CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48418/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione • [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Caltanissetta il 27 ottobre 2021 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Caltanissetta il 26 marzo 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile dei reatei cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2 -bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce nullità della sentenza poiché l'accertamento clinico eseguito in [OSCURATO:PERSONA] non è stato preceduto dall'avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, poiché palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (ultima pagina della sentenza impugnata): l'imputato versava in uno stato di incoscienza, che ne ha imposto il ricovero, sicché gli accertamenti sono stati eseguiti nell'ambito del protocollo medico e senza che fosse necessario l'avviso di cui all'art. 144 disp. att. cod. proc. pen.; il tasso alcolemico rilevato e la dinamica del sinistro giustificano invece il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci