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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 maggio 2026

Cassazione n. 14352/2026

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n [OSCURATO:PERSONA] di Troncavia n. 6, in persona del legale rappresentante protempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale apposta in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n.11, presso lo studio del difensore.- ricorrente -controcon sede in Roma, alla via Pietro della Valle n. 2, in persona del legalerappresentante pro tempore il curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonelli.- controricorrente -Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Velletri, depositato in data 1° dicembre2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Velletri – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – ha rigettatola proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d. che avevarespinto la domanda di ammissione al passivo per euro 21.723,13, qualesaldo della fattura n. 35 del 6 agosto 2012, credito richiesto in prededuzionein ragione del suo maturarsi in corso della procedura di concordato preventivoper servizi di consulenza aziendale.2.Il Tribunale, nel respingere la così proposta opposizione, ha osservato che:(i) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattura rappresentaidonea prova scritta del credito per l’emissione di un decreto ingiuntivo, mail suo valore probatorio in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità delcredito, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, vienemeno nel “giudizio di merito” ed anche in quello di opposizione al decretoingiuntivo ottenuto; (ii) pertanto, a fronte delle comprovate contestazioni daparte della curatela dell’opera svolta dalla società opponente, incombeva sulcreditore l’onere probatorio “relativo alle prestazioni effettivamente eseguitein esecuzione del rapporto contrattuale”; (iii) “in assenza di prova del titololegittimante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a svolgere gli asseriti serviziresi in favore della società fallita (in particolare, in difetto di contratto e/o dilettera di incarico sottoscritta dalla società in concordato preventivo),l’opposizione proposta risulta[va] non fondata su prova scritta,precludendone così l’accoglimento; (iv) “in proposito, l’esigenza di provare lastipula del ridetto contratto di servizi non p[oteva] ritenersi soddisfatta dallaproduzione – da parte dell’opponente – delle tradizionali e-mail, in quanto,esse, risultando prive di firma certificata, non [avevano] l’efficacia probatoriaNumero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026propria delle scritture private e non po[tevano] documentare in via diretta lastipula del contratto; (v) “in avanti, la richiesta prova testimoniale articolatadall’opponente [era], da un lato, inammissibile, poiché avente ad oggettocircostanze da provarsi documentalmente ovvero contenenti valutazioni e/ogiudizi anche di natura tecnica e, dall’altro, irrilevanti ai fini del decidere”.3.

Il decreto, pubblicato in data 1° dicembre 2020, è stato impugnato daVolska [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1350 e 1655 c.c.1.1 La doglianza, così articolata, è inammissibile, posto che la stessa - oltread attingere il merito degli apprezzamenti svolti dal Tribunale in ordine allaprova del credito (merito che non è sindacabile nel giudizio di cassazione,tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.: così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640del 14/01/2019) - risulta altresì formulata in modo decentrato rispetto allaratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato.

Ed invero, ilTribunale, pur parlando in modo impreciso di opposizione non fondata “suprova scritta”, ha evidenziato che l’opponente non aveva fornito, in buonasostanza, la prova dell’esecuzione della prestazione: non quindi, in sé, cheoccorresse la prova scritta del contratto di appalto di servizi per dimostrarela fondatezza del credito, come invece predicato dalla parte ricorrente.2.

Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2721 e ss. e 2725c.c., unitamente all’art. 115, comma 1, sempre codice di rito.2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.Censura la società ricorrente la mancata ammissione della provatestimoniale, senza tuttavia neanche indicare i capitoli di prova non ammessiNumero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026dai giudici del merito e senza indicare le ragioni di decisività della prova di cuisi lamenta la mancata ammissione (così, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810del 06/11/2023).Così articolata la doglianza risulta generica e non autosufficiente, con laconseguente inammissibilità della stessa.3.

Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 244 e ss.c.p.c.3.1 La ricorrente si duole di nuovo della mancata ammissione di una provatestimoniale, questa volta riportando nella sua censura il testo del relativocapitolo di prova, che tuttavia risulta in effetti generico, con conseguenteinammissibilità della censura così proposta; la quale, peraltro, appare direttaa rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove, scrutinioche, per quanto sopra detto, è inibito al giudice di legittimità.4.

