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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 38564/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. BENYIl& Abderrahinn ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione alla detenzione di circa 200 grammi di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti ascritti.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor- rere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso Ile parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. BENYIl& Abderrahinn ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena concordata in relazione alla detenzione di circa 200 grammi di sostanza stupefa- cente del tipo cocaina. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti ascritti. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricor- rere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qua- lificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che, come nella specie, denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta moti- vazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; sez.5, 8.10.2020, PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.279842; sez.2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], PG contro [OSCURATO:PERSONA], Rv.281116). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e non si presta ad alcun sindacato di illegittimità. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Giugno 2023
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