttavia, non occorrono accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda.

10. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese, come da dispositivo. p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell'adunan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 10109-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 7369/2015 della CORTE 3315 D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/11/2015 R.G.N. 3542/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 10109/2016 Premesso che 1. Con sentenza n. 7369/2015 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, ha respinto l'opposizione del Ministero dell'Interno al decreto ingiuntivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA], vigile del fuoco volontario, aveva chiesto il pagamento del t.f.r., osservando che l'attività dei vigili del fuoco volontari, se non dà luogo alla costituzione di un rapporto di impiego pubblico, è comunque sussumibile, nel tempo in cui gli stessi sono richiamati in servizio, ad un rapporto di lavoro di natura subordinata. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno con unico motivo. 3. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Rilevato che 4. Con l'unico motivo proposto è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 8 e 10 d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 368/2001, così come modificato dall'art. 4, comma 12, I. n. 183/2011: la sentenza di appello viene censurata per avere valorizzato la circostanza che i vigili del fuoco volontari percepiscono compensi il cui valore è ragguagliato a quello del personale permanente di corrispondente qualifica, oltre al trattamento di missione e ai compensi per il lavoro straordinario, senza tuttavia considerare che l'attività prestata da tale personale rientra nell'ambito del volontariato e, in quanto priva del carattere della continuità (per essere svolta in via temporanea, per un arco di tempo limitato nel corso dell'anno e solo nei casi in cui se ne manifesti il bisogno, secondo le scelte discrezionali dell'Amministrazione), non è riconducibile alla categoria della subordinazione, come, d'altra parte, affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 267/2013), dal Consiglio di Stato e da varie pronunce di giudici ordinari. 5. Il motivo è fondato. 6. Con sentenza n. 267/2013 la Corte costituzionale ha affermato che il rapporto tra la P.A. e il personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco, per l'esercizio di funzioni straordinarie e collegate ad eventi di natura eccezionale e di durata ed entità non prevedibili, consiste in una dipendenza di carattere esclusivamente funzionale. I volontari dei vigili del fuoco non ricadono, quindi, nell'ambito di applicazione dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, perché tale Accordo si applica "ai lavoratori a tempo determinato con un contratto di assunzione o un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge"; nel caso dei vigili del fuoco volontari, non vi è un rapporto di lavoro, ma di servizio.7. In tal senso anche la sentenza di questa Corte n. 439/2021, a cui il Collegio intende dare continuità. 7.1. Con la stessa si è ribadito che deve essere esclusa la natura subordinata, a termine, del rapporto che si instaura fra l'amministrazione pubblica ed il personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco, rapporto che non è di impiego ma solo di servizio (Cass. n. 17914, n. 17917, n. 21411 del 2018 e Cass. n. 6782/2020 che, in continuità con quanto già affermato sulla natura del rapporto da Cass. n. 14467/2016, hanno escluso che i vigili volontari possano rivendicare il TFR). 7.2. Le citate pronunce hanno tutte valorizzato gli argomenti sulla base dei quali la Corte costituzionale, con la sentenza n. 267/2013, ha escluso che i richiami in servizio del personale volontario del Corpo possano violare, seppure ripetuti, il divieto di reiterazione abusiva del contratto a termine di cui alla clausola 4 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. 7.3. Hanno, in particolare, condiviso la ricostruzione e l'interpretazione del quadro normativo operate dal Giudice delle leggi e hanno fatto leva sul chiaro tenore testuale dell'art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 76/2004, dell'art. 6 del d.lgs. n. 139/2006 (il personale volontario non è legato da un rapporto di impiego all'Amministrazione) e dell'art. 4, comma 12, della legge n. 183/2011 che, nell'integrare le esclusioni dall'applicazione della disciplina dettata dal d.lgs. n. 368/2001, ha inserito, nell'art. 10 del decreto, lett. c-bis, l'inciso «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione». 7.4. A fronte della espressa esclusione del rapporto di impiego, più volte ribadita dal legislatore, la relazione che si instaura fra l'amministrazione e i vigili volontari è stata ritenuta di natura esclusivamente funzionale, di servizio, ed è stata assimilata a quella che si realizza ogniqualvolta il cittadino, su base volontaria, è chiamato a svolgere funzioni pubbliche senza, però, essere inserito, strutturalmente e per un tempo tendenzialmente indeterminato, nell'organizzazione della [OSCURATO:PERSONA]. 8. Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. 9. Poiché, tuttavia, non occorrono accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384, comma 2°, cod. proc. civ., può essere decisa nel merito, con il rigetto della domanda. 10. Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese, come da dispositivo. p.q.m. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda; dichiara interamente compensate le spese dei gradi di merito e del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell'adunan
Decreto Cassazione n. 13053/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris