CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2022
Cassazione n. 14649/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con cui egli è stato riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato in concorso, con applicazione della recidiva reiterata e specifica. Formula un unico motivo di ricorso con cui lamenta la violazione di legge in relazione all'art. 99, comma 4 cod. pen., per avere la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con il quale si contestava l'applicazione della recidiva, ritenendo che la maggiore pericolosità sociale dell'imputato potesse essere desunta da reati commessi nel 2009, senza considerare l'ampio iato temporale intercorso fra le azioni criminose e senza valutare se la condanna precedente e la fase successiva abbiano offerto al condannato stimoli ed opportunità a non delinquere in futuro, nonché le ragioni da cui è originato il nuovo illecito, valutando se al medesimo siano state offerte occasioni di reinserimento sociale, tali da poter far ritenere il nuovo delitto sintomo di maggior pericolosità. Il ricorso è inammissibile. La Corte applicando la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, motiva adeguatamente sulla maggiore pericolosità sociale dando conto della spiccata capacità criminale dell'imputato, resa palese proprio dalle modalità professionali di commissione del reato, con uomini e mezzi, nonché con scaltro accorgimento. Siffatte considerazioni sono accompagnate dalla constatazione del lungo percorso criminale dell'interessato, cominciato nel 1993 -tanto che nel 2009 il medesimo era già ritenuto recidivo reiterato- e mai interrotto, salvo che nei periodi di esecuzione delle pene inflitte. La motivazione sulla maggiore pericolosità, dunque, è del tutto congrua e risponde alle doglianze formulate in quella sede e meramente ripetute in questa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] e estensore [OSCURATO:PERSONA] il Presid nte Maura a?___ in [OSCURATO:PERSONA] //13,ampi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen. il provvedimento è firmato, per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] DEPCS/[OSCURATO:PERSONA] ,