CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022
Cassazione n. 15521/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1.Con sentenza deliberata il 15 settembre 2020 la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 27 gennaio 2020, che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 13, comma 13, del D. Lgs. nr. 286 del 1998, fatto commesso il 12 dicembre 2019. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale si duole di: a) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. quanto alla determinazione della pena superiore al minimo edittale in assenza di congrua giustificazione; b) violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 69 cod. pen. quanto al diniego di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere applicate in termini più favorevoli per la giovane età dell'imputato, le modeste dimensioni dell'episodio e l'assenza di pendenze o di altre condanne. c) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla recidiva, posto che i precedenti sono risalenti nel tempo, il fatto non è espressione di incrementata pericolosità e pertanto anche l'aumento di pena è illegittimo. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ed aspecificità dei motivi. 1.La sentenza impugnata ha già valutato le doglianze riproposte con il ricorso in esame, che ha respinto con un corredo di rilievi pertinenti, logici e giuridicamente corretti. 1.1 Ha osservato che la recidiva contestata non poteva essere esclusa a ragione dei numerosi precedenti penali riportati dall'imputato, alcuni molto recenti, ritenuti significativi di una spiccata pericolosità sociale, incrementata proprio dalla violazione dell'obbligo di rientro nel territorio nazionale dopo l'espulsione, indicativa di riottosità al rispetto degli ordini impartiti dalla pubblica autorità. 1.2 La Corte di appello ha escluso di poter condurre il bilanciamento tra circostanze eterogenee in termini di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, essendo state concesse le prime per le problematiche familiari segnalate dalla difesa, senza però ricorressero altri elementi positivi per modificare con effetti più vantaggiosi le valutazioni espresse sul punto dal primo giudice.L 1.3 Infine, anche in riferimento alla dosimetria della pena la Corte di merito ha condiviso le scelte operate dal Tribunale, che ha preso a base di calcolo la pena minima di un anno di reclusione, ridotta di un terzo per il rito alternativo. 2.La motivazione così riassunta è effettiva, congrua e perfettamente logica, oltre che rispettosa delle norme di riferimento, mentre il ricorso esaurisce la sua capacità di critica in un mero dissenso verso la decisione, che non si traduce nella deduzione di vizi effettivi in grado di condurre al suo annullamento. Al riguardo la censura sulla mancata valutazione degli argomenti difensivi è priva di fondamento, così come lo sono le altre ragioni di critica, basate sull'assenza di precedenti, sulla giovane età dell'imputato, sulla modestia del fatto, essendo emerso che egli è pluripregiudicato anche per reati recenti rispetto a quello giudicato, all'epoca del fatto aveva già trentacinque anni, la pena inflitta è quella minima assoluta, ridotta nella massima estensione ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA] idente onict