Col quarto mezzo si articola “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. e/o art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”, “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2712 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 111, comma6 Cost., 132, comma 2, n. 4), c.c. o, in subordine, dell’art. 2729, comma 1,c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”.4.1 Anche il quarto motivo di censura non supera il vaglio di ammissibilità.In realtà, la parte ricorrente intende sollecitare questa Corte ad un nuovoscrutinio in ordine al merito delle valutazioni delle prove documentali(fatture, nota datata 8 agosto 2012, etc.), già apprezzate dai giudici dellaprecedente fase processuale e come tali non più sindacabili nel giudizio dilegittimità, per lo meno nei termini proposti dall’odierna parte ricorrente cheneanche allega un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti, nel cuiomesso esame sarebbero incorsi i giudici del merito (Cass. Sez.

Un. n.8054/2014).5.

Il quinto mezzo è declinato infine come “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4), c.c., nonché 115 e 116c.p.c.”.5.1 Il quinto mezzo è inammissibile già nella sua astratta formulazione.Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026La società ricorrente articola invero un vizio di insufficienza (più che diillogicità) della motivazione, vizio non più declinabile ai sensi del nuovoparadigma applicativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.Giova infatti ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. Sez.

Un. n. 8054/2014, cit. supra).Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 28.04.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n [OSCURATO:PERSONA] di Troncavia n. 6, in persona del legale rappresentante protempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale apposta in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamentedomicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] de’ Cavalieri n.11, presso lo studio del difensore.- ricorrente -controcon sede in Roma, alla via Pietro della Valle n. 2, in persona del legalerappresentante pro tempore il curatore fallimentare Dott. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]Antonelli.- controricorrente -Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026avverso il decreto del Tribunale di Velletri, depositato in data 1° dicembre2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con il decreto impugnato il Tribunale di Velletri – decidendo sull’opposizioneallo stato passivo presentata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione – ha rigettatola proposta impugnazione avverso il provvedimento del g.d. che avevarespinto la domanda di ammissione al passivo per euro 21.723,13, qualesaldo della fattura n. 35 del 6 agosto 2012, credito richiesto in prededuzionein ragione del suo maturarsi in corso della procedura di concordato preventivoper servizi di consulenza aziendale.2.Il Tribunale, nel respingere la così proposta opposizione, ha osservato che:(i) secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la fattura rappresentaidonea prova scritta del credito per l’emissione di un decreto ingiuntivo, mail suo valore probatorio in ordine alla certezza, liquidità ed esigibilità delcredito, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, vienemeno nel “giudizio di merito” ed anche in quello di opposizione al decretoingiuntivo ottenuto; (ii) pertanto, a fronte delle comprovate contestazioni daparte della curatela dell’opera svolta dalla società opponente, incombeva sulcreditore l’onere probatorio “relativo alle prestazioni effettivamente eseguitein esecuzione del rapporto contrattuale”; (iii) “in assenza di prova del titololegittimante [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. a svolgere gli asseriti serviziresi in favore della società fallita (in particolare, in difetto di contratto e/o dilettera di incarico sottoscritta dalla società in concordato preventivo),l’opposizione proposta risulta[va] non fondata su prova scritta,precludendone così l’accoglimento; (iv) “in proposito, l’esigenza di provare lastipula del ridetto contratto di servizi non p[oteva] ritenersi soddisfatta dallaproduzione – da parte dell’opponente – delle tradizionali e-mail, in quanto,esse, risultando prive di firma certificata, non [avevano] l’efficacia probatoriaNumero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026propria delle scritture private e non po[tevano] documentare in via diretta lastipula del contratto; (v) “in avanti, la richiesta prova testimoniale articolatadall’opponente [era], da un lato, inammissibile, poiché avente ad oggettocircostanze da provarsi documentalmente ovvero contenenti valutazioni e/ogiudizi anche di natura tecnica e, dall’altro, irrilevanti ai fini del decidere”.3. Il decreto, pubblicato in data 1° dicembre 2020, è stato impugnato daVolska [OSCURATO:SOCIETA]. con