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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28848/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze di fatto ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati in materia di armi per cui Navanteri è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (circostanze sostanzialmente riconducibili alla rilevante distanza temporale tra le condotte di detenzione delle armi, una accertata nel 2010, l'altra nel 2013); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze, quali il fatto che la detenzione delle armi oggetto della sentenza indicata sub 2) fosse in atto già nel 2010, sostanzialmente indinnostrate (essendo fondate su dichiarazioni di un collaboratore non accessibili in questa sede e comunque riportate in maniera avulsa dalla complessiva ricostruzione della vicenda) e, in ogni caso, tese a sollecitare una nuova valutazione di profili che la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente vagliato con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le considerazioni difensive assumono connotazioni prettamente rivalutative; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; esaminata, altresì, la memoria depositata in Cancelleria dalla difesa; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da circostanze di fatto ritenute indicative dell'assenza di una medesima cornice deliberativa tra i reati in materia di armi per cui Navanteri è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (circostanze sostanzialmente riconducibili alla rilevante distanza temporale tra le condotte di detenzione delle armi, una accertata nel 2010, l'altra nel 2013); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze, quali il fatto che la detenzione delle armi oggetto della sentenza indicata sub 2) fosse in atto già nel 2010, sostanzialmente indinnostrate (essendo fondate su dichiarazioni di un collaboratore non accessibili in questa sede e comunque riportate in maniera avulsa dalla complessiva ricostruzione della vicenda) e, in ogni caso, tese a sollecitare una nuova valutazione di profili che la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente vagliato con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le considerazioni difensive assumono connotazioni prettamente rivalutative; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 28848/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris