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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 luglio 2022

Cassazione n. 25522/2022

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13509-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 1055/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6171/2011 il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 c.p.c.

Con la sentenza impugnata, n. 1055/2021, il Tribunale di Bari rigettava l’appello interposto dal Comune di Bari avverso la decisione di prima istanza, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perché introdotta solamente in sede di gravame, in presunta violazione del divieto di ius novorumin secondo grado.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 c.p.c.

Il Comune di Bari interponeva appello, dolendosi che il primo giudice avesse errato ad applicare l’art. 139 c.p.c., in quanto il verbale era stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che nella versione vigente alla data della notifica (dicembre 2007) non prescriveva l’invio di alcuna comunicazione in caso di consegna al portiere. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame, eccependone l’inammissibilità.

Il Tribunale di Bari, nella contumacia dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1055/2021 respingeva l’impugnazione, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perché introdotta solamente in sede di gravame in violazione del divieto di ius novorum.

Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Bari lamenta l’erroneità della decisione impugnata, in quanto la deduzione in appello della regolarità della notifica ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in luogo dell’art. 139 c.p.c. applicato dal primo giudice, non aveva comportato l’introduzione di alcuna nuova domanda o eccezione.

La censura è fondata.

Il ricorrente ha prodotto sin dal primo grado la notifica del verbale eseguita mediante consegna del plico al portiere e in appello non ha mutato la prospettazione dei fatti, essendosi limitato ad indicare la norma ritenuta applicabile alla fattispecie.

Costituisce invero ius receptum che le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta è dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27365 del 29/12/2016, Rv. 642181 – 01; in senso conforme, Cass., Sez.

L, Sentenza n. 12731 del 19/05/2017, Rv. 644503).

Principio, quest’ultimo, che sfugge ad ogni limitazione anche in sede di gravame, tanto che “Non incorre nella violazione dell'art 112 cod. proc. civ. il giudice d'appelloche, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto, in applicazione del principioiura novit curia e in difformità dell'opinione espressa dal giudice di primo grado, inapplicabile una determinata disposizione di legge al caso di specie” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 08/03/1979, Rv. 397772 -01).

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diverso giudice del Tribunale di Bari, affinché esamini nel merito il motivo di gravame sollevato dal ricorrente”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

La memoria depositata dal controricorrente propone la questione dell’intervenuto stralcio della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, perché relativa a debiti di valore inferior alla soglia di €

1.000. Trattandosi di questione che involge apprezzamenti di merito, essa potrà essere affrontata in sede di rinvio, salve le preclusioni eventualmente già verificatesi.

Nel resto, la memoria non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13509-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - nonchè contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata - avverso la sentenza n. 1055/2021 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 12/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 6171/2011 il Giudice di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 c.p.c. Con la sentenza impugnata, n. 1055/2021, il Tribunale di Bari rigettava l’appello interposto dal Comune di Bari avverso la decisione di prima istanza, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perché introdotta solamente in sede di gravame, in presunta violazione del divieto di ius novorumin secondo grado. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Il controricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Bari, pronunciando sull’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e il Comune di Bari, annullava una cartella esattoriale relativa a sanzione amministrativa per infrazione al codice della strada, dichiarando nulla la notifica del verbale di accertamento presupposto, perché eseguita mediante consegna dell’atto al portiere senza invio al destinatario della raccomandata informativa prescritta dall’art. 139 c.p.c. Il Comune di Bari interponeva appello, dolendosi che il primo giudice avesse errato ad applicare l’art. 139 c.p.c., in quanto il verbale era stato notificato a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, che nella versione vigente alla data della notifica (dicembre 2007) non prescriveva l’invio di alcuna comunicazione in caso di consegna al portiere. [OSCURATO:PERSONA] resisteva al gravame, eccependone l’inammissibilità. Il Tribunale di Bari, nella contumacia dell’agente della riscossione, con sentenza n. 1055/2021 respingeva l’impugnazione, dichiarando inammissibile la questione dell’applicabilità alla fattispecie della normativa sulle notificazioni postali, perché introdotta solamente in sede di gravame in violazione del divieto di ius novorum. Per la cassazione di detta decisione propone ricorso il Comune di Bari, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune di Bari lamenta l’erroneità della decisione impugnata, in quanto la deduzione in appello della regolarità della notifica ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, in luogo dell’art. 139 c.p.c. applicato dal primo giudice, non aveva comportato l’introduzione di alcuna nuova domanda o eccezione. La censura è fondata. Il ricorrente ha prodotto sin dal primo grado la notifica del verbale eseguita mediante consegna del plico al portiere e in appello non ha mutato la prospettazione dei fatti, essendosi limitato ad indicare la norma ritenuta applicabile alla fattispecie. Costituisce invero ius receptum che le parti hanno l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento delle rispettive domande ed eccezioni, mentre l’esatta individuazione della norma da applicare alla fattispecie concreta è dovere officioso del giudice, sottratto a qualunque limitazione o preclusione; sicché la deduzione con la quale la parte denunzi l’erroneità di tale individuazione non costituisce un’eccezione quanto, piuttosto, una sollecitazione al giudice ad avvalersi del dovere di fare applicazione della norma effettivamente destinata a regolare il caso di specie, in attuazione del principio “iura novit curia” (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 27365 del 29/12/2016, Rv. 642181 – 01; in senso conforme, Cass., Sez. L, Sentenza n. 12731 del 19/05/2017, Rv. 644503). Principio, quest’ultimo, che sfugge ad ogni limitazione anche in sede di gravame, tanto che “Non incorre nella violazione dell'art 112 cod. proc. civ. il giudice d'appelloche, anche in mancanza di specifica impugnazione, abbia ritenuto, in applicazione del principioiura novit curia e in difformità dell'opinione espressa dal giudice di primo grado, inapplicabile una determinata disposizione di legge al caso di specie” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 08/03/1979, Rv. 397772 -01). Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio a diverso giudice del Tribunale di Bari, affinché esamini nel merito il motivo di gravame sollevato dal ricorrente”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dal controricorrente propone la questione dell’intervenuto stralcio della cartella di pagamento oggetto del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, perché relativa a debiti di valore inferior alla soglia di € 1.000. Trattandosi di questione che involge apprezzamenti di merito, essa potrà essere affrontata in sede di rinvio, salve le preclusioni eventualmente già verificatesi. Nel resto, la memoria non offre argomenti ulteriori rispetto al controricorso, del cui contenuto è meramente riproduttiva. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimit
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