ricorso per cassazione, affidato a cinquemotivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.1350 e 1655 c.c.1.1 La doglianza, così articolata, è inammissibile, posto che la stessa - oltread attingere il merito degli apprezzamenti svolti dal Tribunale in ordine allaprova del credito (merito che non è sindacabile nel giudizio di cassazione,tanto meno sotto l’egida applicativa del vizio di cui all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.: così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019;Cass.,Sez. 1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017;Sez. 1, Ordinanza n. 640del 14/01/2019) - risulta altresì formulata in modo decentrato rispetto allaratio decidendi che sorregge il provvedimento impugnato. Ed invero, ilTribunale, pur parlando in modo impreciso di opposizione non fondata “suprova scritta”, ha evidenziato che l’opponente non aveva fornito, in buonasostanza, la prova dell’esecuzione della prestazione: non quindi, in sé, cheoccorresse la prova scritta del contratto di appalto di servizi per dimostrarela fondatezza del credito, come invece predicato dalla parte ricorrente.2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensidell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2721 e ss. e 2725c.c., unitamente all’art. 115, comma 1, sempre codice di rito.2.1 Anche il secondo motivo è inammissibile.Censura la società ricorrente la mancata ammissione della provatestimoniale, senza tuttavia neanche indicare i capitoli di prova non ammessiNumero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026dai giudici del merito e senza indicare le ragioni di decisività della prova di cuisi lamenta la mancata ammissione (così, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30810del 06/11/2023).Così articolata la doglianza risulta generica e non autosufficiente, con laconseguente inammissibilità della stessa.3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 244 e ss.c.p.c.3.1 La ricorrente si duole di nuovo della mancata ammissione di una provatestimoniale, questa volta riportando nella sua censura il testo del relativocapitolo di prova, che tuttavia risulta in effetti generico, con conseguenteinammissibilità della censura così proposta; la quale, peraltro, appare direttaa rimettere in discussione la valutazione complessiva delle prove, scrutinioche, per quanto sopra detto, è inibito al giudice di legittimità.4. Col quarto mezzo si articola “ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. e/o art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.”, “violazione e/o falsaapplicazione degli artt. 2712 c.c. e 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 111, comma6 Cost., 132, comma 2, n. 4), c.c. o, in subordine, dell’art. 2729, comma 1,c.c. omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti”.4.1 Anche il quarto motivo di censura non supera il vaglio di ammissibilità.In realtà, la parte ricorrente intende sollecitare questa Corte ad un nuovoscrutinio in ordine al merito delle valutazioni delle prove documentali(fatture, nota datata 8 agosto 2012, etc.), già apprezzate dai giudici dellaprecedente fase processuale e come tali non più sindacabili nel giudizio dilegittimità, per lo meno nei termini proposti dall’odierna parte ricorrente cheneanche allega un “fatto storico”, oggetto di discussione tra le parti, nel cuiomesso esame sarebbero incorsi i giudici del merito (Cass. Sez. Un. n.8054/2014).5. Il quinto mezzo è declinato infine come “violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4), c.c., nonché 115 e 116c.p.c.”.5.1 Il quinto mezzo è inammissibile già nella sua astratta formulazione.Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026La società ricorrente articola invero un vizio di insufficienza (più che diillogicità) della motivazione, vizio non più declinabile ai sensi del nuovoparadigma applicativo dettato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc.civ.Giova infatti ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.,riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabileper cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delleprevisioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4,cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame siastato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente,il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processualetra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame dielementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto ditutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014, cit. supra).Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengonoliquidate come da dispositivo.Numero registro generale 1060/2021Numero sezionale 1928/2026Numero di raccolta generale 14352/2026Data pubblicazione 15/05/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 28.04.2026Il Presidente
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